Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2022, n. 02367

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/01/2022, n. 02367
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02367
Data del deposito : 27 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

eppe F L.

Fatti di causa

Dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata nonché dagli atti difensivi delle parti si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a SGD s.r.I., quale rappresentante fiscale in Italia di Momentum Services Ltd, soggetto giuridico di diritto inglese, un avviso di accertamento con il quale era stata chiesta la restituzione dell'Iva rimborsata;
in particolare, l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto che la società avesse illegittimamente chiesto ed ottenuto il rimborso Iva alla stessa addebitata da C s.p.a., in quanto, in realtà, le prestazioni indicate nelle fatture da quest'ultima società (relative a "Service Fee" ed a "Compensi per prestazioni Koan Consulenti di Direzione") erano generiche e non supportate da ulteriore documentazione, sicchè doveva ritenersi che le suddette prestazioni erano da qualificarsi come attività di consulenza e assistenza tecnica o legale, con la conseguenza che, ai fini della territorialità dell'Iva, le stesse non erano imponibili in Italia, stante la previsione di cui al comma 4, art. 7, d.P.R. n. 633/1972, con conseguente illegittimità del rimborso Iva richiesto ed ottenuto dalla SGD s.r.I.;
avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Modena;
avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: la questione di fondo della controversia riguardava l'accertamento della natura dei servizi prestati da C s.p.a. in favore del soggetto inglese Momentum services Ltd e dei rapporti tra le due società;
con riferimento alle fatture per "Compensi per prestazioni Koan Consulenti di Direzione", le stesse riportavano delle descrizioni scarne dell'attività prestata e, inoltre, dalla documentazione prodotta non era possibile in alcun modo evincere che esistesse un rapporto di mandato senza rappresentanza tra C s.p.a. e Momentum service ltd;
con riferimento, poi, alla ripresa relativa alla questione del distacco di personale, occorreva distinguere tra il rapporto tra il sig. Z e la società C s.p.a. rispetto a quello tra quest'ultima e Momentum services Ltd;
relativamente al primo, i documenti contrattuali acquisiti agli atti non erano in forma autentica;
con riferimento al secondo, l'interpretazione del contratto doveva condurre a ritenere che le parti avessero inteso stipulare un distacco di personale dipendente in cui, a seguito del distacco del sig. Z da C s.p.a. a Momentum s.p.a., quest'ultima aveva assunto l'obbligo di pagare i costi del suddetto personale distaccato;
non poteva essere condivisa la linea difensiva secondo cui la prima società avesse messo a disposizione un professionista indipendente;
era, infine, da considerarsi nuova la domanda, proposta in via subordinata, di restituzione dell'Iva versata a C s.p.a., e comunque la stessa era infondata.La società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott.ssa Luisa De Renzis, ha depositato le proprie osservazioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La Corte, con ordinanza dell'Il novembre 2020, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa alla pubblica udienza. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. S V, ha depositato la propria requisitoria con la quale ha confermato la richiesta di rigetto del ricorso. La ricorrente, con istanza dell'il maggio 2021, ha chiesto, ai sensi dell'art. 23, comma 8bis, decreto-legge n. 137/2020, che la causa sia discussa oralmente alla presenza delle parti. Ragioni della decisione Preliminarmente, va precisato che la causa è stata trattata alla pubblica udienza, in presenza delle parti, stante la tempestiva istanza della ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 8bis decreto- legge n. 137/2020. 1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112, cod. proc. civ., per avere fondato la legittimità della pretesa della amministrazione finanziaria relativa ai servizi resi da C s.p.a. per il tramite del sig. Z e fatturati come "service fee", in base ad un presupposto, quello della qualificazione in termini di distacco del personale, che non era stato oggetto di contestazione con l'avviso di accertamento. In particolare, parte ricorrente evidenzia che nell'avviso di accertamento si era unicamente contestata la genericità della prestazione indicata nelle fatture e la carenza di documentazione a supporto, nonché la riconducibilità delle stesse a servizi di consulenza ed assistenza, sicchè la pronuncia censurata, avendo qualificato le attività in esame quali prestazioni rese a seguito di "distacco di personale", avrebbe definito la questione sulla base di motivi diversi da quelli posti a fondamento della pretesa.

1.1. Il motivo è infondato. Si evince dallo stesso ricorso che la parte, con il ricorso introduttivo del giudizio, aveva contestato la pretesa in esame evidenziando essa stessa che, ai sensi dell'art. 7, d.P.R. n. 633/1972, le attività di consulenza ed assistenza tecnica o legale o le attività relative a "prestito di personale" che vengono svolte a favore di un committente comunitario soggetto passivo di imposta nel proprio paese di residenza sono fuori campo Iva, e che, "contrariamente a quanto sostenuto dall'ufficio", le prestazioni in esame non erano configurabili né come servizi di consulenza ed assistenza tecnica né quali operazioni di distacco di personale, atteso che il soggetto "distaccato" era un manager autonomo, non legato da alcun vincolo di subordinazione con C s.p.a. (vd. ricorso, pagg. 6 e 7). Si evince inoltre dalla sentenza censurata che il giudice di primo grado aveva esaminato specificamente la questione della natura della prestazione svolta da C s.p.a. per mezzo del sig. Z e, in particolare, se la stessa fosse da qualificarsi quale consulenza ovvero "prestito di personale" e, tenuto conto della documentazione in atti, aveva ritenuto che la corretta qualificazione del rapporto in esame dovesse essere ricondotta nell'ambito di quest'ultima fattispecie. Quel che rileva, dunque, è il fatto che nell'avviso di accertamento la ragione della pretesa trovava fondamento sulla non corretta applicazione del regime di territorialità dell'Iva, ponendosi, dunque, solo una questione di corretta qualificazione della fattispecie concreta e della sua riconducibilità nell'ambito della previsione derogatoria di cui all'art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 633/1972, profilo cui la stessa ricorrente aveva posto particolare attenzione, posto che, come visto, la questione della natura del rapporto in termini di "distacco di personale" era stata presa in considerazione dalla stessa ricorrente che aveva ragionato, già in sede di ricorso originario, in termini contrastanti con le deduzioni dell'ufficio, mostrando, in tal modo, che lo stesso avviso di accertamento prospettava la questione della eventuale applicazione della disciplina derogatoria anche sotto il profilo del distacco di personale. Su tale questione specifica, pertanto, come devoluta al giudice di primo grado, si era quindi pronunciato il giudice di primo grado. La questione, dunque, della corretta qualificazione giuridica della fattispecie, e, in particolare, della natura del rapporto in termini di "distacco di personale", anche in base alla stessa attività difensiva della ricorrente, era entrata nel thema decidendum della controversia, e su questa si era già pronunciato il giudice di primo grado, sicché non correttamente parte ricorrente prospetta il vizio di extrapetizione della pronuncia, con conseguente infondatezza del motivo.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. d), d.P.R. n. 633/1972, per avere ritenuto che le prestazioni rese da C s.p.a. a Momentum s.p.a., oggetto di fatturazione con la descrizione "service fee" fossero riconducibili al "distacco di personale", non sussistendo un rapporto di lavoro subordinato e non avendo assunto la società distaccataria alcun potere direttivo e gerarchico sul soggetto distaccato. In particolare, parte ricorrente evidenzia che la sentenza censurata ha erroneamente ritenuto che, ai fini della qualificazione del rapporto in esame, fosse sufficiente il nomen iuris dato al contratto e il contenuto astratto delle clausole, affermando l'irrilevanza dei rapporti contrattuali intercorrenti tra il "distaccante" ed il "distaccato" e dei poteri direttivi di Momentum s.p.a. sul soggetto "distaccato".
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