Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/09/2021, n. 26656

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/09/2021, n. 26656
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26656
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4006-2020 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA

195, presso lo studio dell'avvocato S V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M D F;

- ricorrente -

contro

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentata e difesa dagli avvocati PATRIZIA ONORATO e G F;
REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI

5, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO PULIATTI e FABRIZIA SENOFONTE;
- con troricorrenti - avverso la sentenza n. 193/2019 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/10/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano rigettare il ricorso.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza propose ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei confronti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) e nei confronti della Regione Emilia-Romagna, esponendo: - di essere titolare della concessione di cui al R.D. 9168/1919, successivamente modificato dal R.D. 3406/1937, di derivazione d'acqua pubblica superficiale ad uso irriguo del torrente Arda (nel Comune di Vernasca, provincia di Piacenza);
in forza di tale concessione nei suddetto torrente sono collocati un serbatoio costruito con lo sbarramento dei corso d'acqua (diga di Mignano), nonché una traversa di regolazione tracimabile posta più a valle dell'alveo, in località Castell'Arquato, che consente la distribuzione dell'acqua attraverso apposite prese in sponda destra e sinistra tramite i canali adduttori;
che la suddetta concessione prevedeva in capo al Consorzio l'obbligo di non turbare il regolare funzionamento dell'Acquedotto di Vai Ric. 2020 n. 04006 sez. SU - ud. 25-05-2021 -2- d'Arda, finalizzato all'approvvigionamento di acqua potabile, garantendo il prelievo di una portata massima di 40 l/s dell'acqua deviata dalla diga di Mignano;
che, con atto del 14.04.1987, esso Consorzio di Bonifica si era accordato con il Consorzio Acquedotto (poi divenuto Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, nel prosieguo ATERSIR), consentendo a quest'ultimo di effettuare la derivazione d'acqua ad uso Ovile dal serbatoio di Mignano fino ad una portata massima di 110 1/s e assicurando, alla fine della stagione irrigua, una riserva d'acqua di 466.560 m3;
- che in data 31.08.2017 l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), in sede di rinnovo della suddetta concessione di derivazione ad uso irriguo, aveva adottato la Determinazione Dirigenziale n. 4605 che - facendo applicazione dei criteri di definizione dei valori di deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua regionali aggiornati con la delibera della Giunta Regionale n. 2067/2015, Allegato D - stabiliva che: a) all'altezza della diga di Mignano, i valori di deflusso minimo vitale del torrente Arda equivalessero a 250 l/s nel periodo invernale (1° ottobre/31 marzo) e a 170 l/s nel periodo estivo (1° aprile/30 settembre), invece che ai precedenti valori di 101 l/s;
b) all'altezza di Castell'Arquato i valori di deflusso minimo vitale del torrente Arda equivalessero a 260 l/s nel periodo invernale e a 180 1/s nel periodo estivo, invece che ai valori di 106 1/s;
c) presso la diga di Mignano fossero garantiti a favore di ATERSIR volumi d'acqua predefinitì per ogni mese. Tanto premesso, il Consorzio di Bonifica di Piacenza chiedeva l'annullamento parziale della menzionata Determinazione Dirigenziale 4605/2017 dell'ARPAE e, per l'effetto, che fossero confermati sia precedenti valori di deflusso minimo vitale del torrente Arda - presso la diga di Mignano e presso Castell'Arquato - sia il valore residuo di acqua nella diga nella misura stabilita con la convenzione del 1987. Ric. 2020 n. 04006 sez. SU - ud. 25-05-2021 -3- 2. Segnatamente, col primo motivo di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si censurava il provvedimento impugnato - sotto il profilo della violazione del R.D. n. 1775/1933 e del d.lgs. 152/2006 e dell'eccesso di potere - per essere stato emesso sulla scorta dei criteri di definizione dei valori dei valori di deflusso minimo vitale contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 2067/2015. Secondo il Consorzio di Bonifica tali criteri non sarebbero stati applicabili perché: 1) essi non erano stati recepiti nel Piano di Gestione del fiume Po 2015- 2021 (di seguito PdGPo) approvato con D.P.C.M. 27.10.2016. In attuazione del PdGPo, precisa il ricorrente, i metodi di calcolo dei deflusso minimo vitale erano stati aggiornati con il Decreto Direttoriaie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (da ora: MATTM) n. 30/2017, in coerenza alle indicazioni sul deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obbiettivi di qualità definiti nella Direttiva 1000/60 CE (Direttiva Quadro Acque);
2) detti criteri risultavano formulati in difformità rispetto alle linee guida (c.d. multifattoriali) contenute nel suddetto Decreto Direttoriale MATTM n. 30/2017, adottato in attuazione del PdGPo, in quanto - invece di tener conto di tutti gli attributi del corso d'acqua considerati in dette linee guida, ossia durata, intensità, frequenza, stagionalità e rapidità di variazione definivano il deflusso minimo vitale come portata costante e si basavano sulla portata media;
3) la variazione dei criteri di definizione dei valori di deflusso minimo vitale fissati nel Piano Tutela Acque dalla Regione Emilia-Romagna non poteva essere validamente introdotta con una Deliberazione della Giunta Regionale, ma richiedeva, ai sensi dell'art. 121, co. 5, d.lgs. 152/2006, l'attivazione del procedimento di revisione sessennale del Piano Tutela Acque approvato dalla Regione con la delibera dell'Assemblea legislativa n. 40 del 2005. 2.1. Breviter, ad avviso del Consorzio di Bonifica, la formula di calcolo dei valori di deflusso minimo vitale adottata nell'impugnata delibera dell'ARPAE si fondava su parametri, quelli fissati nella deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2067/2015, che non potevano Pie.. 2020 n. 04006 sez. SU - ud. 25-05-2021 -4- essere utilizzati, sia per ragioni formali, in quanto non recepiti dal PdGPo e in quanto i valori di deflusso minimo vitale indicati nelle Piano Tutela Acque del 2005 non potevano essere modificati con una delibera di Giunta Regionale, sia per ragioni sostanziali, in quanto difformi rispetto ai criteri cd. multifattoriali contenuti nelle linee guida del Decreto Direttoriale dei MATTM n. 30/2017. 3. Col secondo motivo di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche si censurava l'impugnata delibera dall'ARPAE per violazione di norme di legge statali e regionali, nonché per eccesso di potere causato da difetto di istruttoria, in relazione alla previsione dell'obbligo annuale di garantire a favore di ATERSIR, nel serbatoio della diga di Mignano, volumi d'acqua superiori, nel periodo estivo, rispetto a quelli fissati nell'accordo tra i! Consorzio di Bonifica e il Consorzio Acquedotto del 1987. Si lamentava, inoltre, che tale aggravamento era stato stabilito senza alcun previo coinvolgimento del Consorzio medesimo e senza che al medesimo fosse stato riconosciuto alcun ristoro per i maggiori costi di accumulo dell'acqua, in violazione dell'art. 29 dei regolamento regionale n. 41/2001. Si deduceva, inoltre, come nella delibera impugnata non risultassero indicate le ragioni giustificatrici di tale aggravamento, salvo un generico ed insufficiente richiamo alla priorità dell'uso potabile dell'acqua sull'uso irriguo.

4. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato il ricorso sulla scorta delle argomentazioni di seguito riassunte.

4.1. In primo luogo il Tribunale Superiore ha sottolineato la stretta interconnessione tra il Piano di Gestione del Po e il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna: la determinazione dei valori di deflusso minimo vitale, si argomenta nell'impugnata sentenza, è di competenza delle Regioni, alle quali - ai sensi dell'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 - è demandata stesura dei Piani di Tutela delle Acque, che devono essere coerenti con i Piani di Gestione dei bacini idrografici in cui i corsi d'acqua regionali si inseriscono (pag.

7-10 sent. impugnata).

4.2. Tanto premesso, il Tribunale Superiore ha rilevato, sul piano formale, che la deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 era stata Ric. 2020 n. 04006 sez. SU - ud. 25-05-2021 -5- legittimamente emanata in attuazione e aggiornamento del Piano Tutela Acque del 2005 ai sensi dell'art. 8 dello stesso Piano;
né serviva alcuna procedura apposita (pag. 12 sent.).

4.3. Inoltre, sul piano sostanziale, l' aggiornamento suddetto aveva reso "multifattoriale" il calcolo dei valori di deflusso minimo vitale, giacché, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la deliberazione della Giunta Regionale non si fondava sul criterio della portata media, bensì su una metodologia "multicriterio/fattoriale" basata sulla combinazione della componente idrologica e di quella morfologica ambientale (pag. 10 sent,).

4.4. Quanto al denunciato contrasto tra la delibera di Giunta Regionale 2067/2015 e le linee guida contenute nel Decreto Direttoriale MATTM n. 30/2017, il Tribunale Superiore ha preliminarmente richiamato il principio, espresso in SSUU n. 10018/19, alla cui stregua la pubblica amministrazione (i.e. la Giunta Regionale) ben può fissare parametri più rigorosi rispetto a quelli contenuti nelle linee guida statali, poiché esse non esauriscono la discrezionalità dell'Amministrazione;
assunto, quest'ultimo, coerente col "principio di precauzione" di cui all'art. 191 TFUE.
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