Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 05440

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 05440
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05440
Data del deposito : 22 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28112/2018 R.G. proposto da: F A, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato T A, che lo rappresenta e difende -ricorrente-

contro

P F, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADOLFO RAVÀ, 106, presso lo studio dell’avvocato S A, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1237/2018 depositata il 22/02/2018. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022), formulate dal P.M. in persona della Sostituta Procuratore Generale R M D’E, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere A S.

FATTI DI CAUSA

A F ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 1237/2018, pubblicata il 22 febbraio 2018. Resiste con controricorso F P. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame spiegato da A F contro l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa in data 12 gennaio 2017 dal Tribunale di Roma, che aveva accolto la domanda di pagamento di € 20.000,00 proposta da F P, importo pari al doppio della caparra pattuita in un contratto di cessione di azienda, e per l’effetto condannato il convenuto F, rimasto contumace. Disattendendo l’unica censura formulata dall’appellante F, la Corte d’appello di Roma ha affermato che la regolarità della notificazione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto da F P, in ordine alla notizia del deposito dell’atto, con particolare riguardo alla “spunta” della casella “immesso avviso”, poteva ricavarsi dal duplicato dell’avviso di ricevimento ex art. 8 d.P.R. n. 655 del 1982 prodotto dall’appellato nel giudizio di secondo grado, nonostante la medesima formalità non risultasse dall’avviso depositato davanti al Tribunale. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., venne fissata l'adunanza della camera di consiglio in data 1° febbraio 2012. Il Collegio affermò, tuttavia, che non ricorresse l’ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., quanto al primo motivo del ricorso, e la causa, perciò, con ordinanza interlocutoria n. 7469/2020, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022). Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Il primo motivo del ricorso di A F denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., nonché degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e dell’art. 6 CEDU, ed ancora il difetto di motivazione, per aver la Corte d’appello ritenuto di privilegiare il duplicato della cartolina di ricevimento rispetto all’originale depositato in primo grado, che accertava che il postino non avesse inserito in cassetta notizia della notifica. Il secondo motivo del ricorso di A F denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l.n. 162 del 2014, non avendo l’attore esperito la procedura di negoziazione assistita prima di introdurre il giudizio.
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