Cass. civ., sez. VI, ordinanza 21/07/2017, n. 18125
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In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio.
Sul provvedimento
Testo completo
1 8 1 25 /17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 1 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTRATTO |PRESTAZIONE Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente - D'OPERA Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere - Ud. 07/06/2017 - CC Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - R.G.N. 18089/2016 Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere - Слои 18125 Rep. Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere - CUACI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18089-2016 proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 2, presso lo studio dell'avvocato LEANDRO BOMBARDIERI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO MANGIAPANE;
- ricorrente -
contro
LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR FA EG E C. SAS, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DAVIDE LO GIUDICE;
- controricorrente -
6 8 1 6 7 7 avverso la sentenza n. 1277/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI. Rilevato che: l'US n. 1 di Agrigento proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo notificatole dal Laboratorio di analisi dott. Fanara c. s.a.s. per il corrispettivo di prestazioni extra budget eseguite nell'ottobre 2006;
il tribunale di Agrigento, posto che l'ingiunta aveva eseguito il pagamento in corso di opposizione, dichiarava cessata la materia del contendere e revocava il decreto ingiuntivo, condannando però l'US alle spese processuali relative alla fase monitoria e a quella di opposizione;
il gravame dell'US veniva rigettato dalla corte d'appello di Palermo sul rilievo che l'effettività del credito non era stata contestata mentre lo erano state la liquidità ed esigibilità al momento del ricorso in monitorio, essendosi trattato di prestazioni appunto extra budget;
tuttavia ai fini delle spese processuali ciò non poteva dirsi rilevante in quanto il ricorso era stato comunque depositato nel corso dell'anno seguente (il 1°-2-2007), quando già l'US doveva aver chiara la situazione debitoria essendo stata in possesso di tutti i dati relativi alle prestazioni rese dal Laboratorio;
la corte d'appello accoglieva invece il gravame incidentale in ordine alla distrazione delle spese a favore del difensore dell'opposta;
Ric. 2016 n. 18089 sez. M1 - ud. 07-06-2017 -2- per la cassazione della sentenza, l'US ha proposto ricorso in due motivi, ai quali l'intimata ha replicato con controricorso;
il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.