Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 682

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Nel pignoramento presso terzi, la concessione, da parte del creditore procedente, di un termine a comparire inferiore a quello indicato nell'art. 501 cod. proc. civ. non determina la nullità del pignoramento ma esclusivamente delle attività eventualmente svolte all'udienza di comparizione, con possibilità del debitore di far valere tale nullità con l'opposizione agli atti esecutivi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 682
Data del deposito : 18 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F C - Presidente -
Dott. U F - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13516/2009 proposto da:
TESSITURE PIETRO RADICI SPA 02130060169, in persona dell'Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Dott. B E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'Avvocato G G, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato M F giusta delega in atti;

_

- ricorrenti -

e contro
ADDCONS SRL 028003700963;

- intimati -

nonché da:
ADDCONS SRL 028003700963, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Dott. G F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'Avvocato M A, rappresentato e difeso dall'Avvocato Z D giusta delega in atti;

- ricorrenti incidentali -
contro
TESSITURE PIETRO RADICI SPA 02130060169 in persona
dell'Amministratore delegato e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'Avvocato GOFFREDO GOBBI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato M F giusta delega in atti;

- controricorrenti all'incidentale -
avverso la sentenza n. 7060/2008 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 29/05/2008 R.G.N.51242/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l'Avvocato GOFFREDO GOBBI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.

1. La Tessiture Pietro Radici s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Addcons avverso la sentenza del 29 maggio 2008, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, proposta da essa ricorrente - per quello che si enuncia in ricorso ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel mentre detta sentenza tace sulla sua qualificazione - avverso l'atto di pignoramento presso terzi delle somme dovute ad essa ricorrente da due istituti di credito, notificatole il 23 agosto 2004 dalla Addcons per l'importo di Euro 168.514,06 in forza di titolo esecutivo rappresentato da un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla stessa Addcons. p.

2. Al ricorso, fondato su cinque motivi, ha resistito con controricorso l'intimata, svolgendo in esso ricorso incidentale sulla base di due motivi.
A tale ricorso incidentale la ricorrente ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Parte resistente ha depositato la sua memoria facendola redigere da novo difensore costituitosi con "memoria di costituzione", con in calce procura autenticata dallo stesso difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.

1. Preliminarmente va rilevato che è inammissibile quindi, priva di effetti la memoria di costituzione depositata dalla resistente con nomina di nuovo difensore, atteso che alla presente controversia non trova applicazione al previsione di cui all'art. 83 c.p.c., comma 2, come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, giusta la norma transitoria di cui all'art. 58, comma 1, della stessa legge, la quale, salve le eccezioni previste dai commi successivi, fra le quali non rientra la modifica del citato comma dell'art. 83, dispone che le disposizioni di modifica del codice di procedura civile introdotte dalla legge de qua trovino applicazione soltanto ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, espressione riferibile all'introduzione originaria della controversia in primo grado e non riferibile all'inizio del giudizio di impugnazione, nella specie comunque avvenuta anteriormente (il 29 maggio 2009) alla data di entrata in vigore suddetta (4 luglio 2009).
Ne discende che la memoria di costituzione è inammissibile e parimenti inammissibile è la successiva memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.. Inammissibile era anche la partecipazione all'udienza del detto difensore, che è stata esclusa con ordinanza pronunciata in udienza. Il principio di diritto che viene in rilievo è, in particolare, il seguente. "Poiché la modifica operata dalla L. n. 69 del 2009, art.45, con la sostituzione dell'art. 83 c.p.c., comma 2, è applicabile
soltanto alle controversie introdotte in primo grado dopo la data di entrata in vigore dei detta legge (4 luglio 2009), è inammissibile l'atto di costituzione di nuovo difensore in sede di giudizio di legittimità con la memoria prevista dal detto comma 2, con la conseguenza che tale difensore non è legittimato a redigere la memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (e se la depositi se ne deve dichiarare l'inammissibilità), ne' è legittimato a partecipare alla discussione in udienza pubblica (o può chiedere di essere sentito in camera di consiglio)".

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