Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/02/2022, n. 05421

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/02/2022, n. 05421
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05421
Data del deposito : 18 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da: Ceramiche Tosi s.a.s. di T M & Co, in persona del socio accomandatario T M, nonché personalmente il socio T M, rappr. e dif. dall’avv. N M, avvnicolamaranga@puntopec.it, elettivamente domiciliati in Roma alla via degli Scipioni n. 265, presso lo studio dell’Avv. A S, info@pec.studiolegalesaraceno.com, come da procura a margine del ricorso;
RG 12958/2019 - g.est. m.ferro Pag. 1 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12958/2019 Numero sezionale 1154/2022 Numero di raccolta generale 5421/2022 -ricorrente- Data pubblicazione 18/02/2022

Contro

Fallimento Ceramiche Tosi s.a.s. di T M & Co, in persona del curatore p.t.;
-intimato- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti A S, avv.antonio.sgroi@postacert.inps.gov.it, L M, avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it, Carla D’Alosio, avv.carla.dalosio@postacert.inps.gov.it, Emanuele De Rose, avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it, Giuseppe Matano, avv.giuseppe.matano@postacert.inps.gov.it, Ester Ada Vita Sciplino, avv.ester.sciplino@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato in Roma, Via Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto medesimo, come da procura conferita su foglio separato allegato al controricorso;
-controricorrente- per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Venezia n. 1106/2019 del 18.03.2019, in R.G. 3585/2018;
vista la memoria dei ricorrenti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 1° febbraio 2022 dal consigliere relatore dott. Massimo Ferro

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Ceramiche Tosi s.a.s. di T M & Co, nonché il socio accomandatario Marino Tosi impugnano la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1106/2019 del 18.03.2019, in R.G. 3585/2018, con cui è stato rigettato il proprio reclamo proposto ex art. 18 l.f. avverso la sentenza del Tribunale di Verona 3.9.2018 dichiarativa della RG 12958/2019 - g.est. m.ferro Pag. 2 di 6 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 12958/2019 Numero sezionale 1154/2022 Numero di raccolta generale 5421/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 risoluzione del concordato preventivo e del contestuale fallimento societario e del socio accomandatario;

2. la corte d’appello ha premesso che: a) dopo l’approvazione dei creditori, il Tribunale di Verona omologava con decreto del 15.10.2014 il concordato preventivo, alle condizioni di cui alla proposta del 29.7.2013, nominando il liquidatore giudiziale;
b) con ricorso depositato in data 8/3/2018 il creditore INPS chiedeva la risoluzione del concordato e la dichiarazione del fallimento della società e del socio accomandatario;
c) il ricorso veniva accolto dal tribunale, che superava l’eccezione di tardività dei debitori secondo i quali era già trascorso oltre un anno dal 31.12.2016, scadenza per la esecuzione;
d) il reclamo ex art. 18 l.f. indicava l’erronea valutazione di tempestività del tribunale, nel punto in cui aveva escluso la essenzialità del termine e comunque rilevato la mancanza di una specifica indicazione di una scadenza, così applicando un termine quinquennale;

3. la corte d’appello ha ritenuto che: a) l’indicazione della data (31/12/2016) nella proposta di concordato valeva come mero termine previsionale per l’attuazione del progetto di liquidazione dei beni, alla stregua di una realizzazione auspicata;
b) la conferma di tale significato, tratto dalla lettera della proposta, era anche nella illustrazione di alcune voci del passivo computate proprio in cinque anni, pur con l’osservazione che la possibile loro non debenza avrebbe restituito corrispondente incremento all’attivo chirografario;
c) la proposta, strutturata in modo da prevedere un arco temporale di cinque anni per la sua esecuzione, rendeva quindi il ricorso proposto dall’INPS in data 8/3/2018 tempestivo, poiché il quinquennio scadeva a fine 2019 e fondata l’iniziativa, assunta dopo che il liquidatore aveva rendicontato a marzo 2018 un realizzo di meno di 50 mila euro a fronte di un preventivato attivo di oltre 1,791 mln euro;
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