Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/05/2021, n. 13145

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/05/2021, n. 13145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13145
Data del deposito : 14 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2579-2019 proposto da: CORDUSIO SOCIETÀ FIDUCIARIA PER AZIONI, in persona del rappresentante legale p.t. FRAN- CESCO RUBINO, rappresentata e difesa dall'AVV. DANIELE SCIARRILLO, elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio GEMMA- TRONCI, via Sabotino, n. 22;

- ricorrente -

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contro

C M L, rappresentata e dife- sa dall'Avv. FABIO MARIO MAZZONI, elettiva- mente domiciliata in Roma presso lo Studio dell'AVV. MASSIMILIANO ROSSI, via Mario Fani 106/b;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5815/2018 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 28/12/2018, notificata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 23/02/2021 dal Con- sigliere Dott. M G;
Rilevato che: Con ricorso ex art. 702 bis cod.proc.civ., M L C chiedeva al Tribunale di Milano di ordinare a C Società Fiduciaria per azioni: a) la presentazione del rendiconto del mandato fiduciario, ai sensi degli artt. 263 e ss. cod.proc.civ.;
b) l'esibizione in giudizio, ex art. 210 cod.proc.civ., del con- tratto di amministrazione fiduciaria da lei sottoscritto, di tutti i rendiconti an- nuali relativi alla sua posizione, a partire dal settembre 1998, delle istruzioni scritte giustificative dei movimenti risultanti dai rendiconti, del rendiconto fina- le della gestione delle somme affidate. Nel merito, domandava di accertare e di 4 dichiarare la risoluzione del mandato e, per l'effetto, di condannare la manda- taria alla restituzione della somma affidatale, ammontante ad euro 726.466,47, o di quella diversa, anche maggiore, risultante dal giudizio, con ri- valutazione, oltre agli interessi.A tal fine adduceva: i) di avere stipulato, in data 21 settembre 1998, con la i società C, un mandato fiduciario, con contestuale affidamento della somma di complessivi 150 milioni di lire, con l'obbligo di amministrarla per suo conto senza specifiche disposizioni di investimento;
li) di avere periodicamente ricevuto saldi/rendiconti, l'ultimo del quali, quello del 30 novembre 2011, indi- cava, quale controvalore dei titoli e/o valori in amministrazione fiduciaria, l'importo di euro 676.466,47;
iii) di avere, in data 21 dicembre 2011, attribuito alla mandataria altri euro 50.000,00;
iv) di avere esercitato il recesso, in data 28 marzo 2014, chiedendo il rendiconto finale e la liquidazione del controvalore giacente. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3116/2018, dichiarava risolto il mandato a seguito del recesso esercitato da M L C, condan- nava la convenuta, contumace, a restituire euro 726.466,47 oltre agli interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284 cod.civ., dall'Il aprile 2014 al saldo, regola- va le spese di lite, ponendole a carico della convenuta. C Fiduciaria, con atto di citazione del 10 aprile 2018, impugnava detta sentenza, chiedendo, in via preliminare, di sospenderne l'esecutorietà e l'esecuzione, preannunciata con l'atto di precetto, notificato il 6 aprile 2018, per oltre euro 861.000,00, di dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 292 cod.proc.civ., di rigettare, per infondatezza, le domande dell'attrice;
chiedeva, inoltre, che fosse disposta CTU contabile sulle proprie scritture contabili per accertare che non era stato stipulato alcun contratto di mandato fiduciario con l'attrice e quindi l'insussistenza del suo presunto credito e in alternativa di disporre una ispezione giudiziale;
disconosceva la conformità della copia all'originale ex art. 2719 cod.civ. siccome l'autenticità della sotto- scrizione ex art. 214 cod.proc.civ. e la provenienza di una serie di specifici do- cumenti prodotti da M L C da alcuno dei suoi rappresentanti, delegati e/o organi rappresentativi, identificabili dall'estratto della visura stori- ,, ca della CCIAA. La Corte d'Appello, con la sentenza n. 5815/2018, depositata il 28/12/2018, notificata in pari data, oggetto dell'odierno ricorso, rigettava il gravame, confermava la decisione di prime cure e poneva le spese processuali i del grado a carico dell'appellante. La società C ricorre, articolando ventuno motivi, che illustra altresì con memoria, per la cassazione di detta sentenza. Resiste con controricorso, corredato di memoria, M L C. La trattazione del ricorso è regolata dall'art. 380 -bis.

1. cod.proc.civ. Il PM non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che:

1.Devono essere esaminati prioritariamente i motivi sedicesimo e diciasset- tesimo, in quanto il loro eventuale accoglimento determinerebbe la cassazione della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza dei restanti motivi che non avrebbero, pertanto, ragione di essere scrutinati.

2. Con il sedicesimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 295 cod.proc.civ., per avere la Corte d'Appello rigettato l'istanza di sospensione del giudizio in corso, ex art. 295 cod.proc.civ., in attesa della definizione del pro- cesso penale a carico di M L C, di A M F e di Adria- na Pallini, perché, in concorso tra loro, con raggiri e artifici, avrebbero compiu- to atti idonei e diretti ad indurre in errore la C circa l'esistenza o la vali- dità dei contratti di amministrazione fiduciaria e circa il correlativo diritto alla restituzione dei controvalori richiesti. La richiesta era stata considerata, dal giudice a quo, tardiva, in quanto de- positata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ed era stato ritenuto insussistente il vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanan- de statuizioni e il rischio di conflitto di giudicati, non bastando un mero colle- gamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione. Secondo la ricorrente, nessuna norma prevede che l'istanza di sospensione debba essere proposta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e, nel caso di specie, la pregiudizialità tra il processo penale e quello in corso di svolgimento non sarebbe stata solo logica, ma giuridica, essendo funzionale ad evitare l'accoglimento della pretesa restitutoria sulla base delle dichiarazioni di controvalore e delle ricevute di versamento oggetto della eventuale sentenza penale di condanna;
di talché sarebbe esistito tra il giudizio civile e quello pe- nale un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica tra l'accertamento dei fatti oggetto di imputazione nel processo penale e la decisione da rendere sulla si- tuazione soggettiva dedotta nel giudizio civile, secondo quanto statuito da que- sta Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 13682/2011. 2.1. Mette conto rilevare che la decisione di inammissibilità della istanza di sospensione ex art. 295 cod.proc.civ. si basa su due rationes decidendi: la prima è quella che ha considerato tardiva l'istanza, perché depositata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni;
la seconda è quella che ha negato la ricorrenza di un vincolo di stretta ed effettività conseguenzialità tra le emanan- de statuizioni. La prima ratio decidendi è errata. Trattandosi, infatti, di una eccezione rilevabile anche d'ufficio, finalizzata a salvaguardare il principio di ordine pubblico di evitare il conflitto di giudicati, la istanza di parte non è necessaria e ove ricorra, come in questo caso, deve es- sere considerata una sollecitazione all'esercizio del potere officioso da parte del giudice, alla quale non si attagliano le preclusioni processuali. Di talché la de- claratoria di inammissibilità per tardività deve essere disattesa (cfr. Cass.26/09/2019, n. 23989). Quanto alla seconda ratio decidendi, è necessario rilevare che A M F, ai sensi degli artt. 42 e 295 cod.proc.civ., ha proposto istanza di regola- mento necessario, avverso la ordinanza del Tribunale di Milano dell'8 novembre 2018 che, «in attesa della definizione del procedimento penale» a carico di An- na Maria Foà per truffa, ritenendo sussistente «tra i due processi un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica necessaria, in considerazione della circostanza che hanno ad oggetto i medesimi fatti, che la somma richiesta corrisponde all'importo del profitto dell'ipotizzato reato e che la citazione del presente pro- cesso civile costituisce proprio uno degli artifici e raggiri dell'ipotizzato reato», aveva disposto la sospensione del processo azionato da A M F nei confronti della società C, al fine di ottenere la restituzione della provvi- sta corrisposta alla fiduciaria al fine di dare esecuzione al mandato fiduciario con la stessa asseritamente ricorrente. Questa Corte, con la ordinanza n. 32644 del 19/12/2019, ha ritenuto in- sussistente alcun rapporto di pregiudizialità tra il processo civile in cui era stata disposta la soprassessoria e il processo penale, con una motivazione che si condivide e che trova applicazione anche nel caso di specie: «in quanto la pre- tesa truffa imputata all'attrice non è compresa tra i fatti costitutivi del diritto da quest'ultima fatto valere;
per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del processo penale non è infatti sufficiente la_comunanza dei fatti nei due processi trattati, ma è necessario che l'effetto giuridico perseguito con l'azione civile sia normativamente correlato alla sussistenza del reato, affinché il giudicato penale possa riverberarsi, come tale, nella regiudicanda civile. In- segna infatti la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte: "La so- spensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ., art. 654 cod.proc.pen. e art. 211 disp. att. cod.proc.pen., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedot- to in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (così si esprime la recentissima Cass.15/07/2019 n. 18918;
conformi, Cass. 23/05/2019 n. 14151;
Cass. 11/07/ 2018, n. 18202;
Cass. 16/03/2017 n. 6834)"». Peraltro, il procedimento penale a carico di M L C risulta essere stato archiviato dal Tribunale di Milano il 9 ottobre 2020, come docu- menta M L C, con la memoria ex art. 380 bis 1 cod.proc.civ. (doc. n. 49, di cui ha chiesto l'allegazione al fascicoletto depositato presso la Cancelleria di questa Corte), perché la tesi secondo cui M L C si sarebbe accordata con G G, al fine di indurre la società Cor- dusio a pagare somme non dovutele, secondo il GIP, non aveva superato la soglia del sospetto e non aveva trovato riscontro nell'attività istruttoria sugge- rita dalla società C.
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