Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2009, n. 10849
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Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa a seguito di infrazione delle norme sui limiti alla produzione di latte vaccino non integrano, per l'ente creditore, un'entrata di natura tributaria; ne consegue che - a norma dell'art. 29 del d.lgs. n. 46 del 1999, che espressamente deroga al disposto dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 - l'opposizione agli atti esecutivi è ammissibile e proponibile davanti al giudice ordinario. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del tribunale che, ritenendo sussistente la giurisdizione delle commissioni tributarie, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22741-2007 proposto da:
SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIOVANNI DI RE RE & C. S.S. (*00653350165*), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell'avvocato IVELLA ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENDINELLI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
EQUITALIA BERGAMO S.P.A. (GIÀ BERGAMO ESATTORIE S.P.A.);
- intimata -
avverso la sentenza n. 188/2007 del Tribunale di Bergamo - SEDE