Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2018, n. 20348
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Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto, conformemente ai principi più volte affermati dalla CGUE (sentenze 25 febbraio 1999 in C-131/97 e 3 ottobre 2000 in C-371/97), in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l'anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, in conformità con quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16); ne consegue che occorre commisurare il risarcimento per la mancata percezione di una retribuzione adeguata, non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento.
Sul provvedimento
Testo completo
20348-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. - CIVILE P.A. FRANCESCO TIRELLI - Presidente Sezione - Ud. 22/05/2018 - Presidente Sezione ANTONIO MANNA PU R.G.N. 25694/2013 CARLO DE CHIARA - Presidente Sezione R.G.N. 29002/2013 Car 20343 Rep. LUCIA TRIA Consigliere - eu - Rel. Consigliere - ANDREA SCALDAFERRI FN LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - Aur L A SO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25694-2013 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente 256 78
contro
GRASSI NELLO, AMATO CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PÒ 25/B, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SLLÒ - STUDIO PESSI ED ASSOCIATI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SLLO' M;
- controricorrenti -
nonchè
contro
P GNNI;
- intimato -
sul ricorso 29002-2013 proposto da: P GNNI, TRALONGO ANGELO, D'ALESSANDRO MARIA MICHELA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PÒ 25/B, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SLLÒ STUDIO PESSI ED ASSOCIATI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE SLLO' M;
- ricorrenti ди
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1342/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/09/2012. Ric. 2013 n. 25694 sez. SU - ud. 22-05-2018 -2- Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere ANDREA SCALDAFERRI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, accoglimento, p.q.r., del ricorso incidentale di P, rigetto del ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio;
udito l'avvocato Gianfranco Pignatana per l'Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.1342 depositata il 27/09/2012 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza di rigetto (per prescrizione dei diritti azionati) del Tribunale di Palermo, accoglieva nei soli confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri la domanda proposta anche nei confronti della Università degli Studi di Palermo e dei Ministeri dell'Università e ricerca scientifica e della Salute dai cinque medici AW specialisti Gianni P, Angelo T, Maria Michela D'Alessandro, Carmela A e Nello G. Domanda volta ad ottenere la condanna, in via principale, al pagamento della "adeguata retribuzione" prescritta dalle direttive CEE (nn.362 e 363 del 1975 modificate dalla n.76 del 1982) per la frequenza negli anni dal 1982 al 1990 dei corsi di specializzazione, o in via subordinata al risarcimento dei danni subiti, o ancora al pagamento dell'indennizzo da ingiustificata locupletazione. La Corte distrettuale riteneva che, con riferimento ai soli anni accademici decorsi dal 1983/1984 al 1990/1991, lo Stato italiano (che la sola Presidenza del Consiglio era legittimata a rappresentare in giudizio) fosse responsabile per i danni derivati dalla mancata applicazione tempestiva e corretta delle richiamate direttive CEE adottate nella materia;
che agli azionati diritti fosse applicabile il Ric. 2013 n. 25694 sez. SU - ud. 22-05-2018 -3- termine prescrizionale decennale previsto dall'art.2946 cod.civ. (non quello quinquennale introdotto dall'art.4 comma 43 legge n.183/2011, irretroattiva), decorrente dalla entrata in vigore della legge n.370/1999 e non ancora trascorso alla data di introduzione della lite (18/3/2003);
che, nel merito, accertata sulla base della documentazione in atti la frequenza dei corsi da parte degli attori, il danno dovesse liquidarsi nella somma di lire 21.500.000 (pari ad euro 11.083,82) per tutti gli anni di frequenza delle scuole di specializzazione. Avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri (in seguito P.C.M.) ha proposto nei confronti di tre degli originari attori (ossia i dottori P, A e G) ricorso per cassazione per tre motivi, cui hanno resistito gli intimati A e G con controricorso. La causa (n.25694/2013 R.G.) veniva dal Collegio della Sezione Sesta-3 civile rinviata a nuovo ruolo per riunione con altra Al (n.29002/2013 R.G.) successivamente instaurata dinanzi alla Sezione lavoro dai dottori P, T e D'Alessandro con ricorso affidato a cinque motivi, resistito con controricorso e ricorso incidentale per un motivo dalla P.C.M. unitamente ai due Ministeri ed alla Università degli Studi di Palermo. I ricorsi riuniti venivano quindi rimessi dalla Sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria in data 23.10.2015, alle Sezioni unite con riguardo alla questione di massima (oggetto di contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte e comunque di particolare importanza), sollevata con il primo motivo del ricorso principale della P.C.M., riguardante la sussistenza, o non, del diritto al risarcimento del danno per l'inadempimento all'obbligo di recepimento della direttiva comunitaria 82/76 entro