Cass. civ., sez. I, sentenza 11/08/1982, n. 4522

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Fra le controversie in materia di imposte e tasse, in relazione alle quali, ancorché insorte in Sede di esecuzione, la Competenza per territorio è determinata inderogabilmente in base al criterio del foro erariale, a norma dell'art. 8 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, vanno incluse quelle che coinvolgano la concreta realizzazione del credito tributario, e, quindi, anche l'opposizione che la amministrazione finanziaria, intervenuta in esecuzione da altri promossa in danno del debitore d'imposta, sollevi per far valere la natura privilegiata del proprio credito. ( V 5512/81, mass n 416217; ( V 660/81, mass n 411144).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/08/1982, n. 4522
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4522
Data del deposito : 11 agosto 1982

Testo completo

Fra le controversie in materia di imposte e tasse, in relazione alle quali, ancorché insorte in Sede di esecuzione, la Competenza per territorio è determinata inderogabilmente in base
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