Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/2003, n. 14255
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ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale 3 ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.1086/01 CASSAZIONE LA CORT E SUPREMA D I 28822 SEZIONE PRIMA CIVILE Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. 03/031 42 55/ 03 GRIE Dott. Angelo Dott. A Dott. U R PO Consigliere Consigliere Dott. M A Cons. Rel. Dott. Francesco Ant. GENOVESE Sanzioni Amm.ve ha pronunciato la seguente: Inquinamento - Scarichi da SENTENZA insediamenti civili - cd. sul ricorso proposto da: Regione Puglia, in persona preesistenti del Presidente della Giunta regionale, elettivamente domiciliato in Roma, largo Messico n. 7, presso l'avv. prof. G M C, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; ん ricorrente- contro R F - intimato - avverso la sentenza del Tribunale di Trani Sezione distaccata di Molfetta n. 74 del 1999 del 23 novembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/03 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;ih Udito l'avv. C; 3 6 3 7 0 0 2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R R, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento dei successivi;B in subordine accoglimento del secondo e del quarto, in subordine terzo, assorbimentocon accoglimento del quarto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ordinanza in data 4 novembre 1997, notificata il 19, la Regione Puglia ingiungeva il pagamento della somma di £. 20.015.000, a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 21 dellaamministrativa legge n. 319 del 1976, modificato dall'art. 6 del D.L. n. 79 del 1995 (convertito nella L. n. 172 del 1995), scarichi Francesco, per avere effettuato a Romano senza la prescritta civili nel sottosuolo autorizzazione amministrativa. + 2. Il predetto si opponeva all'ordinanza, con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Trani sezione distaccata di Molfetta. 3. Il giudice adito, con sentenza n. 74 del 1999, annullava l'ordinanza di ingiunzione sulla base del presupposto interpretativo secondo il quale, per gli scarichi civili nel sottosuolo, relativi al territorio regionale della Puglia, già esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, non sussisterebbe l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della stessa legge, ma solo quello della denuncia all'autorità comunale, previsto dall'art. 15, e compensava le spese. 2 + 4. Ricorre per cassazione al Regione Puglia con quattro motivi di diritto, illustrati anche da memoria, contro cui non ha spiegato difese l'opponente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 23 1. n. 689 del 1981 ed ultra ed extra petizione della decisione impugnata rispetto alla domanda formulata) la Regione Puglia censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe rilevato d'ufficio un vizio di legittimità dell'ordinanza ingiunzione mai sollevato dal ricorrente nell'atto di opposizione, così travalicando la dell'oggetto del giudizio segnato daidelimitazione vera e propria causa petendi motivi di opposizione, dell'azione proposta. 2. Con il secondo motivo di ricorso (con cui si lamenta W la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 L.R. n. 24 del 1983, degli artt. 9, 15 e 21 della L. n. 319 del 1976, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) la Regione deduce l'erroneità della sentenza censurata la quale avrebbe affermato che, per gli scarichi civili già esistenti al momento. dell'entrata in vigore della legge n. 319 del 1976, non sussisterebbe l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 9 della stessa legge ma solo quello della denuncia all'autorità comunale, previsto dall'art. 15. L'art. 43 L.R. sarebbe stato erroneamente interpretato come se l'obbligo dell'autorizzazione, previsto per на tutti gli scarichi, non sia stato stabilito anche per 3 quelli civili preesistenti. Il riferimento all'art. 9, ult. comma, della legge Merli confermerebbe tale interpretazione. 3. Con il terzo motivo di ricorso (con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 L.R. n. 24 del 1983, degli artt. 9, 15 e 21 della L. n. 319 del 1976, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) la Regione deduce che il giudice di prime cure avrebbe compiuto una erronea e falsa applicazione dell'art. 43 della legge regionale n. 24 del 1983, in relazione agli artt. 9 e 15 della cd. legge Merli, atteso che gli scarichi civili compresi nel divieto di porli in essere senza l'autorizzazione sono erano anche quelli preesistenti. 4. Con il quarto motivo di ricorso (con cui si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 L. n. 689 del 1981, e l'insufficienza, la confusione e l'inconferenza della motivazione con riguardo alle ai sensi dell'art. 360, primo risultanze documentali, comma, n. 5, cod. proc. civ., su un punto decisivo della controversia) la Regione deduce che l'affermazione contenuta nella sentenza circa la preesistenza dello scarico idrico, perché antecedente agli anni 70, sarebbe stato motivato con riferimento ad una nota della Polizia Urbana di Molfetta di cui non sarebbero state fornite né gli estremi né i contenuti. Essa non risulterebbe neppure versata in atti. Inoltre non potrebbe avere il significato che gli assegna il giudice perché sarebbe solo idonea a dimostrare la 4 preesistenza del fabbricato e non anche quella dello