Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2022, n. 09994
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NN RO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 21/05/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IO Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 26 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli all'esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di RO NN per reati concernenti gli stupefacenti, esclusq,l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, e rideterminato la pena complessiva in sedici anni di reclusione. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, RO NN avrebbe: -) partecipato in qualità di capo, promotore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, operante fino al 5 luglio 2017 (capo b);
-) acquistato, detenuto e trasportato dall'Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana), nel dicembre 2016 (capo d);
-) acquistato, detenuto e trasportato dall'Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana), a decorrere dal 23 gennaio 2017 (capo e);
-) acquistato, detenuto e trasportato dall'Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo "amnesia" (marijuana) ed hashish, in data 11 febbraio 2017 (capo f);
-) acquistato fucili e pistole con relativo munizionamento, nonché giubbotti anti-proiettile, per equipaggiare tra le 10 e le 15 persone, nel dicembre 2016 (capo g).
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe RO NN, con atto sottoscritto dagli avvocati IO Smaldone ed Andrea Calandra, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico. Si deduce che la sentenza impugnata non ha risposto a specifiche doglianze proposte con l'atto di appello. Si precisa che sono rimasti senza risposta i rilievi concernenti: -) la mancata prova di conversazioni tra il supposto sodale SE IT ed il ricorrente, risultando, al più, contatti e colloqui tra il precisato IT ed un non identificato "RO";
-) il mancato riconoscimento fotografico o personale dell'attuale ricorrente da parte di IT;
-) l'assenza di elementi da cui desumere la riferibilità dell'utenza telefonica intestata a NY il DE, presente nella rubrica di IT, all'attuale ricorrente, in quanto non risultata intestata o in uso al medesimo;
-) l'inconcludenza dell'indizio costituito dalla geolocalizzazione dell'auto di IT in una via in cui abita una zia dell'attuale ricorrente;
-) il difetto di accertamenti in ordine ai legami di parentela tra l'attuale ricorrente, il deceduto IC TI e RO OT, sebbene gli stessi siano stati poi ritenuti partecipi di un gruppo a base familiare. Si osserva, inoltre, che è stata valorizzata la chiamata in correità di IT, sebbene le sue dichiarazioni siano generiche, palesemente inattendibili e non supportate da riscontri estrinseci.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla qualificazione del ruolo del ricorrente come capo, organizzatore e promotore dell'associazione.Si deduce che la sentenza impugnata ripropone l'identica motivazione della decisione di primo grado, nonostante le puntuali censure formulate con l'atto di gravame. Si rappresenta che, come evidenziato nell'atto di appello, non è emerso alcun elemento utile a sostegno dell'attribuibilità al ricorrente del ruolo di capo, organizzatore o promotore può inferirsi dai risultati delle intercettazioni, e non è certo significativo il tono ritenuto "rispettoso" e "deferente" dei messaggi vocali inviati da SE IT al tale "RO". Si evidenzia, inoltre, che il ruolo di organizzatore, secondo la giurisprudenza spetta a chi svolge un compito non limitato all'avvio dell'impresa criminale, ma continuativo nel corso della durata di questa (si cita Sez. 1, n. 12812 del 25/02/2011).
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati in materia di stupefacenti di cui ai capi d), e) e f). Si deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato, per affermare la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, circostanze scarsamente concludenti, quali: -) un controllo di SE IT a Malaga con il figlio del ricorrente;
-) la geolocalizzazione dell'automobile di IT nella via dove abitava la zia del ricorrente;
-) conversazioni telefoniche tra IT ed una persona non identificata, e solo in alcune occasioni appellata come «RO». Si precisa che il ricorrente non ha mai abitato presso l'abitazione della zia, nei cui paraggi è stata localizzata l'auto di IT.
2.4 Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto di armi. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare la prospettazione difensiva secondo cui la trattativa era, in realtà, una mera millanteria di NG IO IE. Si precisa, poi, che gli elementi sono stati desunti da due conversazioni, una intercorsa tra SE IT e IE, l'altra tra IE e IC TI, nelle quali si parla confusamente dell'interesse di un tale «RO» all'acquisto di armi per 10 o 15 persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure concernenti l'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto di armi, mentre è inammissibile nel resto. 10. In parte manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite, e in parte prive di specificità sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo l'insussistenza o scarsa concludenza degli indizi, e l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di SE IT.
2.1. La sentenza impugnata ha esposto analiticamente gli elementi da cui ha desunto l'appartenenza dell'attuale ricorrente ad un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. La Corte d'appello premette che l'individuazione dell'organizzazione criminale è avvenuta a seguito delle intercettazioni,