Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2023, n. 10733
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la seguente
SENTENZA DSPOWTATA IN CANCELL
Alqpi sui ricorsi proposti da 14 MAR 2023 1. D O, nato in Albania il 12/01/1983 2. V E, nato in Albania il 09/07/1985 3. D P G, nato a Pescara il 17/04/1973 4. D C F, nata a Pescara il 22/01/1985 5. D'Eramo Pasqualino, nato ad Atessa il 02/10/1984 6. S L, nato a Roma il 16/09/1975 7. T R, nato a Pescara il 04/06/1960 avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte d'appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi, i motivi nuovi e le memorie;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di D'Eramo Pasqualino, D O e S L, e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi, per i ricorrenti, l'avvocato A C, in sostituzione degli avvocati Giancarlo D'Angelo, difensore di fiducia di S L, e G C, difensore di fiducia di D'Eramo Pasqualino, l'avvocato M N, difensore di fiducia di D O, nonché l'avvocato D I, difensore d fiducia di V E, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 2 maggio 2022, la Corte d'appello dell'Aquila, per quanto di interesse in questa sede, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di O D, E V, G D P, F D C, Pasqualino D'Eramo, L S e R T per vari reati, tutti concernenti le sostanze stupefacenti, e la condanna alle pene ritenute di giustizia nei confronti degli imputati salvo che di F D C, alla quale ha ridotto la pena. per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Precisamente, è stata affermata la colpevolezza di: ---) D e V per i reati di cessione di eroina per una quantità pari a circa 6,500 kg., per un prezzo di circa 36.000,00 euro, in data 6 novembre 2007 (capo 1), nonché di illecita detenzione a fini di spaccio di eroina per una quantità pari a 5,761 kg., accertato il 20 gennaio 2008 (capo 8);
---) D P e Di Cesare per il reato di acquisto e detenzione dell'eroina di cui al capo 1), tra il 6 ed il 25 novembre 2007 (capo 2);
---) D'Eramo per il concorso nel reato di illecita detenzione a fini di spaccio di eroina per una quantità pari a 5,761 kg., accertato il 20 gennaio 2008 (capo 8);
---) Sanna per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di cocaina per una quantità pari a 94,00 grammi, accertato il 20 novembre 2007 (capo 3);
---) Tavoletta per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di eroina, commesso tra il 20 ed il 27 novembre 2007 (capo 7).
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe: ---) O D, con atto a firma dell'avvocato M N;
---) E V, con atto a firma dell'avvocato Andrea D'Alessandro;
---) G D P, con due atti a firma dell'avvocato M N (il secondo sottoscritto anche personalmente dall'imputato);
---) F D C, con atto a firma dell'avvocato Marco Di Giulio;
---) Pasqualino D'Eramo, con atto a firma dell'avvocato G C;
---) L S, con atto a firma dell'avvocato Giancarlo D'Angelo;
---) R T, con atto a firma dell'avvocato Alfredo Forcillo. Hanno presentato motivi nuovi: ---) E V, con atto a firma dell'avvocato D I;
---) G D P, con atto a firma dell'avvocato M N (sottoscritto anche personalmente dall'imputato).3. 11 ricorso di O D è articolato in quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 179, comma 1, 295, 296, 419, comma 1, e 429, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità della dichiarazione di latitanza e, in via derivata, degli atti di instaurazione del giudizio. Si deduce che illegittimamente è stata dichiarata la latitanza del ricorrente, a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 9 marzo 2009, e rimasta ineseguita fino all'8 marzo 2014, allorché era già in corso l'istruttoria dibattimentale, perché le ricerche non sono state esaustive e perché non vi sono elementi indicativi della volontà dell'attuale ricorrente di sottrarsi all'esecuzione della misura. Si premette che la questione è stata specificamente e puntualmente dedotta con l'atto di appello. Quanto alle ricerche, si evidenzia che le operazioni di rintraccio si sono risolte *unicamente in un accesso presso l'abitazione del fratello del ricercato nel marzo 2009, e non hanno dato seguito alla segnalazione ricevuta in quell'occasione dalla cognata, secondo cui il ricercato era ritornato dal gennaio 2008, in Albania e lì viveva con i genitori, né sono state completate con consultazioni di banche dati o con ricerche nell'ultimo luogo in cui era stata accertata la presenza dell'imputato. Si segnala, inoltre, che la necessità di particolari approfondimenti delle ricerche si collega alle garanzie, costituzionali e sovra-nazionali, richieste per la celebrazione del processo in absentia: si richiamano, a conforto, l'art. 111 Cost., Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, in motivazione, § 3;
la direttiva 2016/343/Ue;
l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. Quanto alla (in)volontarietà di sottrarsi al provvedimento coercitivo, si rileva che l'attuale ricorrente si era allontanato dall'Italia oltre un anno prima dell'emissione della misura, e vi aveva fatto ritorno di sua volontà, addirittura costituendovi una famiglia di fatto. Si puntualizza che è indimostrata la conoscenza, da parte dell'attuale ricorrente, dell'avvenuto arresto del concorrente B H, avvenuto il 20 gennaio 2008, perché desunta in via del tutto presuntiva dalla improvvisa interruzione di contatti con costui, fino ad allora quotidiani, e sempre inerenti alla gestione di stupefacente. Si aggiunge, poi, che anche la eventuale conoscenza dell'arresto del concorrente non significherebbe comunque conoscenza delle ragioni di tale misura, specie se si considera che l'ordinanza fu emessa a carico dell'attuale ricorrente oltre un anno dopo, nel marzo 2009. Si segnala, ancora, che, siccome la presenza del ricercato in Italia è stata accertata nei soli giorni precedenti alla cessione illecita del gennaio 2008, è ragionevole ritenere che il rientro in Albania sia avvenuto non quale "fuga", ma secondo uno schema operativo "normale". Si evidenzia, infine, che il volontario rientro in Italia e la costituzione in essa di una famiglia di fatto, dalla quale è nato anche un figlio, indica la cesura di ogni contatto con i concorrenti, perché, altrimenti, l'attuale ricorrente avrebbe avuto chiara consapevolezza del rischio di essere arrestato. Si osserva, quindi, che l'erroneità della dichiarazione di latitanza ha determinato la nullità assoluta delle notificazioni degli atti introduttivi dell'udienza preliminare e della citazione a dibattimento, tutte eseguite presso un difensore di ufficio, e, quindi di tutte le sentenze successivamente pronunciate.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia omessa assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo riguardo al reato di cui al capo 1), e precisamente all'attribuzione all'attuale ricorrente delle conversazioni sulla cui base è stata pronunciata la condanna. Si deduce che l'attuale ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1) per il contenuto delle conversazioni intercorse con B H nel novembre 2007, ma senza alcuna compiuta indicazione delle ragioni per cui deve ritenersi che sia stato proprio lui e non altri l'interlocutore del preteso concorrente. Si rappresenta che gli argomenti addotti sono due: l'uso dell'appellativo "G" o "G" da parte sua e degli interlocutori, siccome ad avviso degli inquirenti riferito a se stesso dall'attuale ricorrente in una conversazione;
il riconoscimento vocale effettuato da un ufficiale di polizia giudiziaria. Si osserva che nessun elemento affidabile è stato acquisito circa l'intestazione dell'utenza riferita all'attuale ricorrente, o il suo utilizzo da parte dello stesso, e che, quindi, il riconoscimento vocale si fonda su una premessa del tutto ipotetica circa l'individuazione fonica del medesimo. Si aggiunge che nessuna individuazione poteva essere effettuata da un ufficiale di polizia giudiziaria italiano, in quanto i colloqui intercettati sono tutti avvenuti in lingua albanese.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la concessione del beneficio sul presupposto, immotivato, di un ruolo di spicco dell'attuale ricorrente nel gruppo dei fornitori dello stupefacente. Si richiama quanto già dedotto con l'atto di appello e trascurato nella sentenza impugnata: in relazione al primo reato, l'attuale ricorrente era intervenuto esclusivamente nella fase della ricezione del pagamento del prezzo per la fornitura, indicando dei nominativi cui inviare il denaro, mentre, in relazione al secondo reato, non aveva avuto alcun ruolo nella consegna della droga.
3.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'aumento di pena a titolo di continuazione. Si deduce che l'aumento di pena, pari alla metà della pena base, è elevato e, ciononostante, del tutto immotivato.
4. E V ha presentato ricorso e motivi nuovi.
4.1. Il ricorso è articolato in due motivi.
4.1.1. Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata con riguardo all'accertamento della responsabilità per i fatti di cui ai capi 1) e 8). Si deduce che, illegittimamente, perché congetturalmente, la prova è stata desunta dal semplice fatto della presentazione del documento del ricorrente in occasione dell'effettuazione del bonifico Western Union per un pagamento e dalla intestazione di una utenza
SENTENZA DSPOWTATA IN CANCELL
Alqpi sui ricorsi proposti da 14 MAR 2023 1. D O, nato in Albania il 12/01/1983 2. V E, nato in Albania il 09/07/1985 3. D P G, nato a Pescara il 17/04/1973 4. D C F, nata a Pescara il 22/01/1985 5. D'Eramo Pasqualino, nato ad Atessa il 02/10/1984 6. S L, nato a Roma il 16/09/1975 7. T R, nato a Pescara il 04/06/1960 avverso la sentenza del 02/05/2022 della Corte d'appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi, i motivi nuovi e le memorie;
udita la relazione svolta dal consigliere A C;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di D'Eramo Pasqualino, D O e S L, e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi, per i ricorrenti, l'avvocato A C, in sostituzione degli avvocati Giancarlo D'Angelo, difensore di fiducia di S L, e G C, difensore di fiducia di D'Eramo Pasqualino, l'avvocato M N, difensore di fiducia di D O, nonché l'avvocato D I, difensore d fiducia di V E, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 2 maggio 2022, la Corte d'appello dell'Aquila, per quanto di interesse in questa sede, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di O D, E V, G D P, F D C, Pasqualino D'Eramo, L S e R T per vari reati, tutti concernenti le sostanze stupefacenti, e la condanna alle pene ritenute di giustizia nei confronti degli imputati salvo che di F D C, alla quale ha ridotto la pena. per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Precisamente, è stata affermata la colpevolezza di: ---) D e V per i reati di cessione di eroina per una quantità pari a circa 6,500 kg., per un prezzo di circa 36.000,00 euro, in data 6 novembre 2007 (capo 1), nonché di illecita detenzione a fini di spaccio di eroina per una quantità pari a 5,761 kg., accertato il 20 gennaio 2008 (capo 8);
---) D P e Di Cesare per il reato di acquisto e detenzione dell'eroina di cui al capo 1), tra il 6 ed il 25 novembre 2007 (capo 2);
---) D'Eramo per il concorso nel reato di illecita detenzione a fini di spaccio di eroina per una quantità pari a 5,761 kg., accertato il 20 gennaio 2008 (capo 8);
---) Sanna per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di cocaina per una quantità pari a 94,00 grammi, accertato il 20 novembre 2007 (capo 3);
---) Tavoletta per il reato di illecita detenzione a fini di spaccio di eroina, commesso tra il 20 ed il 27 novembre 2007 (capo 7).
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe: ---) O D, con atto a firma dell'avvocato M N;
---) E V, con atto a firma dell'avvocato Andrea D'Alessandro;
---) G D P, con due atti a firma dell'avvocato M N (il secondo sottoscritto anche personalmente dall'imputato);
---) F D C, con atto a firma dell'avvocato Marco Di Giulio;
---) Pasqualino D'Eramo, con atto a firma dell'avvocato G C;
---) L S, con atto a firma dell'avvocato Giancarlo D'Angelo;
---) R T, con atto a firma dell'avvocato Alfredo Forcillo. Hanno presentato motivi nuovi: ---) E V, con atto a firma dell'avvocato D I;
---) G D P, con atto a firma dell'avvocato M N (sottoscritto anche personalmente dall'imputato).3. 11 ricorso di O D è articolato in quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 179, comma 1, 295, 296, 419, comma 1, e 429, comma 4, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta legittimità della dichiarazione di latitanza e, in via derivata, degli atti di instaurazione del giudizio. Si deduce che illegittimamente è stata dichiarata la latitanza del ricorrente, a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 9 marzo 2009, e rimasta ineseguita fino all'8 marzo 2014, allorché era già in corso l'istruttoria dibattimentale, perché le ricerche non sono state esaustive e perché non vi sono elementi indicativi della volontà dell'attuale ricorrente di sottrarsi all'esecuzione della misura. Si premette che la questione è stata specificamente e puntualmente dedotta con l'atto di appello. Quanto alle ricerche, si evidenzia che le operazioni di rintraccio si sono risolte *unicamente in un accesso presso l'abitazione del fratello del ricercato nel marzo 2009, e non hanno dato seguito alla segnalazione ricevuta in quell'occasione dalla cognata, secondo cui il ricercato era ritornato dal gennaio 2008, in Albania e lì viveva con i genitori, né sono state completate con consultazioni di banche dati o con ricerche nell'ultimo luogo in cui era stata accertata la presenza dell'imputato. Si segnala, inoltre, che la necessità di particolari approfondimenti delle ricerche si collega alle garanzie, costituzionali e sovra-nazionali, richieste per la celebrazione del processo in absentia: si richiamano, a conforto, l'art. 111 Cost., Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, in motivazione, § 3;
la direttiva 2016/343/Ue;
l'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. Quanto alla (in)volontarietà di sottrarsi al provvedimento coercitivo, si rileva che l'attuale ricorrente si era allontanato dall'Italia oltre un anno prima dell'emissione della misura, e vi aveva fatto ritorno di sua volontà, addirittura costituendovi una famiglia di fatto. Si puntualizza che è indimostrata la conoscenza, da parte dell'attuale ricorrente, dell'avvenuto arresto del concorrente B H, avvenuto il 20 gennaio 2008, perché desunta in via del tutto presuntiva dalla improvvisa interruzione di contatti con costui, fino ad allora quotidiani, e sempre inerenti alla gestione di stupefacente. Si aggiunge, poi, che anche la eventuale conoscenza dell'arresto del concorrente non significherebbe comunque conoscenza delle ragioni di tale misura, specie se si considera che l'ordinanza fu emessa a carico dell'attuale ricorrente oltre un anno dopo, nel marzo 2009. Si segnala, ancora, che, siccome la presenza del ricercato in Italia è stata accertata nei soli giorni precedenti alla cessione illecita del gennaio 2008, è ragionevole ritenere che il rientro in Albania sia avvenuto non quale "fuga", ma secondo uno schema operativo "normale". Si evidenzia, infine, che il volontario rientro in Italia e la costituzione in essa di una famiglia di fatto, dalla quale è nato anche un figlio, indica la cesura di ogni contatto con i concorrenti, perché, altrimenti, l'attuale ricorrente avrebbe avuto chiara consapevolezza del rischio di essere arrestato. Si osserva, quindi, che l'erroneità della dichiarazione di latitanza ha determinato la nullità assoluta delle notificazioni degli atti introduttivi dell'udienza preliminare e della citazione a dibattimento, tutte eseguite presso un difensore di ufficio, e, quindi di tutte le sentenze successivamente pronunciate.
3.2. Con il secondo motivo, si denuncia omessa assunzione di prova decisiva, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo riguardo al reato di cui al capo 1), e precisamente all'attribuzione all'attuale ricorrente delle conversazioni sulla cui base è stata pronunciata la condanna. Si deduce che l'attuale ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1) per il contenuto delle conversazioni intercorse con B H nel novembre 2007, ma senza alcuna compiuta indicazione delle ragioni per cui deve ritenersi che sia stato proprio lui e non altri l'interlocutore del preteso concorrente. Si rappresenta che gli argomenti addotti sono due: l'uso dell'appellativo "G" o "G" da parte sua e degli interlocutori, siccome ad avviso degli inquirenti riferito a se stesso dall'attuale ricorrente in una conversazione;
il riconoscimento vocale effettuato da un ufficiale di polizia giudiziaria. Si osserva che nessun elemento affidabile è stato acquisito circa l'intestazione dell'utenza riferita all'attuale ricorrente, o il suo utilizzo da parte dello stesso, e che, quindi, il riconoscimento vocale si fonda su una premessa del tutto ipotetica circa l'individuazione fonica del medesimo. Si aggiunge che nessuna individuazione poteva essere effettuata da un ufficiale di polizia giudiziaria italiano, in quanto i colloqui intercettati sono tutti avvenuti in lingua albanese.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che erroneamente la sentenza impugnata ha escluso la concessione del beneficio sul presupposto, immotivato, di un ruolo di spicco dell'attuale ricorrente nel gruppo dei fornitori dello stupefacente. Si richiama quanto già dedotto con l'atto di appello e trascurato nella sentenza impugnata: in relazione al primo reato, l'attuale ricorrente era intervenuto esclusivamente nella fase della ricezione del pagamento del prezzo per la fornitura, indicando dei nominativi cui inviare il denaro, mentre, in relazione al secondo reato, non aveva avuto alcun ruolo nella consegna della droga.
3.4. Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'aumento di pena a titolo di continuazione. Si deduce che l'aumento di pena, pari alla metà della pena base, è elevato e, ciononostante, del tutto immotivato.
4. E V ha presentato ricorso e motivi nuovi.
4.1. Il ricorso è articolato in due motivi.
4.1.1. Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza impugnata con riguardo all'accertamento della responsabilità per i fatti di cui ai capi 1) e 8). Si deduce che, illegittimamente, perché congetturalmente, la prova è stata desunta dal semplice fatto della presentazione del documento del ricorrente in occasione dell'effettuazione del bonifico Western Union per un pagamento e dalla intestazione di una utenza
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