Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2011, n. 23577
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La mancata trasposizione, nel termine prescritto, della direttiva 82/76/CEE, riassuntiva della direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, ha determinato in capo allo Stato - e in favore dei soggetti che abbiano seguito corsi di specializzazione medica dal 1° gennaio 1983 sino all'anno accademico 1990-1991 - una responsabilità per inadempimento di obbligazione "ex lege", per non aver assicurato, in relazione alle specializzazioni contemplate negli elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 2, della direttiva 75/362/CEE, le modalità di svolgimento di detti corsi secondo quanto stabilito dagli artt. 2, n. 1, 3 e relativo Allegato (ai punti 1 e 2, concernenti, rispettivamente, la formazione a tempo pieno e quella a tempo parziale) della direttiva 82/76/CEE, in condizioni tali che, se quest'ultima fosse stata tempestivamente e correttamente adempiuta, i frequentanti avrebbero acquisito il diritto all'adeguata remunerazione. Ne consegue che lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del danno evento costituito dalla perdita dell'adeguata remunerazione, solo la mera frequenza di un corso ricadente negli elenchi predetti, potendo le concrete modalità di svolgimento del corso stesso venire in rilievo, al più, quali circostanze incidenti sulla quantificazione del pregiudizio, ove la scelta dell'una o dell'altra opzione (tempo pieno o parziale) sia dipesa dalla scelta dello specializzando, ma non già ove il corso medesimo sia stato organizzato soltanto con modalità in fatto corrispondenti al tempo parziale, in ragione di quanto deciso dalla singola università in base alla legislazione statale irrispettosa della disciplina dettata dal diritto comunitario.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M M R - Presidente -
Dott. F C - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. F R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4908/2009 proposto da:
M RAFFAELE MSTRFL57S29H501K, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato M Marco, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato N S giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
contro
UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE FACOLTÀ MEDICINA E CHIRURGIA AGOSTINO GEMELLI;
- intimati -
Nonché da:
UNIVERSITÀ CATTOLICA SACRO CUORE FACOLTÀ MEDICINA E CHIRURGIA AGOSTINO GEMELLI, in persona, del Rettore p.t. prof. O L, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LORENZONI FABIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA SCIENTIFICA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge.
- controricorrente all'incidentale -
e contro
M RAFFAELE MSTRFL57S29H501K;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4049/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/10/2008;
R.G.N. 7556/2005. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l'Avvocato RAFFELE MOTARDA;
udito l'Avvocato LORENZONI FIDUCCIA BEATRICE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per accoglimento ricorso principale;
accoglie ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.
1. Raffaele M ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e l'Università Cattolica del Sacro Cuore-Facoltà di Medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli" avverso la sentenza del 13 ottobre 2008, con la quale la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Roma, che - investito di una domanda principale intesa ad ottenere (nel presupposto di avere frequentato a tempo pieno presso detta Università per quattro anni dal 1985-86 il corso di specializzazione in geriatria e gerontologia, conseguendo il relativo diploma di specializzazione, senza percepire alcuna borsa di studio o emolumento ed anzi corrispondendo per le tasse di iscrizione L.
2.000.000 all'anno) il trattamento previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, per come adeguato dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39,
nonché il risarcimento del danno nella misura di L.
8.000.000 per il detto esborso, e di una domanda subordinata di risarcimento del danno nella misura di detto trattamento e di quello stesso importo - aveva rigettato entrambe le domande (proposte nel luglio del 2001), quella risarcitoria per prescrizione nei riguardi del Ministero e per difetto di legittimazione nei riguardi dell'Università, e l'altra per la mancata prova del rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria per il diritto al compenso.
A sostegno delle domande il ricorrente aveva dedotto che il detto D.Lgs. n. 257 del 1991, nel recepire tardivamente le direttive comunitarie CEE 75/362/CEE e 82/76/CEE, rimaste inadempiute a far tempo dal 31 dicembre 1982, aveva illegittimamente limitato l'applicazione della remunerazione ai medici ammessi ai corsi di specializzazione successivi al 1991.
p.
2. La Corte territoriale ha rigettato l'appello del M: a) reputando, quanto all'azione di risarcimento danni fondata la prescrizione, in particolare disattendendo la tesi dell'appellante che essa dovesse decorrere dalle sentenze della Corte di Giustizia CE 25 febbraio 1999 (C-131/97, Carbonari) e 3 ottobre 2000 (C-371/97,
G) e sostenendo che la decorrenza dovesse operare dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991;
b) ritenendo, quanto alla domanda di riconoscimento dei diritti di cui al D.Lgs. citato, che non fosse sufficiente a giustificare tale riconoscimento, come sosteneva l'appellante, la dimostrazione dell'avvenuto rispetto delle regole di frequenza del corso di specializzazione e di avere svolto le attività didattiche e pratiche da esse stabilite, occorrendo, invece, dare prova dello svolgimento dell'attività a tempo pieno e secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, nel mentre il ricorrente nemmeno aveva dedotto di non avere svolto altra attività di lavoro autonomo.
p.
3. Al ricorso del M hanno resistito con separati controricorsi il Ministero e l'università.
Quest'ultima ha anche svolto ricorso incidentale condizionato, cui il Ministero ha resistito con controricorso.
p.
4. Il ricorrente e l'Università hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Preliminarmente il ricorso incidentale condizionato va riunito a quello principale in seno al quale è stato proposto. p.
2. Il ricorso principale propone dodici motivi.
p.
2.1. I primi cinque, tutti dedotti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e conclusi da idonei quesiti di diritto, sono rivolti avverso la
parte della decisione impugnata che ha ritenuto prescritta l'azione del ricorrente prospettata sub specie di azione risarcimento danni da illecito aquiliano.
In particolare, il primo prospetta la tesi della decorrenza della prescrizione dalle due citate sentenze della Corte di Giustizia. Il secondo denuncia la violazione dell'art. 2935, per essere stata fatta decorrere la prescrizione dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.257 del 1991. Il terzo rivendica, contestando che l'azione fosse stata esercitata con qualificazione di risarcimento danni da illecito extracontrattuale, l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale pur per l'ipotesi di decorrenza dall'entrata in vigore del detto D.Lgs. e, quindi, postula che tale termine non era decorso all'atto della citazione introduttiva del giudizio. Il quarto contesta che l'eccezione di prescrizione fosse stata validamente proposta dal Ministero, adducendo che quest'ultimo aveva invocato la prescrizione decennale dall'iscrizione al corso di specializzazione, quella quinquennale nel presupposto della natura contrattuale dell'azione, decorrente dalla chiusura di ogni anno di specializzazione e quella quinquennale dal fatto dannoso ai sensi dell'art. 2947 c.c.. Ne deduce che, non essendosi in presenza di eccezione di prescrizione generica, male i giudici di merito avrebbero individuato la prescrizione secondo un'alternativa diversa da quelle prospettate.
Il quinto motivo prospetta la tesi della prescrizione decennale, assumendo che l'inadempienza alle direttive comunitarie darebbe luogo ad una responsabilità oggettiva dello Stato e come tale non si potrebbe applicare la prescrizione quinquennale.
p.
2.2. Il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo si rivolgono contro la parte della sentenza impugnata relativa alla domanda di riconoscimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991. In particolare, il sesto motivo deduce che, in base alle citate sentenze rese nella causa C-131/97 (Carbonari) e nella causa C-371/97 (G), il diritto degli specializzandi dipendeva solo da due condizioni, l'essere la specializzazione comune a tutti gli stati membri o a due o più di essi e compresa fra quelle menzionate negli artt. 5 e 7 della direttiva del Consiglio 73/362/CEE. Il settimo motivo prospetta che la giurisprudenza comunitaria imporrebbe l'applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991 e censura la qualificazione come extracontrattuale dell'azione. L'ottavo, il nono ed il decimo motivo riguardano più specificamente la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto indimostrate le condizioni di espletamento della specializzazione previste dal diritto comunitario.
In particolare, l'ottavo motivo prospetta come vizio di omessa ed insufficiente motivazione il non avere considerato la Corte territoriale quanto dedotto con il sesto motivo, adducendo che con l'atto di appello il ricorrente aveva dedotto quanto ivi sostenuto. Il nono motivo lamenta vizio di motivazione, sia per non avere la Corte territoriale indicato quale normativa di riferimento regolasse il corso di specializzazione seguito dal ricorrente, sia che essa non poteva prevedere le specifiche condizioni richieste dalla normativa comunitaria perché lo Stato non si era adeguato ad essa. Il decimo motivo prospetta altro vizio di motivazione per non essersi tenuto conto che il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 5, considera gli emolumenti come borse di studio e non come corrispettivo di prestazioni, tanto che esse sono esenti da I e I. L'undicesimo motivo si duole dell'affermazione della Corte che con le decisioni assunte "vengono, altresì, a cadere sia il motivo concernente il difetto di legittimazione del Ministero, perché irrilevante in concreto, sia i motivi riguardanti l'appello incidentale dell'Università, essendo quest'ultimo gravame condizionato all'accoglimento dell'appello principale". Vi si sostiene - evidentemente adducendo implicitamente che l'assorbimento delle relative questioni, ritenuto dalla sentenza impugnata non sarebbe stato corretto - che la legittimazione passiva alle azioni competerebbe ad entrambe le parti convenute.
In fine, il dodicesimo motivo, nel presupposto che la prescrizione fosse stata eccepita nei termini indicati a proposito del quarto motivo, prospetta vizio di motivazione per l'omesso esame di una difesa in proposito assunta nella memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c., circa la mancanza di pertinenza della prescrizione eccepita
alle domande de ricorrente.
p.
3. Con i due motivi di ricorso incidentale l'Università prospetta rispettivamente il proprio difetto di legittimazione