Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/02/2023, n. 04434

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/02/2023, n. 04434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04434
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4030/2022 R.G. proposto da: ABBAZIA DI VERTEMATE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato C G, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato INVERNIZZI ROBERTO -ricorrente-

contro

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI, 35, presso lo studio dell’avvocato Q E, rappresentata e difesa dall'avvocato P P -controricorrente- nonché

contro

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, COMUNE DI CARIMATE, MINISTERO DELLA CULTURA GIA' MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO, ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO DELLE GROANE, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, COMUNE DI MILANO, COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO, PROVINCIA DI COMO, COMUNE DI CANTU', SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI PAESAGGIO PROVINCE COMO LECCO MONZA-BRIANZA PAVIA, PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE PLIS BRUGHIERA BRIANTEA, CONSORZIO DEL PARCO DELLA BRUGHIERA BRIANTEA, ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO DELLE GROANE -intimati- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE n. 184/2021 depositata il 26/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Abbazia di Vertemate s.r.l. ha proposto ricorso articolato in nove motivi avverso la sentenza n. 184/2021 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, pubblicata il 26 ottobre 2021. Resiste con controricorso la Regione Lombardia. Tutti gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrente ha depositato memoria.

2. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ( TSAP) ha rigettato il ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. volto all’annullamento del decreto emesso dalla Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile della Regione Lombardia 16 aprile 2018, n. 5351, recante "pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 e della l.r. n. 5 del 2010”, relativo al "progetto di adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso a Cantù, Carimate e Vertemate con Minoprio”, Proponente AIPO - Agenzia interregionale per il Po, con annessa relazione istruttoria approvata dalla Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale.

3. Il primo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. denuncia la violazione degli articoli 3 §1 lettere b) e d) direttiva 2011/92/UE, 4 commi 3 e 4 lettera b), 5 comma 1 lettere c) e d), 22 comma 3 lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione ai §§ 3 e 6 allegato VII alla parte II, 2 del d.lgs. n. 42 del 2004, 1, 3, 6, 13 e 18 della l. n. 241 del 1990, 4 TUE, 112 c.p.c., 118disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Si lamenta che la sentenza impugnata non abbia colto i vizi istruttori e motivazionali dedotti nella prima censura del ricorso per impugnazione del decreto oggetto di lite. L’impugnativa avrebbe dimostrato la carenza di un completo censimento da parte della VIA di tutti gli effetti del progetto compendio naturalistico-storico-culturale Abbazia-Valle dei Mulini. Si tratterebbe di una “fictio di VIA”. Il secondo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. denuncia la violazione degli articoli 3 §1 lettere b) e d) direttiva 2011/92/UE, 4 commi 3 e 4 lettera b), 5 comma 1 lettere c) e d), 22 comma 3 lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione ai §§ 3 e 6 allegato VII alla parte II, 2 del d.lgs. n. 42 del 2004, 1, 3, 6, 13 e 18 della l. n. 241 del 1990, 4 TUE, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Si lamenta che la sentenza impugnata abbia travisato il fatto decisivo dell’omesso vaglio, nella VIA, dei profili ambientali, paesaggistici e culturali del compendio attoreo. La sentenza impugnata errerebbe nell’assumere che in sede di VIA si era preso atto del vincolo culturale sul compendio, essendo ciò smentito da alcuni documenti elencati nel medesimo secondo motivo. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli articoli 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933, 4 e 5 TUE, essendo la motivazione inesistente o meramente apparente, sempre quanto alla prima censura del provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche. La sentenza violerebbe la disciplina normativa sui profili da rispettare in sede di VIA. Il quarto motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. denuncia la violazione del considerando 7 e degli articoli 4 e 5 §1 lettera d) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 2 e 3 allegato IV, 4 e 22 comma 3, lettera d) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al §2 allegato VII allaparte II, 1, 3, 10 e 13 della l. n. 241 del 1990, 100 e 113 Cost., 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Il motivo si riferisce alla seconda censura contenuta nel ricorso rivolto al Tribunale superiore delle acque pubbliche, per la “oggettiva assenza di una seria componente comparativa - relazionale della VIA tra la soluzione di intervento espressa dal Progetto e le varie alternative possibili (inclusa l’opzione zero)”. La sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche escluderebbe immotivatamente la praticabilità della cosiddetta opzione zero. Il quinto motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. denuncia la violazione degli articoli 4 e 5 §1 lettera d) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 2 e 3 allegato IV, 4 e 22 comma 3, lettera d) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al §2 allegato VII alla parte II, 1, 3, 10 e 13 della l. n. 241 del 1990, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Si allega l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla “oggettiva inutilità delle opere localizzate sul compendio de quo”, al fine della “prevenzione delle esondazioni milanesi”. Le aree di laminazione golenale genererebbero, ad avviso della ricorrente, un apporto pressoché nullo e pertanto l’intervento non si giustificherebbe sul piano della proporzionalità amministrativa in rapporto al sacrificio imposto al privato. Il sesto motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. deduce la violazione degli articoli 5 §1 lettera b) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 1 lettere b) e d), 5 lettera c) e 7 allegato IV, 5, comma 1, lettera c) e 22 comma 3 lettera c) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione a §§1 lettere a), b), c) e d) e allegato VII alla parte II, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Si fa qui riferimento alla terza censura dell’impugnativa rivolta al Tribunale superiore delle acque pubbliche, quanto all’analisi degli impatti ambientali nella fase dicantiere realizzativa delle opere, sempre rimarcando le carenze istruttorie della VIA. Il settimo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. deduce la violazione degli articoli 5 §1 lettera b) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 1 lettere b) e d), 5 lettera c) e 7 allegato IV, 5, comma 1, lettera c) e 22 comma 3 lettera c) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al §1 lettere a), b), c) e d) e al §4 allegato VII alla parte II, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. Il settimo motivo si collega al sesto motivo e lamenta l’omesso esame del “fatto decisivo” costituito dalle “oggettive carenze della VIA” nell’individuare le conseguenze ambientali della fase transitoria di cantiere e nel predisporre misure preventive. L’ottavo motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l. deduce la violazione degli articoli 5 §1 lettera b) e 8-bis §1 lettera b) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 1 lettere b), c) e d), e 7 allegato IV, 22 comma 3 lettere c) ed e) e 28 comma1 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione al §5-bis allegato VII alla parte II, 112 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933. L’ottavo motivo riprende la quarta censura dell’impugnativa rivolta al Tribunale superiore delle acque pubbliche, quanto alle carenze della SIA e della VIA in relazione alla descrizione delle misure da applicare nella fase successiva a quella di realizzazione, e cioè nella fase di esercizio delle opere. Il nono motivo del ricorso della Abbazia di Vertemate s.r.l., infine, denuncia la violazione degli articoli 143 r.d. n. 1775 del 1933, 21 della l. n. 1034 del 1971, 40 e 43 c.p.a., 112, 132 comma 2 n. 4, 276 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 208 r.d. n. 1775 del 1933, ed ancora del considerando 7 e degli articoli 1 § 2 lettera g) n. IV, 5 §1 lettera f) e 8-bis § 1 lettera a) direttiva 2011/92/UE, in relazione ai §§ 2, 3, 4 e 5 allegato IV, 22 comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione ai §§ 2, 3 e 6 allegato VII alla parte II. La censura è rivolta avverso la statuizione che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte irricevibili i motivi aggiunti.
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