Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2019, n. 26285
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Il giudice adito con opposizione a precetto non perde il potere di provvedere sulla istanza di sospensione dell'efficacia del titolo proposta ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c. (come modificato dal d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005) ove sia intrapresa l'esecuzione forzata minacciata con il precetto opposto; in tal caso, il provvedimento sospensivo pronunciato dal giudice dell'opposizione a precetto determina la sospensione ex art. 623 c.p.c. di tutte le procedure esecutive nel frattempo promosse. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
La proposizione al giudice dell'opposizione a precetto di un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., preclude all'opponente - per consumazione del potere processuale - di richiedere al giudice dell'esecuzione, per le medesime ragioni, la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ancorchè il giudice dell'opposizione a precetto non si sia ancora pronunciato. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Qualora sia promossa un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., identica, per fatti costitutivi dedotti, ad un'opposizione a precetto già pendente, il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria, non deve assegnare alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, giacchè quest'ultimo sarebbe destinato ad essere definito in rito (mediante la cancellazione della causa dal ruolo ex art, 39, primo comma, c.p.c. o la riunione ex art. 273 c.p.c.), essendo l'opposizione a precetto il giudizio che le parti hanno l'onere di proseguire. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Qualora il giudice dell'esecuzione, ravvisando identità di fatti costitutivi tra l'opposizione all'esecuzione innanzi a lui proposta e un'opposizione a precetto già promossa, con il provvedimento di chiusura della fase sommaria non assegni alle parti il termine per promuovere il giudizio di merito, la parte interessata a sostenere la diversità delle domande formulate nelle due opposizioni è tenuta ad introdurre, di sua iniziativa, il giudizio di merito nel termine di cui all'art. 289 c.p.c., in quanto avverso il provvedimento di chiusura della fase sommaria dell'opposizione, avente natura meramente ordinatoria, non possono essere esperiti né l'opposizione agli atti esecutivi, né il ricorso per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., né il regolamento di competenza. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Qualora, pendendo un'opposizione a precetto, il giudice dell'esecuzione - o il collegio adito in sede di reclamo - sospenda l'esecuzione per i medesimi motivi dedotti nell'opposizione pre-esecutiva, le parti non sono tenute a promuovere il giudizio di merito nel termine eventualmente loro assegnato, non conseguendo da tale omissione l'estinzione del processo esecutivo ex art. 624, terzo comma, c.p.c., in quanto l'unico giudizio che le parti sono tenute a coltivare è quello, già introdotto, di opposizione a precetto. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Tra l'opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c., e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., proposte avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi identici concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, sussiste litispendenza, qualora le cause siano pendenti, nel merito, innanzi ad uffici giudiziari diversi, anche per grado; qualora invece le cause siano pendenti, nel merito, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, ne va disposta la riunione di ufficio, ai sensi dell'art. 273 c.p.c., ferme le decadenze già maturate nella causa iniziata per prima. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Sul provvedimento
Testo completo
o t o n v i e t a m r a g s r e t e n v i l o a t u o t b a i ORIGINALE r g t i l n b o b c o l e e t d n e e 26285-2019 r r r o i o r c e REPUBBLICA ITALIANA i t l R u In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: opposizione a Composta da precetto - opposizione all'esecuzione - litispendenza sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo Roberta Vivaldi Presidente - Franco De Stefano Consigliere - R.G.N. 20695/2016 Cron.26285 Marco Rossetti Consigliere - Cosimo D'Arrigo Consigliere Rel. UP 15/01/2019- - @... Paolo Porreca Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA A sul ricorso iscritto al n. 20695/2016 R.G. proposto da: Eurothermo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Attilia Fracchia, PEC attilia.fracchia@milano.pecavvocati.it, con domicilio eletto in Roma, via Germanico, n. 109, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Sebastio;
- ricorrente -
contro
Condominio di via Mario Pichi n. 9 in Milano, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonia Giovanna Negri, PEC antoniagiovanna.negri@mi- 2019 lano.pecavvocati.it, con domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi, 68 n. 99, presso lo studio dell'Avv. Pier Filippo Giuggioli;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2651 del Tribunale di Milano pubblicata il 29 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2019 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cardino, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, che venga rigettato. INDICE pag. 3
FATTI DI CAUSA
pag. 5 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Inammissibilità del ricorso 1.1. Inammissibilità del ricorso per tardività pag. 5 1.2. Conversione del ricorso in regolamento necessario di competenza pag. 5 1.3. Inapplicabilità del principio di conservazione pag. 6 2. Regolamento delle spese processuali e degli pag. 7 accessori 3. La questione di diritto da esaminare nell'interesse della legge: il rapporto fra l'opposizione a precetto e l'opposizione all'esecuzione pag. 7 4. Le modifiche agli artt. 615 e 616 cod. proc. civ.
4.1. Il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 pag. 8 4.2. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 pag. 10 4.3. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59 pag. 11 4.4. La legge 24 febbraio 2006, n. 52 pag. 11 5. Il rapporto di litispendenza fra opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione 5.1. La litispendenza alla luce del nuovo art. 616 cod. proc. civ. pag. 12 5.2. La sentenza delle Sezioni unite n. 19889 del 2019: il petitum sostanziale pag. 13 2 pag. 16 5.3. Il petitum cautelare pag. 18 5.4. La causa petendi 6. Litispendenza e riunione nelle cause di opposizione 6.1. Il presupposto della pendenza delle cause innanzi a giudici diversi pag. 19 pag. 20 6.2. Giudici diversi competenti per territorio 6.3. Giudici diversi competenti per valore pag. 22 6.4. Giudici diversi per grado pag. 24 6.5. L'alternativa fra declaratoria di litispendenza e riunione: conseguenze pratiche pag. 24 7. I principi di diritto (parte prima) pag. 25 8. Corollario pag. 26 9. La sospensione del processo esecutivo 9.1. Sospensione "interna" e sospensione “esterna” pag. 26 9.2. La sospensione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. e l'avvio dell'azione esecutiva pag. 29 9.3. Il potere del giudice dell'opposizione a precetto di sospendere l'esecuzione nel frattempo iniziata pag. 30 9.4. I poteri mutuamente esclusivi del giudice dell'opposizione pre-esecutiva e del giudice dell'esecuzione pag. 32 9.5. La riassunzione del processo nel merito pag. 36 pag. 3810. I principi di diritto (parte seconda) FATTI DI CAUSA La Eurothermo s.p.a. otteneva, nei confronti del Condominio di Via Mario Pichi n. 9 in Milano, un'ordinanza di ingiunzione ex art. 186-ter cod. proc. civ. per il pagamento di fatture inevase. In data 12 agosto 2010 notificava al Condominio il titolo esecutivo unitamente ad un atto di precetto per il pagamento dell'importo di euro 6.332,15. Il Condominio effettuava un pagamento parziale, residuando un saldo di euro 392,20. Per la riscossione forzata di tale importo, in data 17 settembre 2010 la Eurothermo s.p.a. notificava al 3 Condominio un atto di pignoramento presso terzi. Con atto di citazione notificato il 24 settembre 2010, il Condominio opponeva il precetto, ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., convenendo la Eurothermo s.p.a. innanzi al Tribunale di Milano. A sostegno dell'opposizione deduceva di aver già provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto. La società creditrice si costituiva in giudizio ed eccepiva che, essendo stato nel frattempo notificato l'atto di pignoramento, l'opposizione si sarebbe dovuta proporre ai sensi del secondo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., cioè con ricorso al giudice dell'esecuzione, funzionalmente competente. Pertanto, il giudice investito dell'opposizione a precetto era carente di potere a pronunciarsi sulla domanda dell'opponente. Il Condominio replicava che la notificazione dell'atto di pignoramento si era perfezionata nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., soltanto in data 28 settembre 2010, quando l'atto di citazione in opposizione a precetto era stato già notificato. Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari della creditrice, sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo. La Eurothermo s.p.a. proponeva reclamo ex art. 669-terdecies cod. proc. civ., denunciando l'abnormità di un provvedimento adottato da un giudice asseritamente privo di potere, ma il gravame veniva rigettato. Nel frattempo, ricevuta la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, il Condominio proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale di Milano. Il giudice dell'esecuzione, prendendo atto della sospensione del titolo esecutivo disposta dal giudice dell'opposizione a precetto, sospendeva la procedura esecutiva ai sensi dell'art. 623 cod. proc. civ. e assegnava alle parti un termine per l'introduzione del giudizio di merito. Ottemperando a tale onere, la Eurothermo s.p.a. introduceva il giudizio dinanzi al Giudice di pace di Milano, competente per valore, 4 al quale chiedeva di dichiarare l'inesistenza giuridica o comunque la nullità del (primo) provvedimento di sospensione del titolo esecutivo (adottato ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ.) e di revocare, invece, il (secondo) provvedimento di sospensione dell'esecuzione, giacché al momento della notifica, sia del precetto che dell'atto di pignoramento, il debito del Condominio non risultava estinto. Le domande venivano respinte. La Eurothermo s.p.a. appellava la decisione. Nel contraddittorio fra le parti, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice d'appello, riformando la sentenza appellata, dichiarava la litispendenza tra il processo di cognizione in cui tale sentenza è stata emessa ed il processo di cognizione in cui è stata pronunciata la sentenza in data 11.3.2014 del Tribunale di Milano, riguardando il primo di tali processi instaurato successivamente all'altro - - la medesima opposizione all'esecuzione oggetto del secondo»;
compensava le spese di giudizio. Avverso tale decisione la Eurothermo s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi e illustrato da successive memorie difensive, depositate ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Il Condominio di via Mario Pichi n. 9 in Milano ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Il ricorso, che deve essere previamente convertito in regolamento necessario di competenza, è inammissibile perché tardivamente proposto.
1.2. Le Sezioni unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che la litispendenza è un istituto che concorre all'identificazione in concreto del giudice che deve decidere la causa. Pertanto, la sentenza con cui si dichiari la litispendenza, essendo sostanzialmente assimilabile ad una decisione su questioni di competenza, può essere impugnata soltanto con il regolamento necessario di competenza (Sez. U, Ordinanza n. 17443 del 31/07/2014, Rv. 632602). 5 Tale conclusione va mantenuta ferma anche quando la litispendenza è dichiarata soltanto all'esito del giudizio di appello, con conseguente riforma della decisione di primo grado riguardante invece anche il merito. Infatti, l'art. 42 cod. proc. civ. non distingue fra sentenza di primo o di secondo grado e configura il regolamento necessario di competenza come l'unico mezzo d'impugnazione esperibile avverso qualsiasi pronuncia sulla sola competenza. Consegue che, quando la litispendenza è dichiarata in grado di appello, l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione è inammissibile (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17025 del 10/07/2017, Rv. 645064).
1.3. In applicazione del principio di conservazione dettato dall'art. 159, terzo comma, cod. proc. civ., occorre però verificare se il ricorso ordinario per cassazione proposto dalla Eurothermo s.p.a. possa essere convertito in istanza di regolamento di competenza, con particolare riferimento all'osservanza del termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 47, comma 2, cod. proc. civ. La società ricorrente afferma che la sentenza impugnata non le è stata mai notificata. La circostanza non è contraddetta dal Condominio controricorrente. Nondimeno, non può trovare applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ. Infatti, l'art. 47 cod. proc. civ., derogando alla regola generale in tema di impugnazioni dettata dall'art. 326 cod. proc. civ., prevede che il termine per la proposizione del regolamento necessario di competenza decorre, alternativamente, dalla notificazione della sentenza che decide sulla competenza o dalla sua comunicazione a cura della cancelleria. Pertanto, la parte che propone un regolamento di competenza, quando invoca l'applicazione del termine "lungo" di cui all'art. 327 cod.