Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2023, n. 50092
Sentenza
6 dicembre 2023
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6 dicembre 2023
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Massime • 1
È abnorme, in quanto determina un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale, in caso di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza fissata ex art. 409 cod. proc. pen., conclusasi con ordinanza di imputazione coatta, dichiari la nullità del solo decreto di citazione a giudizio e disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, anziché dichiarare anche la nullità dell'ordinanza di imputazione coatta e disporre la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la celebrazione dell'udienza ai sensi del citato art. 409 cod. proc. pen.
Sul provvedimento
Testo completo
50092-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2339-2023 - Presidente - GEPPINO RAGO CC 06/12/2023- - Relatore SERGIO DI PAOLA R.G.N. 31191/2023 GIUSEPPE COSCIONI DONATO D'AURIA SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI nel procedimento nei confronti di: BO CE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del Tribunale di Castrovillari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. All'esito delle indagini preliminari svolte nei confronti di LB Francesco il P.M. formulava richiesta di archiviazione;
proposta opposizione dalla persona offesa, il G.i.p. disponeva procedersi all'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. L'avviso dell'udienza non era notificato all'indagato, che non veniva rintracciato;
all'udienza del 20 novembre 2019 il G.i.p. rigettava la richiesta di archiviazione, disponendo l'imputazione coatta. Il P.M. emetteva decreto di citazione diretta a giudizio dell'imputato dinanzi al Tribunale di Castrovillari;
qui all'udienza del 7 luglio 2023, su eccezione della difesa che lamentava la celebrazione dell'udienza in camera di consiglio senza che fosse stato dato avviso all'indagato, veniva dichiarata la nullità del decreto di citazione a giudizio, per l'omessa notifica al LB dell'avviso dell'udienza camerale, con restituzione degli atti al P.M.
2. Ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Castrovillari deducendo l'abnormità del provvedimento impugnato;
con la restituzione degli atti al P.M. si è realizzata un'inevitabile stasi del procedimento poiché, non essendo stata dichiarata la nullità dell'ordinanza conclusiva dell'udienza camerale (e, quindi, dell'ordine di imputazione coatta) la parte pubblica si vedrebbe costretta a emettere un nuovo decreto di citazione a giudizio, così imponendo l'adozione di un provvedimento affetto da evidente causa di nullità, permanendo il vizio che ha colpito la celebrazione dell'udienza camerale dinanzi al G.i.p.