Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/10/2005, n. 20530
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. M F A - rel. Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (già FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato M A, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FEBBE TOMMASO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 249/03 della Corte d'Appello di REGGIO CALABRIA, depositata il 29/05/03 - R.G.N. 878/2000;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/06/05 dal Consigliere Dott. F A M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte d'Appello di Reggio Calabria la Ferrovie dello Stato spa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio C. con la quale era stata accolta la domanda proposta da F T per la costituzione della rendita per postumi permanenti da infortunio sul lavoro nella misura del 30% a decorrere dal 16/4/92 ed il pagamento dei relativi ratei, oltre accessori. Chiedeva disporsi la chiamata in causa dell'INAIL essendo lo stesso debitore della prestazione richiesta e quindi dichiararsi la propria estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva;nel merito contestava la misura dei postumi invalidanti, così come era stata riconosciuta.
L'appellato contrastava il gravame e la Corte d'Appello lo rigettava, sulla base dei seguenti rilievi: infondata era l'eccezione di decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine annuale, in quanto lo stesso iniziava a decorrere non dalla lettura del dispositivo, come vorrebbe l'appellato, ma dalla data di pubblicazione della sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi, secondo la norma ordinaria, mentre la proponibilità anticipata dell'appello ai sensi dell'art. 431 C.P.C., nell'ipotesi di esecuzione iniziata in base al dispositivo, aveva carattere eccezionale;nella specie la sentenza era stata depositata in data 24/5/00 e quindi tempestivo era l'appello proposto con ricorso del 21/4/01.
Nel merito, il trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti in tema di infortuni sul lavoro del personale ferroviario (anche se sorti anteriormente all'1/1/96, ma non ancora definiti) disposto dalla L. n. 608 del 1996 non incideva sulla preesistente legittimazione processuale delle Ferrovie che permaneva nei giudizi in corso al momento della entrata in vigore della legge, essendo mancata tipa l'altro l'integrale devoluzione al nuovo ente degli scopi pubblici dello Stato nel settore, con la conseguenza che il processo proseguiva contro l'azienda ai sensi dell'art. 111, 1 comma, C.P.C. (Cass. n. 10916 del 17/8/00).
Nella specie, alla data del 31/12/95, il giudizio per il riconoscimento dell'aggravamento dell'inabilità non era stato ancora definito, per cui sussisteva la legittimazione passiva delle Ferrovie per le prestazioni della rendita e dei relativi ratei ai sensi dell'art. 13, 2 comma D.L. n. 510 dell'1/10/96, conv. in L. n. 608/96. L'altra contestazione sulla pretesa inesistenza dell'aggravamento dei postumi invalidanti era generica e non consentiva l'individuazione delle censure mosse alle valutazioni medico legali del CTU, perché il ricorrente si limitava a denunciare che le conclusioni dell'ausiliare erano imprecise, perché "il termine 30%, indicato dal CTU lascia aperta ed imprecisata la reale situazione della capacità lavorativa del sig. Febbe";il ricorrente quindi non individuava, in concreto, i motivi per i quali sarebbero state inattendibili le conclusioni rassegnate dal consulente;si trattava di semplici affermazioni di principio inadeguate a mettere in discussione le statuizioni del primo giudice. L'appello quindi doveva essere rigettato e la sentenza confermata.
Avverso questa pronuncia propone ricorso per Cassazione la Rete Ferroviaria Italiana Spa, fondato su due motivi. Il lavoratore non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli art. 112 C.P.C., 2, 13 e 15 D.L. n. 510 del 1/10/96, convertito in L. n. 608 del 28/11/96, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione (art. 360 n. 5 C.P.C.) deduce la società ricorrente che la decisione è errata, perché in appello aveva chiesto autorizzarsi la chiamata in causa dell'INAIL, con conseguente estromissione dal giudizio delle Ferrovie, "ovvero rinvenire una successione ex lege del rapporto assicurativo che, non privando la società FS della legittimazione passiva, individua comunque PINAIL come titolare del rapporto sostanziale degli effetti del provvedimento". Su questa domanda la Corte territoriale ha omesso di pronunciare, limitandosi la stessa a pronunciare sulla prima domanda relativa alla legittimazione processuale delle Ferrovie. La sentenza impugnata e quindi nulla per la mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.
Sotto altro profilo, la sentenza è censurabile per la violazione della normativa di cui alla L. n. 608/96 in quanto ha riconosciuto che la responsabilità delle Ferrovie per un "evento infortunistico (avvenuto in precedenza ma) non ancora definito alla data del 31/12/1995";dopo l'emanazione del Decreto Ministeriale 26/1/96 che ha definito l'ammontare del, la riserva matematica che le FS devono versare all'INAIL "a fronte degli omeri derivanti, anche a seguito di contenzioso, dalle rendite delle inabilità temporanee assolute e da tutele altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatesi entro il 31/12/95", sono posti a carico dell'INAIL "tutte le rendite e le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici...verificatesi entro il 31/12/95 e non ancora definiti entro tale data";sebbene le rendite e le prestazioni, per quando riguarda il costo economico, rimangono a carico delle Ferrovie, tenuta perciò al versamento della riserva matematica, è posto a carico dell'INAIL l'onere di provvedere materialmente all'erogazione delle stesse agli aventi diritto (Cass. n 7994/01). La Corte d'Appello pur accertando che sussistono le
condizioni per l'applicazione di questa disciplina non ne ha poi tratto che dovute conseguenze.
Lamentando, col secondo motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 C.P.C.) deduce la società ricorrente che in appello è stata riproposta la contestazione sulla esistenza dei postumi invalidanti sotto il duplice profilo della lacunosità della consulenza espletata in primo grado e della contraddittorietà dei risultati rispetto ad altra consulenza espletata sempre in primo grado e che aveva concluso per una invalidità nella misura dell'11%. Il giudice ha disatteso tale censura sul rilievo che la censura sarebbe stata "estremamente generica";evidente quindi è l'insufficienza della motivazione tanto che non è identificabile il procedimento logico-giuridico seguito per giungere alla decisione. Anche sotto questo profilo la sentenza deve essere cassata.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza sotto un duplice profilo, per omessa pronuncia sulla domanda subordinata per la declaratoria della successione ex lege nel rapporto assicurativo (che facendo salva la legittimazione passiva delle Ferrovie addossa l'onere della erogazione della prestazione) e la seconda per violazione di legge e contraddittoria motivazione (per avere riconosciuto la sussistenza di quella successione ex lege, senza poi trame le dovute conseguenze). Si osserva in proposito che con la pronuncia n. 10916 del 17/2/00 la Corte ha già avuto modo di affermare i seguenti principi di diritto: "in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali di ex dipendenti dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato - la titolarità dei cui rapporti è stata trasferita, a decorrere dal 1 gennaio 1996, all'INAIL e all'IPSEMA, rispettivamente per il personale ferroviario e per il personale navigante, in base al D.l. n. 510 del 1996 (con il quale sono stati reiterati precedenti decreti-legge decaduti), convertito nella legge n. 608 del 1996 (che ha fatto salvi gli effetti di tutti i precedenti dd.ll. della catena) - dal tenore dell'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo del citato D.L. n. 510 del 1996 si evince che con decorrenza 1 gennaio 1996 i menzionati
istituti assicuratori devono corrispondere (esistendo la copertura costituita dalla riserva matematica che la FF.SS. S.p.A. ha provveduto a versare loro entro il 31 dicembre 1995) tutte le prestazioni relative agli eventi venuti in essere prima della suddetta data, sia definiti sia non ancora definiti, attesa l'esplicita menzione fette tanto alle prestazioni "in essere" - per indicare quelle attinenti ad eventi già definiti - quanto alle altre prestazioni espressamente collegate agli eventi non ancora definiti". "Il trasferimento all'INAIL o all'IPSEMA (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della società Ferrovie dello Stato - disposto, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 (con il quale sono stati reiterati precedenti decreti-legge
decaduti), convertito nella legge n. 608 del 1996 (che ha salvato gli effetti di tutti i dd.ll. della catena) - non incide nei giudizi in corso, in relazione ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e ancora non definiti entro tale data, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta società, dovendosi ritenere realizzata una ipotesi di successione "ex lege" nel diritto controverso analoga a quella prevista dall'art. 111 cod. proc. civ., implicante la prosecuzione del processo tra le parti originarie, salva la possibilità dell'intervento in causa dell'INAIL o dell'IPSEMA".
Il giudice d'appello si e attenuto rigorosamente a questi principi di diritto, affermando che sussiste sia la successione ex lege dell'INAIL per un rapporto sorto anteriormente e non ancora definito dal 31/12/95, sia l'applicabilità dei principi di cui all'art. 111 C.P.C. che implica non solo la prosecuzione del processo nei
confronti della parte originaria (salva la possibilità di intervento in causa dall'INAIL), ma anche l'efficacia della pronuncia nei confronti del successore ai sensi dell'ultimo comma. Ha quindi pronunciato la Corte territoriale su tutta la domanda entro i limiti invalicabili d'ordine pubblico, costituiti dal principio del contraddittorio e del doppio grado del giudizio di merito. La mancata pronuncia nei confronti dell'INAIL dipende solo dal mancato intervento volontario ex art. 105 C.P.C. e dalla mancata costituzione del contraddittorio nei confronti dell'Istituto in primo grado e quindi dall'impossibilità di chiamata in causa in appello "su istanza di parte" ex art. 106 C.P.C.. Peraltro, la Corte ha già precisato che "a decorrere dal primo gennaio 1996 tutte le prestazioni relative ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, e ancora non definiti entro tale data, sono poste a carico dell'INAIL, ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia pendente alla suddetta data un procedimento volto all'accertamento del diritto del dipendente all'ottenimento di prestazioni derivanti da infortunio o malattia professionale, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso e pertanto il processo deve proseguire, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ., tra le parti originarie, senza che la Società Ferrovie
dello Stato possa essere estromessa, in mancanza di consenso delle altre parti costituite, e senza necessità di chiamata in causa dell'INAIL, non essendo configuratole un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. n. 3085 del 30/3/99). È quindi assolutamente irrilevante il fatto che l'INAIL, non sia stato chiamato ritualmente nel presente giudizio e che il giudice di merito non abbia ritenuto di disporne l'intervento "jussu iudicis", oppure infine che l'INAIL non abbia voluto esercitare la sua facoltà di intervento volontario per proporre le sue eventuali difese, in quanto, ai sensi dell'art. 111, 4 comma, C.P.C., in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, cui è equiparabile la successione ex lege, "la sentenza pronunciata contro (il dante causa) spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare" e quindi contro l'INAIL. Il primo motivo di ricorso va quindi disatteso.
In ordine al secondo basta rilevare che la censura anche in questa sede è estremamente generica. La Corte ha già avuto occasione di affermare che in materia di invalidità, le valutazioni del consulente tecnico alle quali il giudice di merito abbia aderito possono essere censurate in sede di legittimità solo per vizi logico formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata), o nella omissione di accertamenti strumentali dai quali - secondo le predette nozioni - non può prescindersi ai fini di una corretta diagnosi;in mancanza dei denuncia di tali vizi, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato sulla consulenza tecnica (Cass. n. 751 del 26/1/98). Nessuna di queste censure viene proposta e quindi anche il secondo motivo va disatteso ed il ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese non avendo l'intimato espletato attività defensionale.