Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2023, n. 2750

CASS
Sentenza
3 ottobre 2023
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3 ottobre 2023

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I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2023, n. 2750
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2750
Data del deposito : 3 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

02750-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1662 Gaetano De Amicis Presidente Emilia Anna Giordano C.C. 03/10/2023 Maria Silvia Giorgi R.G.N. 30135/2023 Riccardo Amoroso Pietro Silvestri Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da HI ME, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di CA il 19/06/2023 visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1) (Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di CA, dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero e che il termine di durata di un anno della custodia cautelare in carcere applicata nei riguardi di HI ME decorresse, ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. nuovamente dalla data della udienza in questione (19.6.2023). Si 1 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolano un unico motivo con cuisi deduce violazione di legge. Il tema attiene al nuovo decorso del termine di fase di durata della custodia cautelare, atteso che, argomenta il ricorrente, nel caso di specie, per effetto della dichiarazione di nullità, non sarebbe sussistente, ai sensi dell'art. 303 cod. proc. pen., una regressione del procedimento, essendo rimasto questo nella "stessa fase", quella cioè che ha inizio con la esecuzione della misura e termina con la emissione del decreto che dispone il giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di CA ha ritenuto che, a seguito del provvedimento con cui ha dichiarato la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, si sia realizzata una regressione

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