Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/1999, n. 1631

CASS
Sentenza
25 febbraio 1999
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CASS
Sentenza
25 febbraio 1999

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Massime • 3

Il dirigente amministrativo di un presidio ospedaliero costituito in azienda ospedaliera è ineleggibile, ex art. 3, comma nono D.Lgs. 502/92, alla carica di Sindaco, atteso che, ai sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 4 stessa legge, gli ospedali sono, "ratione materiae", del tutto parificati alle ASL, ed atteso, ancora, che, secondo l'interpretazione data alla norma succitata dalla Corte costituzionale (sentenza 20 febbraio 1997, n.44), devono ritenersi estese anche alla carica di sindaco le cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali.

Nel sistema di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia adottato dalla legge 81/93 (secondo il cui art. 5 la proclamazione degli eletti avviene a conclusione delle operazioni di scrutinio da parte del presidente dell'ufficio elettorale centrale) continua a trovare applicazione, quanto alla materia della ineleggibilità e delle incompatibilità, la precedente normativa di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 (incentrata sulla delibera di convalida del consiglio comunale), sicché le cause di incompatibilità (a differenza di quelle di ineleggibilità) possono essere rimosse nei modi e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 legge 154/81 citata, e, quindi, successivamente agli scrutini ed alla pubblicazione dei risultati della tornata elettorale, fino alla data della prima seduta del Consiglio comunale. Ne consegue la inammissibilità del ricorso proposto avverso la nomina a sindaco del soggetto eletto a tale carica antecedentemente alla delibera consiliare di convalida dell'elezione.

In tema di ineleggibilità alla carica di Sindaco, il D.Lgs. 502/92, non intervenendo in alcun modo sulla disciplina normativa della ineleggibilità e delle incompatibilità, non ha abrogato, neppure tacitamente, l'art. 2 n. 8 della legge 154/81 (secondo cui i dipendenti delle U.S.L. ed i coordinatori non sono eleggibili nel Comune il cui territorio coincide con quello dell'unità sanitaria), con la conseguenza che, a seguito della specificazione del concetto di "coordinatori" (art. 3 e 4 comma nono legge 502/92 citata), oggi identificati nelle figure dei direttori generali, amministrativi e sanitari, tutti questi soggetti devono tuttora ritenersi destinatari della sanzione della ineleggibilità, che va, invece, esclusa (legge 4 aprile 1991, n. 111) con riferimento alla (diversa) categoria dei dipendenti U.S.L. che facciano parte degli uffici di direzione (per effetto della devoluzione, in via temporanea, dei poteri di gestione delle dette unità agli amministratori straordinari).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/1999, n. 1631
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1631
Data del deposito : 25 febbraio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - rel. Presidente -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. MA ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. US SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR MA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA APOLLODORO 26, presso l'avvocato CECCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati CESIDIO GUALTIERI, GIOVANNI MARGIOTTA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
AT PA, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO MESSICO 7, presso l'avvocato PA TESAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MA ANZISI, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro
EN LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato CARLO RIENZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PEZZOPANE PIERLUIGI, PUTATURO WALTER, SAPORITO GUGLIELMO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro
DI RG US, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato CARLO RIENZI, rappresentato e difeso dall'avvocato PUTATURO WALTER, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DE L'AQUILA, COMUNE DI ROCCARASO,
AT RG;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n. 10084/98 proposto da:
AT RG, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OR MA, EN LO, DI RG US, AT PA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 480/97 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 29/11/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'08/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo CARBONE;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Gualtieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, Di IL, l'Avvocato Putaturo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

uditi per il resistente, VA, gli Avvocati Rienzi, Saporito e Putaturo, che hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito per il resistente, TI Paolo, l'Avvocato Anzisi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;

l'inammissibilità del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con quattro separati ricorsi del 5.5, 20.5, 21.5 e 4.6.1997 alcuni cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sulmona hanno proposto ricorso avverso la nomina a Sindaco di AR OR, eletto in data 27.4.1997, ma ritenuto ineleggibile perché direttore amministrativo della ASL 1 di Avezzano-Sulmona, nonché dirigente amministrativo della costituenda azienda ospedaliera di Castel di Sangro, ai sensi dell'art. 3 co. 9 del d. lgs. 502 del 1992 e dell'art. 4 co. 1 dello stesso d. lgs. che estende l'ineleggibilità anche agli organi delle aziende ospedaliere.
Costituitosi il sindaco ha eccepito l'inammissibilità del primo ricorso perché antecedente alla delibera consiliare di convalida dell'elezione n. 20, avvenuta il 17 maggio 1997 ed il rigetto degli altri ricorsi perché infondati.
Con sentenza del 3 luglio 1997, l'adito Tribunale di Sulmona ha dichiarato inammissibile il primo ricorso proposto da TI OR, mentre ha rigettato tutti gli altri, ritenendoli infondati. Su gravame dei soccombenti, la Corte d'Appello de L'Aquila con sentenza del 29.11.1997 ha confermato l'inammissibilità del primo ricorso proposto da TI OR, respingendone il gravame, mentre invece ha accolto gli altri tre ricorsi ed ha, in conseguenza, dichiarato ineleggibile AR OR alla carica di sindaco del comune di Roccaraso, compensando le spese.
Secondo i giudici del merito, il OR non era eleggibile a Sindaco di Roccaraso, in quanto Dirigente amministrativo del Presidio ospedaliero di Castel di Sangro, come tale espressamente equiparato al dirigente della ASL., in base al d. lgs. 502 del 1992. Inoltre, già prima delle elezioni, era in atto la trasformazione del predetto ospedale in Azienda ospedaliera.
Avverso quest'ultima decisione notificata all'interessato il 17.12.1997, il sindaco, dichiarato ineleggibile, ha proposto ricorso per cassazione con atto del 5.1.1998 non notificato a OR TI.
All'udienza del 13.5.1998 la causa è stata rinviata disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo. A tanto provvedeva il ricorrente con atto notificato il 4.6.1998 e l'intimato si è costituito con controricorso incidentale. Il ricorrente principale ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi

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