Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2023, n. 10302

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/03/2023, n. 10302
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10302
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTA LORIS nato a GATTINARA il 11/07/1990 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIBUNALE di VERCELLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. L B, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 - 15 giugno 2022 il Tribunale di Vercelli, decidendo quale giudice dell'esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, con sentenza n. 12228 del 21 settembre 2021, dep. 2022, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di L C, di applicazione della disciplina della continuazione in relazione alle sentenze emesse: dalla Corte d'appello di Torino il 18 aprile 2016, per truffe commesse il 23 settembre 2011 e il 31 maggio 2012;
dalla Corte d'appello di Catanzaro il 3 aprile 2018, per una truffa commessa nel dicembre 2012;
dalla Corte d'appello di Torino il 21 febbraio 2018, per truffa commessa in data 11 giugno 2012;
dal Tribunale di Biella il 1° ottobre 2019, per una truffa commessa in data 11 gennaio 2013;
dal Tribunale di Vercelli il 9 gennaio 2018, per truffe commesse in continuazione dal 19 agosto 2011 al 27 luglio 2012. 2. Nell'interesse del C è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 628, comma 2, cod. proc. pen., perchè il Tribunale, chiamato a trarre dal contenuto delle sentenze elementi fattuali e giuridici ulteriori rispetto a quelli già accertati dai giudici della cognizione e dalla Corte di Cassazione, si era limitato a constatare, svalutandoli, questi ultimi e finendo per considerare i reati espressione di una scelta di vita del C, in tal modo disattendendo le valutazioni espresse in passato dai giudici che avevano condannato il ricorrente.
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