Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2021, n. 22880

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2021, n. 22880
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22880
Data del deposito : 13 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25329-2015 proposto da: R F, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO GEROLAMO BELLONI n.4, presso lo studio dell'avvocato N P, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO LAURITA e IVANA ENRICA PIPPONZI;
2021 - ricorrente

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A SI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO e L M;

- controricorrente -

nonché

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 149/2015 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 16/06/2015 R.G.N. 2/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. A D P;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M F visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 95399/9015

FATTI

1231:

CAUSA

1. La Corte d'Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta da F R nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quale successore a titolo universale dell'IPOST.

2. La Corte territoriale ha premesso che l'appellato, dipendente di Poste Italiane s.p.a., aveva sottoscritto il 23 marzo 2009 un accordo per l'esodo volontario anticipato con decorrenza dal 1° gennaio 2010. Successivamente, con nota dell'8 luglio 2010, l'IPOST gli aveva comunicato di essere incorso in errore nei conteggi e gli aveva richiesto il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contribuzione volontaria, rappresentando, altresì, che l'erogazione del trattamento pensionistico sarebbe avvenuta solo a partire dal 10 gennaio 2011. 3. Il giudice d'appello, per quel che rileva in questa sede, non ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il primo giudice quanto al nesso causale fra l'inadempimento dell'ente previdenziale ed il pregiudizio asseritamente subito ed ha rilevato che nell'accordo di risoluzione consensuale il Russo, pur dichiarando di aver assunto informazioni presso l'IPOST quanto alla complessiva anzianità di servizio maturata, aveva aggiunto che la posizione contributiva non assumeva alcuna rilevanza ai fini della risoluzione e non costituiva una condizione essenziale per quest'ultima.

4. La Corte territoriale ha evidenziato che il lavoratore non aveva provato di avere ricevuto dall'ente previdenziale una comunicazione attestante i dati poi rivelatisi errati, sicché l'INPS non poteva essere chiamato a rispondere del danno asseritamente derivato dalla violazione dell'obbligo di corretta informazione previsto dall'art. 54 della legge n. 88/1989. In ogni caso la dichiarazione contenuta nell'accordo portava ad escludere che l'adesione all'esodo incentivato fosse avvenuta a prescindere dal monte contributivo sino ad allora raggiunto.

5. Per la cassazione della sentenza F R ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ai quali l'Inps ha replicato con tempestivo controricorso. È rimasta intimata Poste Italiane s.p.a., alla quale il ricorso è stato notificato sebbene la stessa non fosse stata parte del giudizio d'appello. La Procura Generale ha concluso ex art. 23, comma 8 bis del d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. • RG 25329/2015

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 342 cod. proc. civ. e sostiene che l'appello dell'Istituto previdenziale doveva essere dichiarato inammissibile perché privo dei requisiti richiesti dalla disposizione processuale richiamata in rubrica, come modificata dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012. 2. La seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla sentenza gravata la violazione degli artt. 101 e 115 cod. proc. civ. perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il documento con il quale l'IPOST, in data antecedente la conclusione dell'accordo, aveva certificato la complessiva anzianità contributiva era stato prodotto nel giudizio di primo grado e non era stato contestato dall'Inps che, anzi, quel documento aveva richiamato nella memoria difensiva e nell'atto d'appello.
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