Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/04/2023, n. 11186

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile della Corte dei conti sussiste qualora sia prospettato un danno cagionato ad una società "in house" attraverso la condotta di un soggetto svolgente la propria attività per conto di altra società "in house", partecipata dallo stesso ente pubblico, di cui la prima si sia avvalsa per la realizzazione dei propri scopi, in quanto l'art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel prevedere la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società "in house", non distingue tra danno diretto e danno "obliquo", incentrandosi sulla natura giuridica pubblica del soggetto danneggiato, indipendentemente dalla forma privatistica, nell'ottica della più ampia tutela del pubblico erario. (Nella specie, la S.C. - con riferimento a vicenda nella quale una società "in house", in qualità di stazione appaltante di lavori, aveva commissionato all'appaltatore una fornitura per un importo palesemente eccessivo nonchè difforme dalle condizioni di mercato - ha dichiarato sussistente la giurisdizione contabile della Corte dei conti in relazione al danno cagionato a detta società da due dirigenti di società "in house" incaricate, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni di assistenza e supporto nonché della predisposizione del progetto esecutivo propedeutico all'affidamento).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/04/2023, n. 11186
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11186
Data del deposito : 27 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 28616/2021 Numero sezionale 189/2023 Numero di raccolta generale 11186/2023 Data pubblicazione 27/04/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: A A Primo Presidente f.f. R.G. 28616/2021 E C Presidente di sezione Cron. A P PTI Consigliere Rep. A G Consigliere Rel. C.C. 18/4/2023 G I Consigliere A P Consigliere Corte dei conti F M C Consigliere A P L Consigliere M F Consigliere ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sui ricorsi iscritti al NRG 28616 del 2021 promossi da: C D, rappresentato e difeso dagli Avvocati C A e G C, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cicerone, n. 44;

- ricorrente -

nonché da: R A G, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vin- cenzo Mariconda, F P, A Travi e R C, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Sala- ria, n. 103;
- ricorrente incidentale -

contro

Numero registro generale 28616/2021 Numero sezionale 189/2023 Numero di raccolta generale 11186/2023 Data pubblicazione 27/04/2023 PROCURATORE GENERALE, RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINI- STERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, con domicilio presso l'Ufficio in Roma, via Baiamonti, n. 25;

- controricorrente -

e nei confronti di P A;

- intimato -

per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, n. 140/2021, depositata in segreteria il 6 maggio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2023 dal Consigliere Alberto Giusti.

FATTI DI CAUSA

1. - Con sentenza n. 196 del 2019, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia, in parziale accoglimento della domanda della Procura regionale, condannava il dott. Angelo Paris, l'ing. Antonio Giulio R e l'ing. Dario C – rispettivamente, responsabile unico del procedimento, dirigente della società in house della Regione Lombardia Infrastrutture Lombarde s.p.a. e dirigente della società in house del Comune di Milano Metropolitana Milanese s.p.a. – al pagamento, in favore della società pubblica Expo 2015, di somme a titolo di danno erariale conseguente alla violazione del prin- cipio di economicità dei contratti pubblici. Secondo quanto accertato dalla Sezione territoriale, la società Expo 2015, in deroga all'art. 57, comma 5, lettera a), del d.lgs. 163 del 2006, con l'atto aggiuntivo n. 1 del 23 ottobre 2013 e in qualità di - 2 - Numero registro generale 28616/2021 Numero sezionale 189/2023 Numero di raccolta generale 11186/2023 Data pubblicazione 27/04/2023 stazione appaltante dei lavori per la realizzazione dell'impianto cosid- detto “Piastra” del sito dedicato all'esposizione universale, affidava al RTI Mantovani, esecutore dell'opera principale, l'attività di fornitura di essenze arboree. Con determina dell'11 luglio 2013, Expo 2015 com- missionava all'appaltatore tale fornitura per l'importo di euro 4.360.973,20, recante un ribasso del 15 per cento rispetto alla somma del progetto esecutivo predisposto dalla società Metropolitana Milanese (pari, appunto, a euro 5.130.556,71), nonostante l'aggiudicazione dell'opera principale con il più significativo ribasso del 42 per cento. Su incarico della società Expo 2015, veniva condotta dalla Sernet Riqualificazioni s.r.l. un'attività di audit amministrativo, economico e finanziario: dalle risultanze di tale verifica emergeva che l'importo con- gruo per la fornitura di essenze arboree era da identificarsi nella somma di euro 2.086.766,77. Di qui, il carattere esorbitante dell'am- montare stabilito nella determina dell'11 luglio 2013 e, più specifica- mente, il conseguimento, da parte del RTI Mantovani, di un extra-mar- gine pari a euro 2.274.206,43. In via alternativa e subordinata, la so- cietà incaricata della verifica prospettava una quantificazione dell'ex- tra-margine pari a euro 1.616.406,43, importo ridotto sulla base di ulteriori oneri economici oggetto di esborso da parte dell'appaltatore. La Sezione giurisdizionale, nel ritenere fondata la pretesa risarcito- ria con riferimento all'importo meno elevato emergente all'esito dell'audit, condannava i convenuti alla corresponsione della somma complessiva di euro 800.000, a titolo di danno erariale. In particolare, il giudice di prime cure condannava il Paris, in qualità di responsabile unico del procedimento, a risarcire a Expo 2015 s.p.a. l'importo di euro 200.000, e il R e il C, incaricati, rispettivamente, delle pre- stazioni di assistenza e supporto al responsabile del procedimento e alla stazione appaltante nonché della predisposizione del progetto ese- cutivo propedeutico all'affidamento, alla corresponsione di euro 300.000 ciascuno. - 3 - Numero registro generale 28616/2021 Numero sezionale 189/2023 Numero di raccolta generale 11186/2023 Data pubblicazione 27/04/2023 Secondo il giudice contabile di primo grado, configura danno era- riale patito dalla società in house Expo 2015 il prezzo palesemente ec- cessivo e sproporzionato pagato, nell'ambito di una fornitura comple- mentare senza evidenza pubblica, alla società appaltatrice per la forni- tura di essenze arboree necessarie per attuare l'importante progetto di Expo 2015. Nel rigettare l'eccezione di difetto di giurisdizione, la Sezione giuri- sdizionale per la Regione Lombardia osservava che, in base all'art. 12 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, appro- vato con il d.lgs. n. 175 del 2016, sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie per il danno erariale cagionato dagli am- ministratori e dai dipendenti delle società in house, nozione a cui è riconducibile Expo 2015 s.p.a., sia per danni diretti prodotti da dipen- denti della stessa, sia per danni obliqui, ovvero ad altra amministra- zione, prodotti da dipendenti di altre distinte società in house. 2. - Con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 6 maggio 2021, la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale cen- trale d'appello, in parziale accoglimento dei gravami interposti dall'ing. R e dall'ing. C, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, per l'effetto riducendo a euro 180.000 ciascuno l'entità della condanna a carico dei dirigenti delle società in house Infrastrut- ture Lombarde e Metropolitana Milanese coinvolte nella vicenda;
men- tre, nel rigettare l'appello spiegato dal dott. Paris, ha integralmente confermato la pronuncia nei suoi confronti. Per quanto in questa sede ancora rileva, il giudice contabile di ap- pello ha osservato che la considerazione della peculiare natura delle società in house quale longa manus dell'amministrazione ha spinto il legislatore ad attribuire alla giurisdizione della Corte dei conti, per il tramite dell'art. 12, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175 del 2016), le controversie riguar- danti il danno erariale cagionato da amministratori e dipendenti di tali - 4 - Numero registro generale 28616/2021 Numero sezionale 189/2023 Numero di raccolta generale 11186/2023 Data pubblicazione 27/04/2023 società. Poiché la società in house è, in un'ottica funzionale, essenzial- mente assimilabile ad un'articolazione interna dell'amministrazione controllante – rispetto alla quale non gode di una sostanziale posizione di terzietà, autonomia ed alterità soggettiva e patrimoniale –, il vulnus arrecato al suo patrimonio dalla condotta illegittima dei suoi ammini- stratori e dipendenti si connota come danno erariale, idoneo a radicare la giurisdizione del giudice contabile. Sulla scorta di tale premessa, la Sezione giurisdizionale di appello ha disatteso le doglianze avanzate dall'ing. C, volte a sottolineare l'assenza di qualsivoglia relazione fra la società in house Metropolitana Milanese e la società Expo 2015, avendo la prima svolto le attività di progettazione richieste esclusivamente in virtù di un contratto di ser- vizio stipulato con il Comune di Milano (ciò che farebbe venir meno l'esistenza di una relazione funzionale suscettibile di radicare la giuri- sdizione del giudice contabile). La Corte dei conti, al riguardo, ha ri- chiamato l'esistenza di apposita convenzione, dedicata alla regolamen- tazione dei rapporti fra le società Metropolitana Milanese ed Expo 2015, e ha evidenziato i compiti di assistenza e supporto al responsabile unico del procedimento demandati alla prima. In ordine alla posizione dell'ing. R, la Sezione giurisdizionale, per un verso, ha evidenziato l'esistenza, in ragione delle convenzioni stipulate, di un rapporto di servizio della società in house Infrastrutture Lombarde s.p.a. - Ilspa nei confronti di Expo 2015 s.p.a., idoneo a radicare la giurisdizione contabile e, per altro verso, ha rilevato la ri- conducibilità della posizione di vertice ricoperta dall'appellante, quale direttore generale di Ilspa, ad un rapporto di lavoro dipendente. 3. - Per la cassazione della sentenza della Sezione seconda giuri- sdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, l'ing. C ha pro- posto ricorso, con atto notificato il 12 novembre 2021, sulla base di quattro motivi. - 5 - Numero registro generale 28616/2021 Numero sezionale 189/2023 Numero di raccolta generale 11186/2023 Data pubblicazione 27/04/2023 L'ing. R ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. All'uno e all'altro ricorso ha resistito, con separati atti di controri- corso, il Procuratore Generale, rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei conti. 4. – I ricorsi sono stati avviati alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio entrambi i ricorrenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo di ricorso proposto dal C, viene de- nunciata la violazione dei limiti esterni della giurisdizione in relazione agli artt. 103 Cost. e 12 del testo unico in materia di società a parteci- pazione pubblica, approvato con il d.lgs. n. 175 del 2016, per avere la sentenza impugnata erroneamente

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi