Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2022, n. 34008

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/11/2022, n. 34008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34008
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo



1. A.A. ha impugnato l'avviso di accertamento i.c.i. n. 164 del 2010, relativo a 4 immobili di sua proprietà, per l'anno 2005.



2. La Commissione provinciale tributaria, accogliendo parzialmente il ricorso, ha ridotto del 50% il valore accertato e rideterminato i valori delle particelle 395, 78 e 70.



3.L'appello del contribuente è stato rigettato. Nella sentenza impugnata si legge che "tutte le eccezioni formulate nell'atto di appello dal difensore del contribuente sono state oggetto di esame da parte dei primi giudici, i quali hanno dato convincente risposta...proprio accogliendo in parte le argomentazioni prospettate dalla difesa del contribuente vi è stata la riduzione al 50% del valore accertato, così come operato con sentenza della CTP, contro la quale l'appellante non ha opposto alcun elemento tale da determinare una diversa decisione".



4.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.



5.Fissata all'udienza pubblica del 3 novembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravveduto D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che si è limitato a depositare conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri, e del difensore del ricorrente, che non ha fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione



1.Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24 e 32, L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 atteso che la memoria difensiva del Comune dell'11 giugno 2013, depositata tardiva mente, contiene una inammissibile rettifica e nuova motivazione dell'atto impugnato in ordine al valore venale di comune commercio ed alle rendite catastali;
2) la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, dell'art. 53 Cost., D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 5, della L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 20, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3 in quanto il Comune, nella qualificazione dell'area come edificabile e nella determinazione del valore, non ha tenuto conto del diniego di concessione edilizia, che esclude una effettiva e prossima possibilità edificatoria;
3) la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2948 c.c., L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 24 e 32 tenuto conto che l'integrazione della motivazione dell'atto impugnato, avvenuta con la memoria difensiva dell'11 giugno 2013, da parte del Comune, non può comportare il superamento della decadenza ormai intervenuta;
4) la violazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 non essendo stati oggetto di valutazione l'assoluta carenza di indicazione, da parte del Comune, di criteri di valutazione usati e il mancato rispetto del

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