Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2018, n. 20620
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la seguente SENTENZA sul ricorso 17262-2016 proposto da: MECCANICA IMMOBILIARE E SERVICING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA, 25, presso lo studio dell'avvocato S F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BATTISTA 2018 LUCIANO, giusta delega in atti;- ricorrente -contro M L, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato P S, giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 187/2016 della CORTE D'APPELLOo I C/C-c/4,qn V—SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 28/04/2016, R. G. N. 12/2016;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. A P P;udito l'Avvocato A P per delega GIOVANNI BATTISTA PORRU;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RG 17262/216 FATTI DI CAUSA Con sentenza in data 28 aprile 2016, la Corte d'appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari rigettava l'appello proposto da Meccanica Immobiliare e Servicing s.r.l. avverso la sentenza di primo grado, che, in esito a procedimento ex lege 92/2012, aveva accertato la nullità del licenziamento intimato dalla società il 14 marzo 2014 per giustificato motivo oggettivo a L M e condannato la medesima alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in suo favore, in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum. A motivo della decisione, la Corte territoriale condivideva l'accertamento del Tribunale di nullità del licenziamento intimato in frode alla legge, per essere l'operazione complessivamente realizzata, attraverso scissione parziale proporzionale da Meccanica Immobiliare e Servicing s.r.l. (già Meccanica Costruzioni s.p.a. poi s.r.I.) alle due società di nuova costituzione Manutenzione e Montaggi s.r.l. e Meccanica Costruzioni s.r.l. (incidentalmente sindacabile, senza preclusione per impronunciabilità della sua invalidità, a norma degli artt. 2506ter e 2504quater c.c., non essendovi questione di vizi interni all'atto o al procedimento) e la suddivisione dei lavoratori tra le tre società, nell'identità di svolgimento di mansioni nell'unico capannone e con le stesse attrezzature, ad evasione della medesima commessa, sia prima che dopo la scissione societaria (con perfezionamento dell'atto il 25 novembre 2013), gestita indistintamente tra i tre diversi soggetti (formalmente autonomi ma facenti capo agli stessi soci). E ciò per la finalità elusiva di norme imperative di legge, in ordine alla tutela reale prevista dalla disciplina per i licenziamenti collettivi (ricorrendone i presupposti, ai sensi della legge 223/1991), essendo stati intimati nell'arco temporale di centoventi giorni plurimi licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a dodici lavoratori (distribuiti, come detto, tra le tre società e tra i quali il ricorrente appellato), comportanti una tutela indennitaria. Avverso tale sentenza la società, con atto notificato il 4 luglio 2016, ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resisteva il lavoratore con controricorso. La società provvedeva quindi alla sostituzione i RG 17262/216 del difensore avv. Pietro Giva, rinunciante al mandato, con il nuovo difensore avv. G B L. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2506ter, 2504quater c.c., anche in relazione con gli artt. 1418, primo comma, 1344, 1345 c.c., per esclusione della possibilità di una pronuncia giudiziale di invalidità dell'atto di scissione una volta iscritto (e pure in assenza di opposizioni), con la sua conseguente intangibilità per l'efficacia sanante dell'iscrizione in riferimento ad ogni vizio dell'atto o del procedimento, in assenza poi di alcun positivo accertamento del supposto intendimento fraudolento dell'operazione, assolutamente lecita, in difetto di prova degli elementi che l'avrebbero integrato, né tanto meno della (in)sussistenza del giustificato motivo oggettivo a base del licenziamento intimato. 2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1344, 1345, 1346 c.c., anche in relazione agli artt. 2112 c.c. e 24 I. 223/1991, per esclusione della finalità fraudolenta della funzione del negozio di scissione, integrante non già illiceità della causa ma al più frode nei confronti di terzi, quali i lavoratori e pertanto non un'ipotesi di nullità: in assenza di alcun nesso positivamente accertato tra il negozio e i licenziamenti intimati, per giustificato motivo oggettivo;costituendo poi il sindacato giudiziale esercitato un'indebita interferenza sull'autonomia dell'iniziativa imprenditoriale, anche sotto il profilo della circolazione dell'azienda, sotto cui sussumibile anche la scissione, non assicurante la tutela del posto di lavoro, ma esclusivamente dei crediti e dei diritti acquisiti coinvolti dal trasferimento d'azienda ed in ogni caso non configurandosi negozio in frode alla legge per il solo fatto di un mutamento di assetto imprenditoriale comportante diversità di tutele, indennitaria piuttosto che reale. 3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 115, primo comma c.p.c., pure in relazione all'art. 1344 c.c., per carenza di prova, anche per non corretta applicazione delle regole in materia di prova presuntiva, avendo la Corte territoriale tratto una presunzione (la natura fraudolenta RG 17262/216 dell'operazione) da un altro fatto (non già noto, ma) presunto (l'illegittimità del licenziamento), sulla base di elementi (quali la supposta continuità di prestazione dai lavoratori, formalmente ripartiti tra la società scissa e le due beneficiarie, nelle medesime mansioni e nell'identico contesto lavorativo precedente, nella promiscuità di utilizzazione delle attrezzature e di soggezione a direttive indifferentemente impartite dai superiori gerarchici dell'una o dell'altra società: con approdo ad un'erronea valutazione probatoria di "situazione di confusione o con fondibilità delle rispettive attività") smentiti dalla documentazione relativa alle risultanze dell'operata scissione: nell'irrilevanza della indebitamente valorizzata "identità soggettiva della compagine sociale delle tre società coinvolte" ed avuto infine riguardo, in riferimento alla ravvisata lesione della garanzia patrimoniale dei lavoratori, alla responsabilità solidale delle società beneficiarie dei debiti insoddisfatti della società scissa, nei limiti dell'effettivo patrimonio netto ad esse assegnato.
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