Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2022, n. 26409
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: REIS ERICH SIEGFRIED nato il 26/11/1954 ANDREOTTI GIAMPIETRO GAETANO nato a MILANO il 26/06/1962 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A T;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;udito il difensore, Avv. T, che si è riportato ai motivi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata del 19 ottobre 2020, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Como del 22 febbraio 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di E S R e G G A per il reato di falso in testamento olografo in riferimento alla istituzione di erede, legatario o, comunque, beneficiario di una institutio ex re certa dello stesso R, al quale veniva attributo un compendio immobiliare successivamente ceduto, tra gli altri, all'Aotti. 1.1. Dalle conformi sentenze di merito risulta come il 17 luglio 2013 fosse stata ricevuta in deposito e pubblicata, dal notaio R di C, una scheda testamentaria manoscritta, apparentemente di pugno di Aas Plattern, nato a Monaco di Baviera 1'8 novembre 1914 e deceduto in Florida nel 2004, recante l'attribuzione a E S R - qualificato nipote del testatore - di una abitazione e del terreno limitrofo siti in Torri del Benaco. La scheda, consegnata al notaio da R G, procuratore speciale del beneficiario, fu pubblicata alla presenza dei testimoni V L A G e S F. L'immobile oggetto di attribuzione fu alienato, il 17 ottobre 2013, a rogito del notaio G in Milano, con atto in cui comparvero, per la parte venditrice V L A G, procuratore speciale di E S R, e gli acquirenti Giampietro Aotti (per il 26%), Vincenzo B (per il 14%) e Cristina Motta (per il residuo 60%);a rogito del medesimo notaio, 1'8 maggio 2014 il B cedeva i propri diritti all'Aotti. Aas Platterns junior, unico figlio ed erede universale dell'omonimo de cuius, aveva appreso dell'esistenza di siffatta disposizione patrimoniale nell'ambito di una controversia insorta con gli affittuari dell'immobile di Torri del Benaco, determinandosi a denunciare i fatti tanto per non essere l'apparente e sconosciuto beneficiario legato alla famiglia da vincoli di parentela, che per essere la scheda "scritta in pessimo tedesco con una firma falsa". 1.2. L'affermazione di responsabilità degli imputati è stata fondata sugli esiti dell'accertamento grafologico, confermativo della natura apocrifa della scheda, e - quanto all'Aotti - per aver svolto un ruolo attivo nella pubblicazione, non solo per essere presente presso lo studio del notaio R ingiustificatamente, ed anzi al dichiarato fine di prelevare le chiavi dell'immobile oggetto di disposizione, ma per aver egli stesso richiesto a S F, peraltro con un pretesto, di fungere da testimone per la pubblicazione del testamento, e di aver, subito dopo, acquistato una rilevante quota del bene, di cui si era già interessato, visitando la tenuta con taluni operai.2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati, affidando le proprie censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, sottoscritto dal difensore, Avv. V M, E S R articola quattro motivi. 4.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. D) cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta di esame dei testi - di cui era stata già in primo grado sollecitata l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen. - R e B in ordine alle circostanze relative alla pubblicazione del testamento ed alla consegna delle chiavi dell'immobile, pur trattandosi di prove decisive in quanto: indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico e richiesta dalla difesa, nel rispetto dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.;necessarie poiché la testimonianza del notaio R avrebbe apportato elementi essenziali sul punto della falsità testamentaria e sulla presenza in studio del teste S F;indispensabili per essere state già sollecitate all'esito dell'istruttoria, nella prospettiva del superamento del ragionevole dubbio;imprescindibili, tanto da dover essere assunte d'ufficio dal giudice e da essere state congiuntamente richieste da tutte le parti, in relazione al tipo di reato contestato;essenziali per essere l'intero impianto accusatorio fondato sulla solo deposizione del teste S F;profili tutti che dimostrano l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale, che ha censurato la mancata previa richiesta di prove resesi, invece, necessarie solo all'esito del dibattimento. 4.1.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della motivazione in riferimento alla produzione di documenti, di cui alcuna norma vieta l'allegazione anche nel giudizio di legittimità, mentre la Corte d'appello ha reputato tardiva la documentazione allegata all'atto di gravame del coimputato Aotti, trascurando peraltro la decisività delle allegazioni, consistenti in: un atto di compravendita del 15.12.1970, sottoscritto dal testatore apponendo la firma senza la "s" finale e, pertanto, idoneo a confutare uno degli elementi decisivi della consulenza grafologica del pubblico ministero;un atto di compravendita del 26.04.1979, sottoscritto dal testatore con il nome And.;un atto di compravendita del 6.11.1971, anche stavolta sottoscritto dal testatore apponendo la sottoscrizione senza la "s" finale. Nel reputare la produzione tardiva, la Corte territoriale ha escluso elementi decisivi nel senso dell'assoluzione, in tal modo limitando le prerogative difensive della parte ed assumendo una decisione che non supera il ragionevole dubbio. 4.1.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura in riferimento alla reiezione dell'argomento difensivo che, attraverso la comparazione dei documenti già indicati e non ammessi, mirava ad evidenziare la somiglianza delle sottoscrizioni con quella in verifica, avendo sul punto la Corte di merito asserito la presenza di vistose differenze all'esito di un mero esame visivo, finendo con utilizzare in danno dell'imputato i documenti prodotti dal coimputato Aotti a corredo della consulenza di parte. 4.1.4. Con il quarto motivo, deduce vizio della motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, avendo sul punto la sentenza impugnata escluso la rilevanza di elementi positivamente apprezzabili, senza dare conto degli indicatori ritenuti decisivi o comunque rilevanti. 2.2. Con il ricorso, proposto a firma del difensore, Avv. A T, Giampiero Gaetano Aotti articola quattro motivi, ai quali premette la ricostruzione in fatto della vicenda immobiliare e dell'iter processuale. Evidenzia, in particolare, di aver acquistato, con atto a rogito del notaio G del 17.10.2013, da E S R una quota, pari al 26%, dei diritti immobiliari su un complesso pervenuto al dante causa in virtù del testamento in contestazione, pubblicato il 17.07.2013, nonché ulteriori diritti per il 14%, successivamente cedutigli dal B, pagando il corrispettivo con assegni circolari, regolarmente incassati. Riporta, inoltre, la motivazione della sentenza di primo grado ed i motivi di gravame proposti, valorizzando l'estraneità del ricorrente - terzo in buona fede avente causa dall'erede - alla redazione del testamento in contestazione.
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