Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2018, n. 12477

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/05/2018, n. 12477
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12477
Data del deposito : 21 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2691-2012 proposto da: FONDIARIA SAI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI

2 Z q 51, presso lo studio dell'avvocato E L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S;

- ricorrente -

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO DI TORRE ARGENTINA

11, presso lo studio dell'avvocato D M, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato D I;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè

contro

BANCA SAI S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 1814/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/12/2010. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. M C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale ed inammissibilità dei restanti motivi;
enunciarsi il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c.;
uditi gli avvocati M S e D I.

FATTI DI CAUSA

Fondiaria Sai s.p.a. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino San Paolo Imi s.p.a. (poi divenuta Intesa San Paolo s.p.a.), esponendo che, a seguito di convenzione da essa attrice stipulata con Banca Sai s.p.a., quest'ultima aveva emesso un assegno di traenza non trasferibile intestato al signor M C, avente diritto ad un indennizzo assicurativo, che era stato posto all'incasso presso lo sportello di Palermo della convenuta da un uomo, munito di carta di identità e tesserino del codice fiscale falsi, che si era spacciato per 3 Z q il beneficiario;
tanto premesso, eccepì che San Paolo Imi non aveva adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 43, 1° e 2° comma, R.d. n. 1736/1933 (in seguito I. a.), che impone alla banca negoziatrice di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore, né al dovere di identificare con diligenza colui che aveva presentato l'assegno e lo aveva incassato, e ne chiese la condanna al risarcimento del danno subito per essere stata costretta a rinnovare il pagamento dovuto all'effettivo titolare del credito da indennizzo. Costituitasi in giudizio, San Paolo Imi negò la propria responsabilità nell'accaduto. Dedusse che il portatore dell'assegno si era presentato ai suoi sportelli esibendo carta di identità e codice fiscale corrispondenti alle generalità dell'effettivo beneficiario e che, non essendo emerse irregolarità, gli era stato consentito di aprire un libretto di risparmio nominativo sul quale era stata accreditata la somma rinveniente dall'incasso del titolo, che era stata poi prelevata in più riprese, sino all'azzeramento del credito, prima che Banca Sai ne chiedesse la restituzione. La convenuta chiese pertanto il rigetto della domanda ed in subordine, ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa la banca emittente, chiese di essere da questa interamente manlevata, assumendo che il danno era stato cagionato dal suo comportamento negligente, per aver indicato sul titolo solo il nome e cognome del prenditore, per avergli poi spedito l'assegno a mezzo posta, con lettera ordinaria, e per aver pagato l'assegno in stanza di compensazione, avvedendosi solo molto tempo dopo che colui che l'aveva incassato non era il vero M C. Anche Banca Sai s.p.a. si costituì in giudizio e, per quanto ancora interessa, concluse per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. Il tribunale adito, con sentenza dell'8.9.08, accolse parzialmente la domanda di Fondiaria Sai, rigettò la domanda di manleva della convenuta e compensò integralmente fra tutte le parti le spese del 4 Z q giudizio. Affermò, a sostegno della decisione, che la produzione del danno era imputabile in pari misura alla responsabilità contrattuale della banca negoziatrice ed al concorso colposo dell'attrice, in quanto la prima aveva pagato il titolo a persona recatisi per la prima volta presso i suoi sportelli e, ciò nonostante, identificata attraverso un unico documento, senza raccogliere ulteriori informazioni, mentre la seconda aveva dato istruzioni alla banca emittente e l'aveva autorizzata a spedire l'assegno con lettera ordinaria, ancorché la sottrazione di valori dalla corrispondenza ordinaria fosse fatto frequente e notorio;
rilevò infine che a Banca Sai non poteva imputarsi comportamento colposo ulteriore rispetto a quello, già valutato, attribuito a Fondiaria. La decisione, appellata in via principale da Fondiaria Sai ed in via incidentale da Intesa San Paolo e da Banca Sai, è stata riformata dalla Corte d'appello di Torino, in accoglimento dell'ultimo motivo dell'appello principale, nei soli capi in cui aveva rivalutato il danno liquidato in favore dell'attrice con decorrenza dalla data della domanda, anziché da quella in cui si era prodotto, ed aveva interamente compensato le spese fra attrice e convenuta. La corte del merito ha invece respinto il primo motivo dell'appello principale - con il quale Fondiaria Sai aveva dedotto la natura oggettiva della responsabilità della banca negoziatrice - rilevando che quest'ultima rispondeva di un danno da inadempimento contrattuale, rispetto al quale la sua responsabilità andava valutata ai sensi degli artt. 1176, 1218 c.c. La sentenza, pubblicata il 7.12.2010, è stata impugnata da Fondiaria Sai con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Intesa San Paolo ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale per quattro motivi. Banca Sai s.p.a. non ha svolto attività difensiva. 5 Zq La prima sezione civile di questa Corte, assegnataria dei ricorsi, con ordinanza interlocutoria del 12.4.2017 ha rilevato che sulla questione, di oggettiva rilevanza, che forma oggetto del secondo motivo del ricorso principale - concernente la natura della responsabilità della banca che abbia pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore - si registra tuttora un contrasto giurisprudenziale ed ha rimesso la causa al Primo Presidente, il quale l'ha poi assegnata alle sezioni unite. Entro il termine di cui all'art. 378 c.p.c. le parti costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La questione di diritto sulla quale le sezioni unite sono state chiamate a pronunciarsi è dedotta nel secondo motivo del ricorso principale ed attiene all'interpretazione dell'art. 43, 2° comma I.a., che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento". La previsione, cui espressamente rinviano gli artt. 86, 1° comma e 100 I.a., va estesa anche alle ipotesi in cui siano pagati a persona diversa dal prenditore un assegno circolare o un assegno bancario libero della Banca d'Italia non trasferibili, nonché (secondo quanto già affermato da Cass. S.U. n. 14712 del 2007) un assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità. Fondiaria Sai, imputando alla corte del merito di aver violato l'art. 43, 2° comma cit., sostiene che tale norma, da essa invocata a fondamento della domanda risarcitoria, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che deve essere affermata per il solo fatto del pagamento dell'assegno non trasferibile a persona non 6 Z q legittimata, prescindendo dall'accertamento di una condotta colposa della banca per averlo effettuato senza osservare la dovuta diligenza;
a dire dalla ricorrente, l'inadempimento dell'istituto di credito negoziatore all'obbligazione posta a suo carico dalla legge deve considerarsi interruttivo di ogni altro antecedente causale e di per sé idoneo a determinare l'illecito e perciò il danno. Quest'ultimo assunto è senz'altro errato: quale che sia la natura della responsabilità delineata dalla norma in esame, la sua sussistenza non esclude che il danno sia imputabile al concorso colposo del creditore/danneggiato, rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue l'inammissibilità, per difetto di interesse della ricorrente, della ragione di censura sollevata nella prima parte del motivo, atteso che la corte del merito ha comunque ravvisato l'inadempimento, pur qualificato colposo, di Banca Intesa e che un'eventuale diversa qualificazione, in termini di responsabilità oggettiva, della condotta della predetta banca non avrebbe alcuna incidenza sull'accertamento compiuto ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, c.c. Ricorrono tuttavia i presupposti perché questa Corte si pronunci, ai sensi dell'art. 363, 30 comma, c.p.c., sul problema interpretativo che la
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