Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2024, n. 5909

CASS
Sentenza
10 gennaio 2024
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10 gennaio 2024

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È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto della proroga del termine per il compimento delle indagini, restituisce gli atti al pubblico ministero in ragione della ritenuta mancata scadenza del termine di cui all'art. 405, comma 3, cod. proc. pen., posto che tale giudicante può accogliere o rigettare la richiesta, ma non omettere la decisione, determinandosi, in tal caso, una stasi nel procedimento. (Fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva, peraltro, erroneamente ritenuto che fossero applicabili i termini di durata delle indagini introdotti dalla cd. riforma Cartabia, facendo riferimento, a tal proposito, alla data di iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del nome della persona indagata e non, invece, alla data di iscrizione della notizia di reato, come ritenuto corretto dalla Corte).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2024, n. 5909
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5909
Data del deposito : 10 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

05 909-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 29 GEPPINO RAGO Presidente - Sent. n. sez. CC 10/01/2024 SERGIO DI PAOLA - R.G.N. 39951/2023 MARIA DANIELA BORSELLINO IGNAZIO PARDO - Relatore GIUSEPPE COSCIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: IGNOTI avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 5 e 10 ottobre 2023, restituiva al P.M. presso lo stesso ufficio la richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari ritenendo non ancora scaduto il termine suddetto, dovendo applicarsi al caso in esame la nuova disciplina dettata dalla c.d. riforma Cartabia stante che il procedimento risultava iscritto al mod. 21 in data 28 febbraio 2023. 2. Avverso dette ordinanze proponeva ricorso per cassazione per abnormità il pubblico ministero deducendo come la restituzione degli atti era stata fondata sull'esercizio di un potere inesistente, potendo il giudice investito della richiesta di proroga delle indagini soltanto accogliere o respingere la richiesta e non anche pronunciarsi diversamente ritenendo non scaduto il termine con conseguente stasi del procedimento. Peraltro, si assumeva ancora, che la tesi sostenuta dal GIP esponeva il procedimento al rischio della inutilizzabilità degli atti di indagine successivamente compiuti e doveva considerarsi anche errata stante che, secondo l'inequivocabile disposto dell'art.88 D.lgs. 150 del 2022, le nuove disposizioni in tema di termini delle indagini preliminari (elevati da sei mesi ad un anno) non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per i quali il

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