Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16313

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Con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell'ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dall'art. 12 legge n. 153 del 1969 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente", cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, l'art. 8 legge n. 155 del 1981.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2004, n. 16313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16313
Data del deposito : 19 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. DELL'

ANNO

Paolino - Consigliere -
Dott. D L M - rel. Consigliere -
Dott. V L - Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P G, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell'avvocato P B, che lo difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PEVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati A R, N V, S S, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 384/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 28/11/01 - R.G.N. 890/2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/04 dal Consigliere Dott. M D L;

udito l'Avvocato DE ANGELIS per delega BOER;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL POCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Bologna - in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 24 maggio 2000 - rigettava la domanda proposta da Giancarlo Pareschi contro l'INPS - per ottenere la riliquidazione della propria pensione di vecchiaia, includendo nella retribuzione pensionabile, per i periodi di disoccupazione involontaria coperti da contribuzione figurativa (relativi all'anno 1997), gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva delle ferie non godute) - essenzialmente in base al rilievo che "la determinazione del contributo figurativo può avvenire soltanto sulla base di quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 155/81, che, (....), rimanda, per questa specifica finalità, alla media settimanale delle retribuzioni e, cioè, (.....), alle sole retribuzioni correnti, con esclusione degli emolumenti extramensili", in quanto "rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione dei casi nei quali può essere accreditata la contribuzione figurativa, anche sulla base delle disponibilità finanziarie del sistema, e (...) il suo ammontare non ha alcun collegamento con la corresponsione di una retribuzione" e, peraltro, può comportare un "depauperamento dell'ammontare della prestazione pensionistica" (siccome confermato dalle sentenze n. 374/88 e 388/95 della Corte costituzionale). Avverso la sentenza d'appello, Giancarlo Pareschi propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria. L'intimato INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 8 legge 23 aprile 1981, n. 155), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) -
Giancarlo Pareschi censura la sentenza impugnata - per avere negato che nella retribuzione pensionabile, per i periodi coperti da contribuzione figurativa (nella specie, per disoccupazione involontaria), debbano essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva delle ferie non godute) - sebbene la prevista "media delle retribuzioni settimanali" debba essere calcolata sulle retribuzioni effettivamente percepite "in costanza di lavoro", nell'anno di riferimento, e, peraltro, la sentenza impugnata riconosce che i contributi figurativi sono versati anche sugli emolumenti extramensili, mentre sono irrilevanti le sentenze della Corte costituzionale (n. 374/88 e 388/95) invocate dalla Corte d'appello. Il ricorso è fondato.


2. Invero la disposizione (articolo 8 legge 23 aprile 1981, n. 155, Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) - intitolata "contributi figurativi", recante la disciplina della dedotta fattispecie - sancisce testualmente:
"Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale.
Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retribuivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.
Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retribuiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotto è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi del precedenti commi.
I periodi di sospensione, per i quali è ammessa l'Integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la determinazione della sua misura. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferite l'integrazione salariale.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa relativamente ai periodi di sospensione e di riduzione d'orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire i dati necessari perii calcolo dei valori retributivi di cui ai precedenti commi secondo criteri e modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. (.........)". Ne risulta che "il valore retribuivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" deve essere determinato - "sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro" nello stesso anno solare oppure in quello immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro - "ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile".
Ora la retribuzione annua pensionabile - nel vigore (o, comunque, nel caso di applicazione in via transitoria) del sistema retribuivo di calcolo delle pensioni, ora sostituito (ed affiancato, parimenti in via transitoria) dal sistema contributivo (art. 1, commi 6 e seguenti legge 8 agosto 1995, n. 335) - risulta commisurata (ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, DP 27 aprile 1968, n. 488 e successive modifiche) alla retribuzione imponibile a fini contributivi (di cui agli art. 27 e seguenti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con DP 30 giugno 1955, n. 797, sostituito dall'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modifiche).
Coerentemente, deve essere, quindi, risolta la questione concernente la determinazione della "media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro" e - sulla base di questa, per quanto si è detto - del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente". In altri termini: è la stessa retribuzione imponibile a fini contributivi a costituire la base di calcolo della retribuzione pensionabile - come per le "settimane coperte da contribuzione effettiva" (ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, DP 27 aprile 1968, n. 488 e successive modifiche, cit.) - anche per le settimane
coperte da contribuzione figurativa (arg. ex articolo 8 legge 23 aprile 1981, n. 155, cit).
La conclusione prospettata risulta coerente, da un lato, con la previsione contestuale (quarto comma dello stesso articolo 8 legge 23 aprile 1981, n. 155, cit.) - che, per i periodi di integrazioni
salariali, "il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale", cioè della retribuzione globale (art. 2 legge 20 maggio 1975, n. 164;
vedi, per tutte, Cass. n. 6592/92) - ed assicura, dall'altro, la correlazione - se non proprio corrispettività - tra contributi e pensione, che risulta, tuttavia, meglio realizzata - sia detto per inciso - dal sistema contributivo di calcolo (di cui all'art. 1, commi 6 e seguenti legge 8 agosto 1995, n. 335, cit.). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la questione prospettata deve essere, quindi, risolta, includendo - nella base di calcolo, anche per la determinazione del "valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente" - gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutiva delle ferie non godute), di cui si discute.

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