Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18745

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18745
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18745
Data del deposito : 4 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CODAZZI PAOLO nato a SEGRATE il 05/03/1975 avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere D F;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CELLA che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso udito il difensore Avv. G P M, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. C P ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano emessa in data 1 marzo 2022 che, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Milano il 12 giugno 2019 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine al reato di porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché il 31 maggio 2018 aveva portato, all'interno della propria autovettura, una bomboletta di fabbricazione francese, contenente gas CS (c.d. gas lacrimogeno), contenente il 40% di prodotto attivo.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., a seguito dell'assoluzione del giudice di primo grado, non avrebbe disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. La Corte territoriale, infatti, presko atto del decesso del teste C F, avrebbe dapprima disposto la citazione degli operanti che avevano proceduto al controllo dell'imputato e, poi, avrebbe in maniera ingiustificata revocato l'ordinanza di ammissione dei due testi. Il ricorrente, infine, ritiene che la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata non sarebbe conferente al caso di specie, in quanto relativa ai procedimenti resi a seguito di giudizio abbreviato ordinario e non condizionato.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, avrebbe disposto una diminuzione di pena in misura inferiore a un terzo, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
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