Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2014, n. 15216
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In tema di lavoro a tempo parziale alle dipendenze della P.A., l'art. 23, comma 3, del c.c.n.l. comparto Ministeri del 18 febbraio 1999 prevede che i lavoratori in part-time verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al numero delle giornate di lavoro prestate nell'anno, mentre i dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. Ne consegue che, ove il lavoratore fornisca, come previsto dal contratto collettivo integrativo per il personale dell'Avvocatura dello Stato, la propria prestazione per un numero di ore lavorative inferiori a quelle ordinarie, distribuite su cinque giorni alla settimana a fronte di un orario di servizio articolato, in via generale, su sei giorni alla settimana, il rapporto va qualificato come part-time verticale e al dipendente competono i cinque sesti dei giorni di ferie spettanti al personale con orario pieno, senza che rilevi che anche quest'ultimo abbia la facoltà di avvalersi di un orario articolato su cinque giorni alla settimana, con turnazione per la copertura della sesta giornata.
In tema di lavoro alle dipendenze della P.A., il rapporto si qualifica a tempo parziale orizzontale, giusta applicazione dell'art. 1 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal d.lgs. 26 febbraio 2001, n. 100, nei casi in cui, a seguito del contratto individuale del dipendente, la riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno si riflette su alcuni o tutti i giorni lavorativi, in ciò differenziandosi dal part-time verticale, che ricorre negli altri casi in cui la riduzione dell'orario lavorativo si articola su alcuni soltanto dei giorni della settimana, del mese o dell'anno, così da modificare l'ordine e la successione delle giornate lavorative.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S P - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1065/2008 proposto da:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ope legis, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
- ricorrente -
contro
BRUCCULERI RAIMONDO, LONGOBARDI ANGELA, MAROTTA ANITA, FAVARO PATRIZIA, DI BIASIO MONICA, VIALE PAOLA, POZZATO ANTONELLA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 289/2007 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA, depositata il 13/07/2007 R.G.N. 134/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. G B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S G, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
B R, L A, M A, F P, Di Basio Monica, V P e P A, dipendenti dell'Avvocatura dello Stato di Venezia con rapporto di lavoro part-time, articolato nella prestazione di 30 ore lavorative distribuite su cinque giorni settimanali (salvo il Brucculeri per il periodo successivo al 1.1.2001, essendo da tale data transitato al tempo pieno), assumendo che detto rapporto di lavoro doveva essere qualificato come part-time orizzontale (nonostante la diversa qualificazione datane dall'Amministrazione), con conseguente diritto ad un numero di giornate feriali pari a quelle godute dai lavoratori a tempo pieno, convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ottenere il riconoscimento di tale loro diritto e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive e contributive.
Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito accolse la domanda. Con sentenza dell'8.5-13.7.2007 la Corte d'Appello di Venezia, rigettando il gravame dell'Amministrazione, confermò la pronuncia di prime cure.
A sostegno del decisum la Corte territoriale, richiamando e facendo propria la motivazione adottata dal primo Giudice, ritenne quanto segue:
- ai fini de quibus occorreva fare riferimento all'orario ordinario di lavoro individuato dalla L. n. 724 del 1994, posto che era stato sulla base di tale orario che le parti sociali avevano determinato il numero delle ferie fruibili dai dipendenti del comparto;
- non era corretto, per distinguere tra part-time orizzontale e verticale, riferirsi all'orario di lavoro ordinario determinato dal CCNL integrativo per l'Avvocatura dello Stato, che non aveva dettato alcuna disciplina specifica in materia di ferie;
- i dipendenti dell'Avvocatura dello Stato a tempo pieno fruivano dello stesso numero di giorni di ferie degli altri dipendenti del comparto, indipendentemente dall'essere impiegati su cinque o sei giornate lavorative;
- anche i lavoratori originari ricorrenti avevano quindi diritto a fruire delle ferie in numero uguale ai dipendenti a tempo pieno, per complessivi n. 32 giorni annuali.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria.
Gli intimati B R, L A, M A, F P, Di Basio Monica, V P e P A non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE