Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2022, n. 36481

CASS
Ordinanza
13 dicembre 2022
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CASS
Ordinanza
13 dicembre 2022

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Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2022, n. 36481
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36481
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 29214/2021 Numero sezionale 589/2022 Numero di raccolta generale 36481/2022 Data pubblicazione 13/12/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AP ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - CONTENZIOSO CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione - Ud. 06/12/2022 - LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - CC MAURO DI MARZIO - Consigliere - R.G.N. 29214/2021 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep. ALDO CARRATO - Rel. Consigliere - MARCO MARULLI - Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29214-2021 proposto da: CONFEZIONI LA DI DE TA &
C. S.N.C. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 114/A, Numero registro generale 29214/2021 Numero sezionale 589/2022 Numero di raccolta generale 36481/2022 Data pubblicazione 13/12/2022 presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA ALESSANDRINI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 112/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 21/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO. letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso notificato il 1° luglio 2016, la ZI RA di UC &
C. s.n.c. in liquidazione proponeva ricorso, dinanzi al TRAP del Lazio, per ottenere il residuo risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda per l'esondazione del fiume Tronto, verificatosi per tre giorni consecutivi nel mese di aprile 1992 e causata dall'errata progettazione degli argini di tale fiume, per il cui evento agli alluvionati, tra cui essa ricorrente, erano stati erogati indennizzi parziali – tra il 1994 e il 1998 – prima dell'accertamento di qualsiasi responsabilità (come disposto 2 di 9 Numero registro generale 29214/2021 Numero sezionale 589/2022 Numero di raccolta generale 36481/2022 Data pubblicazione 13/12/2022 dalla legge n. 505/1992 e dalla L.R. Marche n. 17/1993), al fine di contrastare gli effetti economici dallo stesso prodotti. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale o decennale, decorrente al più tardi dall'evento dannoso. L'adito TRAP, con sentenza n. 1833/2020, rigettava la domanda, accogliendo la formulata eccezione di prescrizione decennale, pur ritenendola decorrente dalla data di rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di inondazione colposa (ancorché dichiarato prescritto), compensando le spese giudiziali.

2. Decidendo sull'appello avanzato dalla ricorrente soccombente, cui resisteva il citato Ministero, il AP, con sentenza n. 112/2021 (depositata il 21 luglio 2021), lo dichiarava inammissibile per la ravvisata violazione dell'art. 342 c.p.c., sul presupposto della sua rilevata genericità con riferimento alle argomentazioni incentrate sulla contestazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e sulla durata della stessa ma ritenendo che fosse mancata una specifica correlazione critica della soluzione giuridica adottata nell'impugnata decisione di primo grado.

3. La ZI RA di UC &
C. s.n.c. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del AP, articolandolo in unico motivo, illustrato da memoria. L'intimato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha resistito con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 di 9 Numero registro

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