Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2022, n. 36481
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Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 29214/2021 Numero sezionale 589/2022 Numero di raccolta generale 36481/2022 Data pubblicazione 13/12/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TSAP ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - CONTENZIOSO CLO DE CIARA - Presidente di Sezione - Ud. 06/12/2022 - L N - Consigliere - CC MAURO DI MARZIO - Consigliere - R.G.N. 29214/2021 A G - Consigliere - Rep. ALDO CRATO - Rel. Consigliere - M M - Consigliere - FRANCESCO M C - Consigliere - ANIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29214-2021 proposto da: CONFEZIONI LARAS DI LUCADEI SANTA & C. S.N.C. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 114/A, Numero registro generale 29214/2021 Numero sezionale 589/2022 Numero di raccolta generale 36481/2022 Data pubblicazione 13/12/2022 presso lo studio dell'avvocato ANDREA DEL VECCIO, rappresentata e difesa dall'avvocato R A;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 112/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICE, depositata il 21/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere ALDO CRATO. letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso notificato il 1° luglio 2016, la Confezioni Laras di Lucadei & C. s.n.c. in liquidazione proponeva ricorso, dinanzi al TRAP del Lazio, per ottenere il residuo risarcimento dei danni subiti dalla propria azienda per l'esondazione del fiume Tronto, verificatosi per tre giorni consecutivi nel mese di aprile 1992 e causata dall'errata progettazione degli argini di tale fiume, per il cui evento agli alluvionati, tra cui essa ricorrente, erano stati erogati indennizzi parziali – tra il 1994 e il 1998 – prima dell'accertamento di qualsiasi responsabilità (come disposto 2 di 9 Numero registro generale 29214/2021 Numero sezionale 589/2022 Numero di raccolta generale 36481/2022 Data pubblicazione 13/12/2022 dalla legge n. 505/1992 e dalla L.R. Marche n. 17/1993), al fine di contrastare gli effetti economici dallo stesso prodotti. Si costituiva in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale o decennale, decorrente al più tardi dall'evento dannoso. L'adito TRAP, con sentenza n. 1833/2020, rigettava la domanda, accogliendo la formulata eccezione di prescrizione decennale, pur ritenendola decorrente dalla data di rinvio a giudizio dell'imputato per il reato di inondazione colposa (ancorché dichiarato prescritto), compensando le spese giudiziali.
2. Decidendo sull'appello avanzato dalla ricorrente soccombente, cui resisteva il citato Ministero, il TSAP, con sentenza n. 112/2021 (depositata il 21 luglio 2021), lo dichiarava inammissibile per la ravvisata violazione dell'art. 342 c.p.c., sul presupposto della sua rilevata genericità con riferimento alle argomentazioni incentrate sulla contestazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione e sulla durata della stessa ma ritenendo che fosse mancata una specifica correlazione critica della soluzione giuridica adottata nell'impugnata decisione di primo grado.
3. La Confezioni Laras di Lucadei & C. s.n.c. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del TSAP, articolandolo in unico motivo, illustrato da memoria. L'intimato Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha resistito con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 di 9 Numero registro generale 29214/2021 Numero sezionale 589/2022 Numero di raccolta generale 36481/2022 Data pubblicazione 13/12/2022 1. Con l'unico formulato motivo, la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. e la violazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, la ricorrente – dopo aver riportato il contenuto della sentenza di primo grado e quello dell'atto di appello – ha, con riferimento all'impugnata sentenza di appello, prospettato: - per un verso, la falsa applicazione del citato art. 342 c.p.c. per aver il TSAP, con l'impugnata sentenza n. 112/2021, ravvisato la genericità dell'appello senza considerare il significativo contenuto del ricorso nel suo complesso, con cui essa società aveva idoneamente criticato la ratio decidendi della decisione di prime cure indicando nel 2008 l'epoca prima della quale non avrebbe potuto raggiungere una consapevolezza del diritto al risarcimento e nel 2015 l'epoca in cui, di fatto, la raggiunse, tanto da avere conseguentemente inviato una diffida al Ministero;
- per altro verso, la violazione del richiamato art. 112 c.p.c., non essendosi il TSAP pronunciato, con la stessa sentenza, sul gravame e sulla domanda come risultanti dal ricorso nella sua interezza, sia con riferimento alla decorrenza della prescrizione come sostenuta dall'appellante, sia con riguardo alla mancata prova, da parte del menzionato Ministero, di una sua diversa decorrenza ovvero del fatto che essa ricorrente conoscesse, ancor prima degli accertamenti giudiziari compiuti con riguardo all'evento dannoso causato dalla esondazione del fiume Tronto, le cause di quest'ultima, tanto da poter agire 4 di 9 Numero registro generale 29214/2021 Numero sezionale 589/2022 Numero di raccolta generale 36481/2022 Data pubblicazione 13/12/2022 prematuramente in via risarcitoria, il cui onere risarcitorio si sarebbe dovuto considerare incombente sul citato Ministero.
2. Ritengono queste Sezioni unite che il ricorso debba essere accolto con riguardo alla denunciata violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, si osserva che bisogna partire dal presupposto che il TSAP, con l'impugnata sentenza, è pervenuto alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello siccome ritenuto formulato in violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appellante aveva svolto una generica critica avverso la decisione di primo grado, senza aver neppure indicato – come necessaria allegazione - da quale dies a quo o momento avesse inteso far decorrere la