Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/05/2017, n. 10648
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In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.
Sul provvedimento
Testo completo
106 48| 1 7REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Relata di notifica Dott. RENATO RORDORF sentenza - Primo Pres.te f.f. - impugnata - Omessa produzione- - Presidente Sezione - Improcedibilità - Dott. SALVATORE DI PALMA Limiti Ud. 27/09/2016 - PUDott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente Sezione - Rom 10643R N. 7796/2012 Dott. ANIELLO NAPPI Rep.Consigliere - C I Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere - Dott. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7796-2012 proposto da: RD DE TT FR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 214, presso lo studio dell'avvocato CARMELA MUSOLINO, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE GOFFI, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
500 n. 7996-12 D'Ascola rel
contro
AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 84, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO GALLI', rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MINOLITI, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1434/2011 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D'ASCOLA;
uditi gli avvocati Daniele GOFFI e Claudio GALLI', questi per delega dell'avvocato Piero Minoliti;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. nih n. 7996-12 D'Ascola rel 2
Fatti di causa
1) Il decreto ingiuntivo n. 177/04, emesso dal tribunale di Brescia su istanza dell'avv. RD de ET, è stato opposto da PE IN in primo luogo per difetto di procura in capo al legale che lo aveva sottoscritto, diverso da quello che aveva firmato il mandato. In secondo luogo per inadempimento contrattuale del creditore. L'ingiunzione di circa 3.700 euro è stata confermata dal tribunale. Nel febbraio 2007 il debitore ingiunto ha proposto appello, che è stato accolto nel dicembre 2011 dalla Corte del distretto di Brescia. La sentenza oggi impugnata ha rilevato che nel ricorso per ingiunzione il mandato risultava conferito a un professionista diverso da quello che aveva autenticato la sottoscrizione del mandante e che aveva svolto l'attività defensionale, il cui espletamento non valeva a sanare il difetto di rappresentanza processuale >>. Ha pertanto dichiarato la nullità della sentenza del tribunale, del giudizio di opposizione e del decreto ingiuntivo. Il soccombente ha proposto ricorso affidato a due motivi e illustrato da memoria di cui all'art. 378 c.p.c.. L'intimato IN ha resistito con controricorso. Con ordinanza n. 1081 del 2016, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'esame in Sezioni Unite di due questioni: - la improcedibilità del ricorso relativo a sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia prodotto la relata di notifica, relata tuttavia prodotta dal controricorrente. Su questo tema ha sollecitato rimeditazione dell'orientamento affermato nel 2009. - La validità o meno della procura che indica il nome di un difensore nel mandato a margine di un atto, ma nella epigrafe contiene il nome di altro difensore, il quale ha autenticato il mandato e firmato l'atto. In proposito ha segnalato un contrasto tra pronunce delle sezioni semplici. n. 7996-12 D'Ascola rel I'M 3 In vista dell'udienza davanti alle Sezioni Unite, parte ricorrente ha depositato nuova memoria. Ragioni della decisione 2) La sentenza della Corte di appello, depositata il 19 dicembre 2011, è stata impugnata con ricorso del 19 marzo 2012, il quale in premessa riferisce che la sentenza sarebbe stata "ex adverso notificata" in data 30 gennaio 2012. Parte ricorrente ha prodotto copia autentica della sentenza impugnata, sprovvista di relazione di notifica. La prova della notifica si evince dalla copia prodotta da parte resistente, che reca con sé duplice "relazione di Notifica", in data 30.1.12 all'avv. Vedovini, difensore dell'appellato RD De ET, e in data 25.1.2012 a quest'ultimo personalmente. 3) Secondo gli attuali orientamenti della giurisprudenza di legittimità il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c.. Nel 2009 le Sezioni Unite, a composizione di contrasto giurisprudenziale, hanno infatti stabilito che: Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione.>> (SU ord. n. 9005 del 16/04/2009). La pronuncia ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 11932 del 25/11/1998. n. 7996-12 D'Ascola rel 174 Pur se messo in discussione da alcune decisioni delle Sezioni semplici, (Cass.n.11119/02;
18019/02;
2452 del 2007, 7027 del 2008), l'orientamento è stato in quegli anni seguito dalla maggior parte della giurisprudenza. In particolare Cass. 19654/04 ha ritenuto che la sanzione della improcedibilità non può essere esclusa da equipollenti, come il deposito di una copia con la relata di notifica da parte del controricorrente o come la circostanza che nel fascicolo d'ufficio trasmesso dal giudice a quo risulti inserita una copia con detta relata. Infatti, ammettere tali equipollenti contraddirebbe la previsione dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, quale adempimento che deve essere eseguito entro il termine per il deposito del ricorso, in funzione dell'ordinato svolgimento del giudizio di cassazione ed inoltre, nel primo caso, metterebbe la sorte del giudizio di cassazione nelle mani del controricorrente, dalla cui decisione di produzione della suddetta copia con la relata dipenderebbe la procedibilità. Nè, in riferimento ai suddetti equipollenti, potrebbe giustificarsi l'esclusione della sanzione di improcedibilità sulla base del principio del raggiungimento dello scopo della previsione dell'indicata produzione, cioè considerandosi che diviene possibile la valutazione della tempestività dell'impugnazione. A tale applicazione di uno dei principi regolatori della disciplina generale delle nullità formali osta, infatti, la circostanza che l'adempimento dell'onere del deposito della copia con la relata di notifica è assoggettato, come si è detto, al termine di deposito del ricorso e, pertanto, lo scopo della previsione di tale onere (da identificarsi nella messa a disposizione della Corte di Cassazione della copia della sentenza con la relata entro quel termine) non potrebbe apparire raggiunto per effetto del deposito avvenuto con il controricorso dell'intimato della copia con detta relata o della sua presenza nel fascicolo d'ufficio, collocandosi detti eventi dopo la scadenza di quel termine.>> Queste considerazioni hanno resistito ai rilievi svolti dalla dottrina e da tre ordinanze interlocutorie (la n. 7950 del 27 marzo 2008 e la n. 9302 del 9 aprile 2008 relative a ricorsi ordinari, la terza · n. 4229 del 19 febbraio 2008 - - Dih n. 7996-12 D'Ascola rel 5 riferita al ricorso contenente l'istanza di regolamento di competenza ex art. 47 c.p.c.). 2.1) Le ordinanze 9004 e 9005 del 2009 hanno puntualmente esaminato gli argomenti addotti per criticare il rigore della sanzione di improcedibilità. Hanno negato che essa non sia confacente all'ipotesi di mancato deposito della relata di notifica della sentenza, dimostrando che essa è la sanzione per la mancata osservanza di