Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/11/2021, n. 33969

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In tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'esenzione prevista dall'art. 118, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000 si applica ai trasferimenti di beni di ogni tipologia effettuati dai Comuni a favore delle proprie aziende speciali di cui all'art. 114 d.lgs. cit., comprese le aziende (o i rami di azienda), che costituiscono beni distinti dai singoli loro componenti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 12/11/2021, n. 33969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33969
Data del deposito : 12 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

339 6 9/2 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - ESENZIONE EX ART. 118 Presidente ANNNAMARIA FASANO D.LGS. N. 267 DEL 2000 - AMBITO APPLICATIVO. Ud. 20/05/2021-CC Consigliere RITA RUSSO R.G. N. 27995/2016 Consigliere ANTONIO MONDINI Rep. P0333969 Consigliere Rel. ELEONORA REGGIANI Consigliere RAFFAELE MARTORELLI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27995/2016 promosso da Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona (Agec), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri 5, presso lo studio dell'avv. M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. prof. C C e all'avv. G M in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
-

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 3538 avverso la sentenza n. 754/2016 della CTR del Veneto (Sezione Staccata di Verona), 2021 depositata il 13/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/05/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 754/2016, depositata il 13/06/2016, la CTR del Veneto (Sezione Staccata di Verona) ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso presentato dalla contribuente contro l'avviso di liquidazione n. 20091T029397000, relativo alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenute dovute in relazione all'atto 1 pubblico del 18/12/2009, con il quale il Comune di Verona aveva ceduto all'Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona (di seguito, Agec) tredici farmacie comunali, già gestite dalla cessionaria in forza di un contratto di servizio pubblico. La CTR ha, in particolare, escluso che tale operazione rientrasse tra le operazioni esenti ai sensi dell'art. 118, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, ritenendo che la cessione del ramo di azienda non potesse essere equiparato al trasferimento di beni mobili o immobili, previsto dalla norma, aggiungendo che i trasferimenti e le retrocessioni di aziende, di complessi aziendali potevano fruire dell'esenzione solo nei casi previsti nel successivo comma 2 dello stesso articolo, del tutto differenti da quello esaminato, non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. Avverso la sentenza della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi d'impugnazione. L'Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Celeste, ha depositato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. I difensori di parte ricorrente hanno depositato memorie difensive. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 118 d.lgs. n. 267 del 2000, nonché dell'art. 14 disp. prel. c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per avere la CTR escluso l'applicabilità dell'esenzione ivi prevista al trasferimento del ramo di azienda, operato dal Comune in favore di una sua azienda speciale. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non avere la CTR considerato che il Comune non era un imprenditore e non svolgeva attività d'impresa, non potendo, dunque, ritenersi che oggetto della cessione fosse un ramo di azienda. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c., sul motivo di appello deducente l'omessa pronuncia già in primo grado sulla nullità dell'atto impositivo per difetto della motivazione richiesta dagli artt. 3 I. n. 241 del 1990 e 7 l. 212 del 2000. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1. Per comprendere appieno la portata dell'esenzione prevista dall'art. 118 d.lgs. n. 267 del 2000, occorre prima di tutto esaminare le disposizioni normative interessate dalla censura. 2 In linea generale, si deve tenere conto che il d.lgs. n. 267 del 2000 contiene norme quadro sull'ordinamento degli enti locali, emanate in attuazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato, sancita dall'art. 117, comma 2, lett. g), Cost., come pure è confermato dall'art. 1 d.lgs. cit., ove si legge che «le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico, se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni». Le disposizioni che rilevano ai fini della decisione sono contenute nel titolo V del d.lgs. n. 267 del 2000, recante disposizioni che attengono ai servizi e agli interventi pubblici locali. In tale quadro, l'art. 118, commi 1 e 2, d.lgs. cit., che al tempo della stipula dell'atto oggetto di giudizio (18/12/2009) recava già la formulazione attualmente vigente, stabilisce quanto segue: «1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di società per azioni ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del 3 decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni». La norma, come appena riportata, è il risultato di una modifica introdotta dall'art. 35 1. n. 448 del 2001, il quale ha soppresso il preesistente comma 3 dell'art. 118 d.lgs. cit. (che riproduceva il testo dell'abrogato art. 4, comma 2, d.l. n. 26 del 1995, conv. con modif. in 1. n. 95 del 19951), recante disposizioni che non interessano la materia tributaria. La disciplina previgente conteneva disposizioni che erano sostanzialmente identiche a quelle riportate negli attuali commi 1 e 2 dell'art. 118 d.lgs. cit. Già l'art. 13 bis, introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 6 del 1991

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