Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2012, n. 2851

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In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, al comportamento dell'Amministrazione finanziaria, consistente nel rilascio della quietanza di versamento del tributo, senza ulteriori indicazioni relative alle ragioni dell'omessa irrogazione ed immediata liquidazione della sanzione pecuniaria, oltre che degli interessi e dell'indennità di mora sui diritti doganali corrisposti in ritardo, non può attribuirsi il valore di una confessione implicitamente resa, tendente a dimostrare che il ritardo non è imputabile alla condotta colposa del contribuente, atteso che la confessione deve essere esplicita, provenire dal soggetto che dispone del potere rappresentativo dell'ente e consistere nella volontà di riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte. Né, peraltro, tale situazione sarebbe idonea a provocare per l'Agenzia delle dogane una decadenza o una rinuncia alla potestà sanzionatoria, giacché si verte in materia di diritti ed obblighi indisponibili, in relazione ai quali non sono ammissibili condotte tacite, significative della volontà abdicativa dall'esercizio del potere, che può incontrare quale limite, in forza del principio di autotutela, solo l'annullamento della contestazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2012, n. 2851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2851
Data del deposito : 24 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P M - Presidente -
Dott. D'

ALONZO

Michele - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. C E - Consigliere -
Dott. O S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21428/2008 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;



- ricorrente -


contro
ITALIMPEX SRL;



- intimato -


Nonché da:
ITALIMPEX SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.

ORAZIO

3, presso lo studio dell'avvocato A B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C E, giusta delega a margine;

- ricorrente incidentale -
contro
AGENZIA DELLE DOGANE;



- intimato -


avverso la sentenza n. 74/2007 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 27/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2012 dal Consigliere Dott. S O;

udito per il ricorrente l'Avvocato A, che si riporta;

udito per il resistente l'Avvocato C, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE

Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria della regione Liguria sez. 2 Genova con sentenza 27.8.2007 n. 74 ha rigettato l'appello proposto dalla Circoscrizione doganale di Genova della Agenzia delle Dogane e confermato, con diversa motivazione, la decisione di prime cure, ritenendo che il ritardo (di un giorno) nel versamento delle somme dovute ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 78 e 79, (T.U.L.D.) su "conti di debito differiti" non fosse imputabile a colpa di Italimpex s.r.l., rilevando che: a) pur non essendo dato riscontrare una prassi amministrativa, tuttavia non poteva escludersi che talvolta, a causa dei lunghi tempi di attesa allo sportello per effettuare il versamento l'ultimo giorno utile, i funzionari, ricevuto il pagamento, lo registrassero soltanto il giorno dopo;
b) normalmente la operazione di registrazione - eseguita mediante programma informatico - calcola anche il ritardo, liquidando automaticamente anche l'importo della sanzione: non essendo nella specie stata liquidata alcuna sanzione, sebbene dalla registrazione risulti annotato il giorno di ritardo, tale comportamento della Agenzia delle Dogane è da ritenersi significativo della non imputabilità alla società del ritardo.
La sentenza di appello con la quale veniva in conseguenza annullato l'atto irrogativo della sanzione pecuniaria è stata impugnata per cassazione dal Agenzia delle Dogane che affida il proprio ricorso a due mezzi.
Resiste la società contribuente con controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
La Agenzia ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Va disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.


2. Con i primo motivo la Agenzia delle Dogane deduce il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13;
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16, 17 e 20,
degli artt. 2730, 2731 e 2735 c.c., e censura la sentenza di appello laddove ha attribuito valore probatorio "confessorio" alla omessa contestuale annotazione - nel registro informatico dei versamenti dei diritti doganali - dell'importo liquidato a titolo di sanzione amministrativa per ritardato pagamento della somma dovuta (nella specie di un giorno), avendo motivato i Giudici di merito che la registrazione del pagamento in ritardo senza applicazione di sanzioni integra un comportamento amministrativo che "costituisce confessione extragiudiziale di una irregolarità nel versamento, non addebitabile all'operatore".
Il quesito di diritto formulato ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., assolve al requisito di specificità in relazione al caso concreto che la Corte è chiamata risolvere, risultando inequivoco il collegamento istituito nel quesito tra la dedotta violazione delle norme di diritto in materia di confessione stragiudiziale e di potestà sanzionatoria delle violazioni finanziarie rimessa al PA, ed il rilascio da parte dell'Ufficio finanziario della quietanza di pagamento del tributo priva della contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria.
Il motivo è fondato.
Incontroverso che dalla registrazione informatica eseguita dall'Ufficio finanziario risulta che il pagamento dei diritti doganali è stato effettuato con un giorno di ritardo, le statuizioni dei Giudici di appello configgono con la interpretazione che delle norme indicate in rubrica ha fornito con uniforme indirizzo giurisprudenziale questa Corte.
La disciplina generale delle violazioni in materia finanziaria determina le forme e le modalità del procedimento attraverso il quale si perviene all'atto di contestazione dell'illecito ed alla riscossione dalla sanzione pecuniaria in concreto irrogata, potendo essere irrogate le sanzioni amministrative:
- con atto di contestazione, motivato, notificato al trasgressore (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 1) il quale può optare per la definizione agevolata ovvero per la presentazione di memorie difensive ovvero proporre direttamente ricorso in s.g. (nel caso di presentazione di deduzioni difensive, l'Ufficio nel termine di decadenza di un anno è tenuto a provvedere e, nel caso non accolga i motivi dedotti nella memoria difensiva, deve notificare nel termine di gg. 120 l'atto irrogativo delle sanzioni - i termini subiscono riduzioni nel caso di specifici illeciti fiscali: D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 bis;

- "In deroga all'art. 16, comma 1", con atto motivato, contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica qualora trattasi di sanzioni col legate al tributo per il quale l'Ufficio ha operato l'accertamento (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17 comma 1);

- direttamente, mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche nel caso in cui la infrazione risulti da liquidazioni scaturite da controlli formali automatizzati D.P.R. n. 600 del 1972, ex art. 36 bis e ter, ovvero D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis.
L'atto di contestazione o l'atto di irrogazione delle sanzioni, deve essere notificato, o la iscrizione diretta a ruolo deve essere eseguita, a pena di decadenza, nei cinque anni dalla commissione dell'illecito, ovvero (nel caso dell'art. 17col) entro il termine di decadenza previsto per l'accertamento del tributo (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 1), prescrivendosi il diritto alla riscossione
della sanzione irrogata nel termine di cinque anni.
Tanto premesso è incorsa in evidente violazione delle norme del D.Lgs. n. 472 del 1997 sopra indicate la CTR ligure avendo ritenuto di escludere la potestà sanzionatoria della Amministrazione finanziaria dalla mera circostanza di fatto della omessa immediata irrogazione della sanzione pecuniaria per il ritardo nel pagamento dei diritti doganali, non essendo stato liquidato l'importo della sanzione al momento della registrazione informatica del versamento e del rilascio della relativa quietanza.
È appena il caso di rilevare infatti che alcuna delle norme indicate impone di notificare l'atto di contestazione della infrazione per ritardo nel pagamento contestualmente al rilascio della quietanza del versamento, ne' tanto meno dalle norme di legge in questione è desumibile una decadenza o rinuncia dall'esercizio della potestà sanzionatoria in caso di mancata immediata contestazione. Se infatti la decadenza viene ricondotta dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, esclusivamente al mancato compimento dell'atto
(contestazione, irrigazione, iscrizione a ruolo) entro i termini dalla stessa indicati, occorre altresì considerare che nella materia dell'illecito fiscale (e più in generale dell'illecito amministrativo) non sono ammissibili condotte tacite della PA significative della volontà abdicativa dall'esercizio di detto potere alla stregua del costante principio affermato da questa Corte secondo cui "in tema di illecito amministrativo, una volta rilevata la violazione per effetto della ricorrenza, ritenuta dall'organo accertatore, degli elementi richiesti per la sua configurazione, nessuna incidenza può assumere, ai fini della legittimità della condotta contestata, il richiamo ad un comportamento successivo della stessa amministrazione asseritamene incompatibile con la già avvenuta contestazione, in quanto, vertendosi in materia di diritti ed obblighi indisponibili, solo la riconsiderazione dell'attività già ritenuta il lecita consente alla p.a., in forza del principio dell'autotutela, l'annullamento della contestazione" (cfr. Corte Cass. 1^ Sez.

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