Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/09/2008, n. 23741
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In tema di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere dall'amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa (nel senso dell'adozione di moduli privatistici dell'azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti di natura negoziale (come, nella specie, gli atti di "autotutela" incidenti sulla durata degli incarichi di svolgimento di mansioni superiori), versandosi fuori delle materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 421 del 1992, conservate al diritto pubblico in forza dell'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993 (ed ora dell'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CELENTANO Attilio - Presidente -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.U.S.L. (AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE) n. 4 di ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell'avvocato DE MARIA SALVATORE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL EF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CANTORE 5, presso lo studio dell'avvocato SPIGHETTI EDOARDO (Studio legale Pontecorvo), rappresentato e difeso dagli avvocati VASSALLO GIUSEPPE, SABELLA PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 469/05 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 04/11/05 R.G.N. 206/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/08 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20 aprile 2004 il Tribunale di Enna, accogliendo il ricorso proposto da ST FA, condannava la Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Enna al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante come assistente tecnico programmatore e quanto percepito, con riferimento al periodo dal 7 gennaio 1996 al 4 luglio 2000;
su impugnazione dell'Azienda, la statuizione veniva confermata dalla Corte d'appello di Caltanissetta con la sentenza in epigrafe indicata. La Corte territoriale - premesso che l'ST, avente la qualifica di coadiutore amministrativo (cat. B del CCNL del 1999), con ordine di servizio del 7 gennaio 1996 era stato assegnato al Centro Elaborazione Dati per svolgere le superiori mansioni di assistente tecnico programmatore (Cat. C del CCNL) - rilevava che le corrispondenti differenze stipendiali gli erano state corrisposte, a seguito di delibera del direttore generale, solo dal primo dicembre 1997 e non già dalla data di effettivo conferimento dell'incarico;
inoltre, poiché nella stessa delibera si precisava che gli effetti del riconoscimento sarebbero cessati al momento della copertura dei posti di assistente programmatore, per i quali erano già state avviate le procedure concorsuali, con Delib. 27 luglio 2000, n. 2011, si era stabilito che il maggiore trattamento economico spettava solo per i dodici mesi dal primo dicembre 1997 al 30 novembre 1998, mentre le superiori somme indebitamente percepite fino al 31 luglio 2000 sarebbero state recuperate attraverso trattenute mensili sulle buste paga.
Ciò premesso la Corte territoriale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalla Azienda, nel merito rigettava il motivo d'appello incentrato sull'ammontare della condanna, sul rilievo che la somma dovuta non era stata determinata dal primo Giudice, il quale aveva fatto automatico riferimento ai criteri dettati dal CCNL e che la contestazione dell'Azienda era generica.
Avverso detta sentenza la Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Enna ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.
Resiste il lavoratore con controricorso.
Le sezioni unite di questa Corte, cui la causa era stata rimessa in relazione al primo e secondo motivo di ricorso concernente la giurisdizione, con la sentenza n. 5907 del 2008, hanno affermato che la giurisdizione spetta all'AGO solo in relazione al periodo successivo al 30 giugno 1998, rimettendo alla sezione lavoro l'esame degli ultimi tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il terzo mezzo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 51, 52, 2, 5, 63, della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, dell'art. 2033 c.c., e difetto di motivazione sulla sussistenza del potere di autotutela della PA in relazione agli atti amministrativi presupposti rispetto agli atti di gestione del rapporto. In relazione al periodo ancora controverso dal primo dicembre 1998 al 4 luglio 2000 rientrante nella giurisdizione AGO, la ricorrente - premesso che si doveva verificare la legittimità della delibera del 2000 di accertamento dell'illegittimità della adibizione a mansioni superiori e di recupero delle maggiori somme indebitamente erogate - sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di merito, la