Cass. civ., sez. I, sentenza 27/08/2004, n. 17115
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In tema di sanzioni amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 52, comma secondo, D. Lgs. n. 22 del 1997 contempla due tipi distinti di violazioni riguardanti, da un lato, l'omessa tenuta del registro e, da un altro, la tenuta di esso in modo incompleto. A differenza della prima fattispecie, che attiene alla totale violazione dell'obbligo documentale, la seconda presuppone la istituzione del registro e consiste nella violazione dell'obbligo di annotazione. Infatti, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, che ha funzione di consentire un controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti prodotti, in modo da adottare le opportune cautele per la raccolta e lo smaltimento legittimo degli stessi, non può essere adempiuto
In tema di elemento soggettivo nelle sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, la buona fede atta ad escludere l'elemento psicologico dell'illecito per avere, il destinatario degli obblighi documentali, affidato la loro gestione ad una ditta specializzata è riscontrabile solo nelle forme specificamente stabilite dal D. Lgs. n. 22 del 1997, come modificato dal D. Lgs. n. 389 del 1997, e previa allegazione delle sussistenza delle condizioni ivi stabilite (soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccedenti le 5 tonnellate, per i rifiuti non pericolosi, e una tonnellata, per quelli pericolosi, che abbiano affidato la tenuta dei registri alle organizzazioni di categoria o loro società di servizi con obbligo di annotazione dei dati, tenuti in copia presso l'impresa, con cadenza mensile).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. B G M - Consigliere -
Dott. G F A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
T A srl, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama n. 87, presso l'avv. G O, e rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'avv. A D del foro di Como;
- ricorrente -
contro
Amministrazione Provinciale di Como;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Como - sezione distaccata di Menaggio n. 37/e del 22 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/6/04 dal Relatore Cons. F A G;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C A, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di accertamenti effettuati dal Nucleo operativo ecologico dei carabinieri e dai funzionari dell'Amministrazione provinciale di Como presso la T A srl, con sede in Tremezzo, con quattro distinti verbali veniva accertata: 1) la mancata comunicazione, al catasto, dei rifiuti prodotti durante l'anno 1997, in violazione dell'art. 11 (e 52) del D. s Lgs. n. 22 del 1997;2) l'omessa registrazione sull'apposito registro di carico e scarico, per tutto l'anno 1998, delle movimentazioni dei rifiuti, nonostante la documentazione delle operazioni, risultante dagli appositi formulari, in violazione dell'art. 12 (e 52) del D. Lgs. n. 22 del 1997;3) l'esistenza di irregolarità formali nella tenuta del
registro di carico e scarico dei rifiuti, in violazione dell'art. 12 (e 52) del D. Lgs. n. 22 del 1997;4) l'incompletezza nella compilazione dei formulari, in violazione dell'art. 15 (e 52) del D. Lgs. n. 22 del 1997.
Avverso i detti processi verbali di accertamento, la società inviava due memorie di controdeduzioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, all'Amministrazione Provinciale di Como, che notificava
quattro ordinanze ingiunzione, con l'irrogazione di altrettante sanzioni pecuniarie.
2. La T A srl, proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, chiedendo la revoca delle dette
ordinanze, in quanto illegittime o infondate.
Il Tribunale di Como - sezione distaccata di Menaggio, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva le sanzioni irrogate con le ordinanze - ingiunzione e compensava le spese della causa. Secondo il giudice, con particolare riferimento all'ordinanza - ingiunzione n. 15149 del 6 luglio 1999, per la mancata annotazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti, di sette operazioni di movimentazione risalenti al periodo marzo/ottobre 1998, ma ricostruite dall'esame dei formulari di trasporto, sussisterebbe la responsabilità per la violazione sostanziale e non di quella formale (artt. 12 e 52, comma 2, del D. Lgs. n. 22 del 1997), nonostante che l'esame dei formulari di trasporto consentirebbero di ricostruire le informazioni (riguardanti anche una movimentazione relativa a rifiuti pericolosi, costituiti da una pur modesta quantità di accumulatori esausti al piombo). Infatti, la disposizione violata riguarderebbe non solo la mancata tenuta ma anche la tenuta incompleta del registro.
Più in generale, con riferimento all'elemento soggettivo degli illeciti accertati, il giudice di merito escludeva la buona fede del trasgressore poiché siffatti illeciti sarebbero riferibili, innanzitutto, a coloro che sono individuati dalla norma come i diretti destinatari degli obblighi di legge e che, in prima persona, sono tenuti alla loro osservanza.