Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 30/09/2021, n. 26525

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 30/09/2021, n. 26525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26525
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. Ettore Cirillo • Presidente - Lucio Napolitano • Consigliere - R.G.N. 13720/2015 Andreina Giudicepietro • Consigliere - Cron. t 5 a 5 Rosita D'Angiolella • Consigliere - CC - 12/07/2021 Giuseppe Nicastro • Consigliere Rel. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13720/2015 R.G. proposto da Management Service s.r.I., rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cocilovo, con domicilio eletto in Roma, via in Arcione, n. 98, presso lo studio dello stesso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Benevento, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Benevento, viale Aldo Moro;
nonché contro " Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa nel giudizio di merito dal dott. AN CA, con studio in Benevento, via Michelangelo Schipa, n. 2;
- intimate - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 10390/8/14 depositata il 2 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro. Rilevato che: a seguito della liquidazione, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle imposte dovute in base alla dichiarazione per il periodo d'imposta 2008, Equitalia Sud s.p.a., agente della riscossione per la Provincia di Benevento, notificò a Management Service s.r.l. una cartella di pagamento, con l'iscrizione a ruolo di IRES (per C 23.897,00), oltre agli interessi e alle correlative sanzioni;
la cartella di pagamento fu impugnata davanti alla Commissione tributaria provinciale di Benevento (hinc anche: «CTP») che - avendo ritenuto l'incompetenza territoriale dell'Ufficio di Benevento dell'Agenzia delle entrate che aveva proceduto alla liquidazione e alla successiva iscrizione a ruolo dell'imposta - accolse il ricorso della società contribuente;
avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Campania (hinc anche: «CTR»), che lo accolse con la motivazione che: «[U/ primo giudice ha fondato la decisione unicamente sul difetto di giurisdizione dell'Ufficio di Benevento in quanto la dichiarazione dei redditi è stata presentata dal Contribuente all'Agenzia delle Entrate di Roma. Si osserva che la cartella di pagamento scaturisce da controllo automatico, pertanto, non è preceduta da alcun avviso di accertamento. Pertanto, contrariamente a quanto previsto in caso di emissione di avviso di

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