Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2023, n. 06930
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Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DE PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'appello di Messina del 18/7/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro;
letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla i. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, M.Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente che insiste nelle conclusioni di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Messina, con ordinanza del 18 luglio 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna per il reato di omicidio di IA PP, emessa dalla Corte d'Assise di IA in data 11 aprile 2002 e confermata dalla Corte d'Assise d'Appello della stessa città, in data 11 marzo 2004. 2. Il ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo e lamenta, ex art. 606, lettera b), c) ed e) cod.proc.pen., l'erronea applicazione dell'art. 630, lett. c) e dell'art. 631 del codice di rito, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della istanza di revisione. La "prova nuova" indicata consiste nella testimonianza della madre del ricorrente, IA NG, sentita ex art. 391-cod. proc. pen., avrebbe affermato che la sera il figlio, prima di andare a dormire in carcere, si tratteneva sempre con lei. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello, nonostante tale indicazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione - con procedimento de plano ed in assenza di contraddittorio - in palese violazione delle regole processuali e e sulla base di mere supposizioni senza disporre la trattazione del processo di revisione e l'audizione della teste che avrebbe consentito di smantellare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, divergenti tra loro e sulla cui sola base è stata resa la condanna per omicidio. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di valutare anche l'ulteriore elemento richiesto, cioè di sentire le mogli dei coimputati LA e IC, che avrebbero potuto riferire che il ricorrente non si trovava con loro il giorno dell'omicidio.
1. Il ricorso è inammissibile. L'istituto della revisione costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici, permette,