Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/07/2015, n. 15574
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
In tema di disciplina forense, l'art. 37, comma 8, del r.d.l. n. 1578 del 1933, pone il divieto di pronunciare la cancellazione dall'albo degli avvocati, anche nel caso di richiesta di cancellazione volontaria, quando sia in corso, a carico dell'avvocato, un procedimento penale o disciplinare, sicché l'istanza dell'interessato non ha effetti sospensivi del giudizio in corso (nella specie, poi concluso con l'irrogazione della sanzione della radiazione dall'albo).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dt. R L A - Primo Presidente Agg. -
Dt. R R - Presidente Sezione -
Dt. D P S - Presidente Sezione -
Dt. B G - Consigliere -
Dt. V R - Consigliere -
Dt. D I C - Consigliere -
Dt. P S - rel. Consigliere -
Dt. F R - Consigliere -
Dt. G A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al N.R.G. 5454 del 2015, proposto da:
C F, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato S P P, e dall'Avvocato E T, per procura speciale in atti, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Baleniere n. 62, presso lo studio dell'Avvocato R D T;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIRACUSA;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense, depositata in data 12 dicembre 2014, n. 182 del 2014;
I. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 luglio 2015 dal Consigliere relatore Dt. S P;
sentiti gli Avvocati E T e S P P;
sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dt. A U, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, con decisione del 18 ottobre 2012, radiava dall'Albo l'Avvocato C F, essendosi reso responsabile di illeciti connessi all'immigrazione clandestina di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter, e successive modificazioni e integrazioni, di
falsità ideologica e di corruzione, così come accertato in sede di procedimento penale, conclusosi con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.. In data 24 aprile 2013 il C proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense che, con sentenza n. 182 del 2014, ne respingeva le ragioni. Innanzi tutto, il Consiglio Nazionale Forense disattendeva la richiesta, sollevata dal ricorrente, di dichiarazione dell'avvenuta cessazione della materia del contendere - richiesta formulata sul rilievo che il medesimo ricorrente aveva, prima dell'inizio del procedimento disciplinare, chiesto la cancellazione dall'albo -, osservando che, contrariamente a quanto prospettato dal C, la sua domanda di cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Siracusa era stata rigettata in data 26 gennaio 2011, con nota del Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine e che, pertanto, non avendo egli presentato memorie, ne' avendo impugnato il provvedimento di mancato accoglimento, doveva ritenersi avesse prestato acquiescenza alla reiezione della richiesta di cancellazione. Il Consiglio Nazionale Forense respingeva poi le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla efficacia attribuita dal Consiglio dell'Ordine alla sentenza ex art. 444 c.p.p., rilevando che la stessa, in sede di giudizio disciplinare, deve essere equiparata a tutti gli effetti ad una sentenza di condanna, e che, attesa la gravità dei reati di cui il professionista era stato ritenuto responsabile, non poteva accogliersi neanche la domanda subordinata di riduzione della sanzione, cui invece dovevano riconoscersi i caratteri della congruità e della proporzionalità. Per la cassazione di questa sentenza C F ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
In questa sede gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso - rubricato errata
interpretazione dell'art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con L. n. 36 del 1934, e successive
modifiche, nonché vizio di motivazione - il ricorrente si duole del fatto che il Consiglio dell'Ordine di Siracusa e il Consiglio Nazionale Forense non abbiano tenuto conto del fatto che il provvedimento adottato dal Consigliere delegato dal Consiglio dell'Ordine, di reiezione della richiesta di cancellazione dall'Albo da lui presentata, era un provvedimento meramente endoprocedimentale o interlocutorio, per sua natura inidoneo a definire il procedimento relativo alla cancellazione dall'Albo, sicché, essendo ancora pendente tale procedimento, il Consiglio dell'Ordine Territoriale e il Consiglio Nazionale Forense non avrebbero potuto, rispettivamente, adottare e confermare il successivo provvedimento disciplinare di radiazione dall'Albo.
2. - Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla proporzionalità della sanzione a lui applicata, nonché errata interpretazione degli artt. 445 e 653 c.p.p., dolendosi del fatto che il Consiglio Nazionale Forense abbia
emanato una sentenza dalla motivazione apparente e illogica, per non avere considerato l'incidenza degli interventi di riforma disposti dal legislatore in relazione ai reati in materia di immigrazione - che hanno coinvolto il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, - contestatigli in sede di procedimento penale, e altresì per non avere tenuto conto del fatto che la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., conteneva la sospensione condizionale della pena, indice di un giudizio favorevole sulla sua personalità. Inoltre, il C lamenta anche la lesione del principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare, che risulterebbe violato dalla valutazione dei fatti e della personalità del ricorrente come conseguenza immediata della sentenza di patteggiamento in sede disciplinare.
3. - Il primo motivo di ricorso è infondato, anche se occorre correggere la motivazione della sentenza impugnata, essendo la statuizione sul punto conforme a diritto.
Le censure