Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2023, n. 18492

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/05/2023, n. 18492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18492
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AI RO, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 22/11/2022 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Riccardi, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame proposta da AS VA avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Macerata gli ha applicato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in riferimento al reato di furto pluriaggravato.

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sotto un primo profilo eccepisce la nullità dell'ordinanza genetica per non aver proceduto il pubblico ministero nelle forme del giudizio direttissimo, nonostante il reato contestato sia tra quelli per cui è previsto l'arresto obbligatorio, chiedendo la convalida dell'arresto al G.i.p. invece che al Tribunale senza rispettare i termini di cui all'art. 449 comma 1 c.p.p. Sotto altro profilo il ricorrente censura il denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., posto che la refurtiva è stata restituita all'avente diritto. Lamenta inoltre l'erronea qualificazione

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