Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2017, n. 10792

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Al familiare superstite di un agente di Polizia penitenziaria, deceduto per un colpo di arma da fuoco esploso accidentalmente da un collega durante il servizio di guardia, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi della lett. c) dello stesso comma, è sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato in un’attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/05/2017, n. 10792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10792
Data del deposito : 4 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

107 92| 1 7 E R.G. n. 4987/16 T REPUBBLICA ITALIANA N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ASSISTENZA RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - LUIGI MACIOCE Presidente Sezione - - Ud. 07/03/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 4987/2016 BRUNO BIANCHINI - Consigliere - сас. 10792 Rep. - Rel. Consigliere - ANTONIO MANNA DOMENICO CHINDEMI -Consigliere - LUCIA TRIA Consigliere - UMBERTO BERRINO Consigliere - CARLO DE CHIARA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4987-2016 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso I'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
475/17 1 R.G. n. 4987/16

- ricorrente -

contro

TE DR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato DR BAVA;

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di FIRENZE emessa l'1/12/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Attilio Barbieri per l'Avvocatura Generale dello Stato e EA Bava.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 856/2015 la Corte d'appello di Firenze rigettava il gravame del Ministero dell'Interno contro la sentenza n. 91/14 con cui il Tribunale di Pisa aveva riconosciuto che IO RR, agente della Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Pisa, era deceduto come vittima del dovere a seguito d'un colpo di arma da fuoco accidentalmente esploso il 12.7.81 mentre era in servizio di guardia presso il suddetto istituto, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno ad inserire il fratello della vittima, EA, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 243/06 ai fini dei relativi benefici assistenziali. 2 R.G. n. 4987/16 3. Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale ricorre il Ministero dell'Interno affidandosi a due motivi, con i quali sostiene il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e nega nel caso di specie il ricorrere della condizione di "vittima del dovere", riconoscibile soltanto in presenza di eventi eccedenti il rischio ordinario ed istituzionale connesso alle funzioni svolte.

4. L'intimato EA RR resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo si deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già invano eccepito in sede di merito;
a riguardo parte ricorrente sostiene che l'attribuzione della qualità di "vittima del dovere" (e il diritto alle conseguenti provvidenze) presuppone un'attività valutativa da parte della pubblica amministrazione circa la sussistenza delle particolari condizioni ambientali ed operative all'origine del rischio, condizioni necessarie anche nelle ipotesi previste dal comma 563 (e non solo in quelle di cui al comma 564) della legge n. 266/05. 1.2. Il motivo è infondato. In proposito va data continuità alla giurisprudenza di queste S.U. che con sentenze nn. 23300/16, 23396/16 e 759/17 - hanno già avuto modo di statuire che, con i benefici in favore delle vittime del dovere di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo e non un interesse legittimo in quanto, sussistendo i requisiti previsti al comma 563 - dell'art. 1 di quella legge, la pubblica amministrazione non gode di discrezionalità alcuna in ordine all'an e al quantum di erogazione di 3 R.G. n. 4987/16 tali provvidenze e alla loro misura (cfr. nello stesso senso, sia pure in relazione alle analoghe figure delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, Cass. n. 21927/08 e Cass. n. 26626/07). Si muova dai commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo

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