Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43570

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2022, n. 43570
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43570
Data del deposito : 16 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di A G, nato a Napoli il 3.6.1976, contro l'ordinanza del Tribunale di Bolzano dell'11.2.2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell'11.2-11.3.2022 il Tribunale di Bolzano, decidendo in sede di riesame delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto con cui era stato convalidato il sequestro di iniziativa eseguito in occasione della perquisizione disposta del PM( e che aveva attinto il telefono cellulare dell'indagato , al fine di eseguire una copia forense delle comunicazioni ivi contenute) ed operato in relazione ad una serie di truffe commesse ai danni della Provincia Autonoma di Bolzano;

2. ricorre per cassazione il difensore di G A premettendo alcune considerazioni preliminari circa la tempestività del ricorso(in considerazione della notifica del provvedimento impugnato che era intervenuta soltanto via PEC e non al domicilio eletto)deducendo:

2.1 violazione di legge con riguardo agli artt. 127 e ssgg., 309 comma 8 e 324 cod. proc. pen. per omessa notificazione all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale;
nullità dell'ordinanza e perdita di efficacia del provvedimento di sequestro: rileva che la data dell'udienza camerale era stata comunicata al difensore ed all'imputato soltanto via PEC nonostante la rituale elezione di domicilio dell'Avolio in P. Mitterhofer n. 4 a Merano e richiama, quindi, la legge 221 del 2012 di conversione del DL 179 del 2012 che ha riservato l'uso della PEC alle notifiche destinate a soggetti diversi dall'imputato;
segnala che tale nullità era stata tempestivamente eccepita in sede di gravame ma non rilevata dal Tribunale;

2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 125, 247, 263, 309, 546 e 292 cod. proc. pen., vizio di motivazione per manifesta illogicità: segnala la grave carenza della motivazione con cui il Tribunale ha confermato il provvedimento del PM che, come è noto, deve essere motivato in relazione alle esigenze probatorie ed al "fumus commissi delicti" che, pur non dovendo tradursi in una anticipata valutazione della fondatezza dell'accusa, deve comunque dar conto della sussumibilità del fatto in una determinata ipotesi di reato;
richiama, quindi, la ipotesi formulata dalla pubblica accusa segnalandone il carattere generico e suggestivo;
aggiunge che il dato formale consistente nel PAB non risulta sia stato falsificato;
richiama la normativa di cui alla legge regionale n. 8 del 14.2.1964 in materia di ripartizione dei sussidi alle cooperative da cui si ricava la sostanziale irrilevanza del dato rappresentato dal loro numero;
segnala come fosse invece rilevante la legge regionale 9 luglio 2008 n. 5 di cui riporta l'art. 12 e l'art. 17 che disciplinano la iscrizione e la cancellazione delle cooperative prescindendo dalla loro operatività;
sottolinea, inoltre, come il ricorrente non abbia mai svolto attività di revisione, che è disciplinata dal D. Lg.vo 220 del 2002 quanto alla necessaria abilitazione ed autorizzazione ministeriale;
evidenzia, quindi, come il sequestro disposto abbia finalità meramente esplorativa;

2.3 violazione di legge con riferimento agli artt. 125, 247, 253, 309, 324, 546 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per manifesta illogicità ed apparenza;
segnala che il provvedimento impugnato ha fatto riferimento esclusivamente al telefono cellulare disinteressandosi invece dei due computer pure attinti dal sequestro ed invoca il disposto dei commi 9 e 9bis dell'art. 309 cod. proc. pen. , in quanto richiamati dall'art. 324 comma 7 cod. proc. pen.;
segnala che il ricorrente ricopriva la carica di legale rappresentante in questa veste delegato a sottoscrivere la domanda di contributo senza, tuttavia, alcun compito di natura gestionale non potendo rispondere in termini "oggettivi"(come adombrato dal tenore del provvedimento impugnato)che, per altro verso, fa riferimento a domande sottoscritte quando il legale rappresentante della cooperativa era un'altra person;
evidenzia come il Tribunale abbia del tutto trascurato il dato del tempo trascorso dai fatti e dalle dimissioni rassegnate in data 8.11.2019 con la riconsegna delle utenze cellulari aziendali e dei computer e tablet di tal ché I,e utenza oggi utilizzata è diversa da quella dell'epoca e legata esclusivamente alla attività professionale;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che i rilievi difensivi circa le modalità di notifica a mezzo PEC non riescono ad evidenziare alcuna violazione del diritto di difesa;
aggiunge che il provvedimento è motivato in termini non illogici sul profilo del "fumus commissi delicti";

4. la difesa ha trasmesso una memoria datata 1.9.2022 con cui insiste, in particolare, sull'eccezione concernente la mancata notificazione dell'avviso dell'udienza camerale su cui il Tribunale del Riesame non ha motivato in alcun modo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente infondato.

1. Con decreto del 24.11.2021 il PM presso il Tribunale di Bolzano aveva disposto la perquisizione personale di G A, della sua abitazione e relative pertinenze ed altri luoghi nella sua disponibilità, oltre che della società cooperativa Cooperazione Autonoma Dolomiti Società Cooperativa e dei computer dell'indagato, dando mandato al personale operante di estrapolare, nell"immediatezza o successivamente, tracce del contenuto informatico presente o cancellato negli hard disk mediante estrazione di una copia forense, "... con conseguente sequestro, a norma dell'art. 252 c.p.p., di quanto sopra specificato nonché delle cose rinvenute e ritenute in ogni caso utili al fine delle indagini" (cfr., dal provvedimento del PM). Il provvedimento era stato adottato nell'ambito del procedimento in cui l'Avolio è indagato per il delitto di cui agli artt. 640bis e 61 n. 7 cod. pen. che si assume commesso in danno della Provincia di Bolzano nei termini e con le modalità di cui al capo provvisorio di incolpazione: in particolare, si assume che l'indagato, nella sua qualità di legale rappresentante e presidente del CdA di "Cooperazione Autonoma Dolomiti società cooperativa sociale", avrebbe presentato un elenco di cooperative notevolmente "gonfiato", inducendo così in errore la Amministrazione Provinciale che si era determinata ad erogare contributi non dovuti per centinaia di migliaia di Euro.
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