Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2018, n. 21724
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Testo completo
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nicchio Costruzioni s.r.l. avverso l'ordinanza del 11/09/2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere A T;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G D L, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 11 settembre 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione, così qualificato da questa Corte con sentenza del 3 luglio 2008 il ricorso per cassazione proposto dalla Nicchio Costruzioni s.r.l. avverso l'ordinanza del 21 gennaio 2007, emessa senza formalità, ai sensi dell'art. 672, comma 1, cod. proc. pen., dal medesimo Ufficio che aveva respinto la richiesta della indicata società di applicare l'indulto, di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, sulla sanzione pecuniaria amministrativa di euro 10.329,00, irrogata con sentenza del 5 luglio 2006 di detto Giudice, ai sensi degli artt. 5, 13 e 24 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione a una truffa aggravata in gara pubblica, commessa il 5 aprile 2005 dal legale rappresentante dell'ente N R. Il Giudice rilevava che era pacifico in giurisprudenza che la legge n. 241 del 2006 non era applicabile alle sanzioni di cui all'art. 9 n. 231 del 2001 per essere sanzioni collegate a responsabilità di natura amministrativa, non penale. 2. L'interessata società ha chiesto, proponendo ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore avv. G D A, l'annullamento dell'ordinanza per violazione degli artt. 609 e 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'applicabilità della legge n. 241 del 2006 alle violazioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001. 2.1. Secondo la ricorrente, l'ordinanza impugnata è del tutto abnorme perché adottata in assenza di ogni parametro legislativo di carattere sostanziale e processuale, consentendo l'applicabilità della legge n. 241 del 2006 «per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2016» di attrarre nell'ambito di efficacia dell'indulto la violazione ex d.lgs. n. 231 del 2001. Detto decreto, sanzionando la persona giuridica in via autonoma e diretta con le forme del processo penale, ha introdotto sanzioni diverse da quelle irrogabili in precedenza agli enti, la cui responsabilità, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, è di natura tipicamente penale, subordinata e direttamente connessa alla commissione di un fatto costituente reato, pur essendo nominalmente amministrativa. Né può negarsi natura di reato ai fatti per cui si procede in base all'indicato intervento normativo alla luce delle modalità del loro accertamento, con le garanzie e le forme del processo penale. 2.2. Lo stesso giudice di merito ha qualificato la pena pecuniaria, che ha applicato, come multa, ed è contra ius la correzione della sentenza disposta dal giudice della opposizione che l'ha qualificata come sanzione amministrativa, avendo il legislatore espressamente previsto i casi in cui ha ritenuto di escludere l'accertamento di un fatto e le correlate sanzioni dal processo penale, mentre, con riguardo alle ipotesi di fatti penalmente rilevanti previste dal ridetto decreto, sia l'accertamento delle responsabilità sia l'applicazione delle sanzioni e la fase esecutiva sono regolate dalle norme del codice penale e di quello di procedura penale. Supporta tali argomentazioni, ad avviso della ricorrente, il dato normativo, statuendo gli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001, premessa l'osservanza delle disposizioni dettate dal codice di procedura e dal d.lgs. n. 271 del 1989 per gli illeciti amministrativi costituenti reato, che sono applicabili all'ente le disposizioni processuali relative all'imputato. Anche la legge n. 241 del 2006 in tema di indulto ne prevede l'applicazione in genere alle pene pecuniarie e non alle sole sanzioni penali.
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