Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2022, n. 05536
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1.Z L, nata a Cles il 18/03/1965;2. P I, nato a Trento il 24/01/1974;3 B C, nato a Mezzolombardo il 18/10/1966;avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trento il 15/01/2021;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere, P S;udito il Sostituto Procuratore generale, dott. L O, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;sentiti gli avv.ti V M e N S, difensori di Z L, che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso;sentito l'avv. G R, difensore di P I, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;sentito l'avv. Z P, difensore di B C, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento ed insistendo per una declaratoria di prescrizione;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza con cui Z L, P I e B C sono stati condannati per il reato previsto dall'art. 353-bis cod. pen. Z, quale dirigente dell'Agenzia Unica Emergenza presso il Dipartimento protezione della Provincia Autonoma di Trento, e P I quale dirigente responsabile dell'associazione Trento Rise, ente in forma associata costituito da due enti pubblici, avrebbero turbato, ai fine di condizionare la scelta del contraente e favorire l'impresa individuale ICE e FIRE, di cui B C era titolare, il procedimento diretto alla stipula del contratto riguardante la realizzazione e posa in opera di un sistema di sicurezza - ideato in occasione dello svolgimento a Trento delle Universiadi nel 2013 - intercorso tra la Trento Rise e l'impresa di B per un complessivo importo di 380.000 euro. Ciò sarebbe stato compiuto con collusioni e mezzi fraudolenti consistenti: a) nella scelta, previamente concertata tra i tre imputati, di affidamento dell'incarico alla ICE e FIRE;b) nella descrizione delle prestazioni sulla base delle indicazioni e del previo concerto con l'impresa;c) nella esclusione di forme di pubblicità o richiesta di offerta o partecipazione alla fase negoziale di altri possibili concorrenti;d) nella artata configurazione di una situazione di urgenza, al fine di fare riferimento ad una procedura di individuazione del contraente illegittima, perché violativa delle disposizione del d. Igs n. 163 del 2006 all'epoca vigente in quanto si procedeva ad affidamento diretto - trattativa privata - laddove invece sarebbe stato necessario procedere alla pubblicazione di un bando di gara o comunque con richieste di offerte a più concorrenti da individuarsi secondo criteri oggettivi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione Luisa Z articolando cinque motivi. sviluppati sulla base di una premessa critica nei riguardi delle sentenze di merito ed alla struttura di una fattispecie, quella prevista dall'alt 353-bis cod. pen., costruita, si sostiene, su elementi di analogia implicita. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità;il tema attiene alla omessa indicazione nel decreto di giudizio immediato dell'avviso della facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, ex art. 168-bis cod. pen., e alla nullità derivante dalla sentenza n. 19 del 2020 della Corte costituzionale. Sarebbero viziati gli assunti del giudice di appello secondo cui l'eccezione di nullità sollevata dall'imputata sarebbe stata, da una parte, generica, e, dall'altra, tardiva perché dedotta all'udienza del 9 giugno 2020 davanti al Tribunale e non nell'udienza immediatamente successiva alla data della decisione della Corte costituzionale;secondo la Corte di appello sarebbe comunque dirimente, ai fini della questione dedotta, il rilievo per cui, trattandosi di norma processuale, gli effetti della pronuncia di incostituzionalità della norma non retroagirebbero, atteso il principio del tempus regit actum.Secondo invece i difensori: - quanto alla genericità della eccezione, questa in realtà sarebbe stata sviluppata in uno specifico paragrafo dell'atto di appello, che si allega al ricorso (pag. 37, atto di appello);- quanto alla assunta tardività, la nullità in questione sarebbe a regime intermedio e si richiama una parte della motivazione della sentenza delle Sezioni unite n. 5396 del 2015 "Bianchi" (Rv. 263023) secondo cui nel caso in cui la nullità di un atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, la sua deducibilità da parte dell'indagato o dell'imputato che non vi abbia assistito, non è soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso di specie, la parte non avrebbe assistito all'atto e dunque, in applicazione dell'art. 180 cod. proc. pen., la nullità sarebbe stata deducibile entro la deliberazione della sentenza di primo grado;-quanto al tema degli effetti della sentenza della Corte ed al carattere processuale della norma, si evidenzia come la declaratoria di illegittimità costituzionale abbia effetti ex tunc, elidendo dall'origine la norma viziata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di reato;il tema riguarda l'affermazione della Corte secondo cui il delitto sarebbe configurabile anche nei casi in cui la deliberazione a contrarre, per effetto della turbativa, non preveda l'espletamento di alcuna gara bensì l'affidamento diretto;una interpretazione secondo la Corte di appello "di segno ampio e conforme alla ratio legis" ed espressione di una giurisprudenza maggioritaria. La questione, si argomenta, attiene a se la fattispecie di cui all'art 353-bis cod. pen. sia configurabile anche nei casi in cui non vi sia un bando di gara e le opere siano aggiudicate in affidamento diretto, ed attiene alla definizione del sintagma "altro atto equipollente" contenuto nella norma incriminatrice. La tesi difensiva è che dovrebbe invece essere privilegiata una interpretazione della norma tassativizzante, rigorosa, scevra da tentazioni di interpretazioni analogiche in malam partem, ossequiosa del principio di sussidiarietà dell'intervento penale. La fattispecie dovrebbe essere ricostruita nel senso di ritenere necessaria la esistenza di procedure selettive che implichino una pluralità di potenziali contraenti in una dimensione concorrenziale;ciò nella specie non si sarebbe verificato, attesa la inesistenza di un bando, di una gara, di una valutazione comparativa di posizioni. In tal senso si richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione, negando che sulla questione vi sia un effettivo contrasto di indirizzi e si chiede, nel caso in cui si ritenesse esistente l'ipotizzato contrasto, la rimessione della questione alle Sezioni unite. I fatti in esame, si aggiunge, non sarebbero riconducibili né alla fattispecie invocata e neppure a quella di cui all'ad 353 cod. pen., atteso il consolidato orientamento secondo cui detto reato non sussisterebbe in relazione a condotte, come nel caso di specie, tenute prima che la procedura di gara abbia inizio. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale "al più" escluso la riqualificazione dei fatti e la loro riconducibilità al reato di abuso d'ufficio. L'assunto è che nella specie, comunque, non sarebbe configurabile in concreto nemmeno il reato previsto dall'art. 323 cod. pen.,attesa l'inesistenza del requisito strutturale della violazione di legge. Secondo l'imputata l'urgenza sarebbe stata effettiva, atteso che le Universiadi furono assegnate a Trento dopo la rinuncia di altre sedi - a meno di un anno dal loro svolgimento- e che, in relazione ad un evento di amplissime dimensioni che coinvolgeva 52 paesi stranieri, il problema si pose solo dal luglio del 2013. Si aggiunge che in ogni caso la valutazione sulla sussistenza della urgenza costituirebbe una valutazione tipicamente discrezionale ormai priva di rilievo penale ai sensi della nuova dizione dell'art. 323 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità a titolo concorsuale dell'imputata e, in particolare, alla sua partecipazione all'accordo collusivo intervenuto il 23 maggio 2013. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, non vi sarebbe prova che in occasione dell'incontro del 23 maggio 2013 si sia parlato tra gli imputati del problema della sicurezza delle Universiadi. Sul punto, il ragionamento indiziario sarebbe viziato e sarebbe fondato solo su una mail spedita a P da un collaboratore di B (tale S) il 9 luglio 2013 con cui questi trasmise una bozza di protocollo delle Universiadi che aveva come data di formazione del documento quella del 17 maggio del 2013. Si evidenzia come: a) quella bozza sarebbe stata reperita dagli inquirenti su siti aperti al pubblico;b) non sarebbe stato accertato quando S avrebbe "scaricato" quel documento;c) si tratterebbe di un unico indizio, né grave, né preciso. La Corte inoltre avrebbe omesso di valutare altre mail che spiegherebbero il contenuto dell'incontro del 23 maggio 2021. 2.5.Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena. 3. Ha proposto ricorso per cassazione B C articolando quattro motivi. 3.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di nullità. Il tema attiene alla notifica della citazione in giudizio in appello;B in sede di interrogatorio aveva eletto domicilio presso la propria impresa in via Teroldego 1/r in Mezzocorona, ma la citazione sarebbe stata notificata il 24 dicembre 2021 alla moglie convivente, senza peraltro indicare nella relata di notifica né il luogo di consegna, né le ricerche compiute per effettuare la comunicazione. La nullità sarebbe stata dedotta all'udienza del 15 gennaio 2021 ma la Corte avrebbe ritenuto l'eccezione infondata sul presupposto che l'atto fosse stato consegnato alla moglie, che nulla aveva eccepito. La notifica dell'atto a mani di B, ovvero nel luogo di elezione di domicilio, non sarebbe stata neppure tentata.
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