Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/10/2020, n. 22506
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te ORDINANZA sul ricorso 11582 -2012 proposto. da: M S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 101, presso lo studio dell'avvocato R F, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA UFFICIO CONTROLLI in persona del Direttore pro 2020 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI 696 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;controricorrente - nonchè contro MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;- intimato - avverso la sentenza n. 305/2011 della COMM.TRIB.REG. clt( =2=1, depositata il 21/11/2011;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/01/2020 dal Consigliere Dott. GRAZIA CORRADINI. RG"N 11582/2012 M.G. Sri c. Agenzia delle Entrate FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 61/58/2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettò il ricorso proposto da M.G. Sri contro l'avviso di accertamento relativo al IRPEG, IRAP ed IVA per l'anno 2003, emesso dalla Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 sulla base di un processo verbale di constatazione con cui erano stati recuperati a tassazione gli importi di euro 486.640,00 per mancata documentazione dell'IVA indicata in dichiarazione, di euro 10.086.975,00 per mancata dimostrazione della sussistenza di un debito verso finanziatori e di euro 1.223.456,00 per costi non documentati. La società M.G. aveva dedotto con il ricorso introduttivo, per quanto ancora interessa, che non aveva potuto produrre la documentazione dimostrativa dell'IVA e delle spese in quanto asseritamente oggetto di sottrazione da parte del precedente amministratore, ma la Commissione Tributaria Provinciale ritenne non provate le giustificazioni addotte dalla contribuente. Investita dall'appello della società M.G. che sostenne la erronea motivazione della sentenza di primo grado per quanto attinente alla carenza della prova documentale e la mancanza di obbligo in capo alla contribuente di conservazione della documentazione relativa al debito verso i finanziatori, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 305/29/2011, depositata in data 21.11.2011, rigettò l'appello e condannò la appellante alle spese di lite. La CTR rilevò che l'accertamento era corretto e correttamente motivato in presenza di un processo verbale di constatazione di cui una copia era stata consegnata all'amministratore, mentre le giustificazioni addotte dalla contribuente non apparivano plausibili poiché l'esposto presentato dall'attuale amministratore ai Carabinieri contro l'ex amministratore non aveva rilevanza nei confronti del Fisco posto che il nuovo amministratore ben avrebbe potuto e dovuto presentare una istanza urgente al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 2380 e segg. del codice civile, al fine di ottenere il rilascio coattivo della documentazione societaria eventualmente sottratta e comunque mancava pure qualsiasi documentazione relativa ai costi ed all'IVA asseritamente ritenuta detraibile. Inoltre sarebbe stato preciso onere della società conservare i documenti relativi al conto "debiti verso finanziatori" ai sensi degli artt.2220 e 2457 c.c., se non altro a fini probatori. Contro la sentenza d'appello, non notificata, ha presentato ricorso per cassazione la contribuente nei confronti della Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Finanze, con atto notificato il 4.5.20162, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE RGN 11582/2012 M.G. Sri c. Agenzia delle Entrate 1.Si deve rilevare preliminarmente la inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle Finanze. 1.1.11 Ministero infatti non rappresenta (Cass. 20 ottobre 2006 n. 22587) né l'Agenzia delle Entrate, né, di conseguenza, un ufficio periferico della stessa e non risulta aver partecipato al giudizio di appello. In tema di contenzioso tributario, la legittimazione "ad causam" e ad "processum" spetta invece esclusivamente all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai procedimenti introdotti, come nel caso in esame, successivamente al 10 gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi così considerare inammissibile la domanda azionata nei confronti del Ministero (In applicazione del principio, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto privo di legittimazione passiva, per essere stato il giudizio d'appello azionato dopo il primo gennaio 2001;v, per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 29183 del 06/12/2017 Rv. 646519 —02). 1.2. Conseguentemente, ritiene il collegio che la legittimazione spettasse alla sola Agenzia delle Entrate, subentrata al dipartimento delle entrate (vedi articolo 62, decreto legislativo 300/99;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16122 del 15/11/2002 Rv. 558531 —01) e che, essendosi oltretutto svolto l'intero giudizio di merito nei confronti della Agenzia delle Entrate, il ricorso per cassazione introdotto nei confronti del Ministero dell'Economia sia inammissibile poiché la capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, fin dalle fasi di merito, esclude la legittimazione del Ministero della Economia, essendo invece parte necessaria del processo, ai sensi dell'ari 10 del D. Lgs. n. 546 del 1992, l'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. Peraltro il ricorso per cassazione è stato proposto anche nei confronti della Agenzia delle Entrate, che era ed è il soggetto legittimato e che si è validamente costituito nel giudizio, per cui la pronuncia deve essere resa nei confronti della Agenzia delle Entrate. M. ti. 2. Ciò posto, con il primo motivo la società =l. denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cpc, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che la società non avesse posto in essere tutte le azione esperibili per il recupero della documentazione societaria benchè la nuova amministratrice, Mancini Vilma, si fosse affidata, attraverso la denuncia penale, alla magistratura penale che ben avrebbe potuto esercitare il potere di sequestro della documentazione e quindi, l'ex amministratore, Sig. Montani Aldo, che riteneva di essere ancora l'amministratore della M.G., stante l'insanabile contrasto con la nuova amministratrice Mancini Vilma, avesse promosso il giudizio R.G. n. 97543/2003 davanti al Tribunale civile di Roma per impugnare la delibera adottata in data 8.9.2003 dalla assemblea della M.G. al fine di ottenere l'annullamento della stessa RGN 11582/2012 M.G. Sri c. Agenzia delle Entrate delibera con cui era stato nominato amministratore il sig. Bruno Montani in sostituzione del sig. A M. La Amministrazione Finanziaria era stata posta al corrente delle iniziative prese e del fatto che il sig. A M, ancora amministratore della società, aveva rifiutato di restituire la documentazione sociale, ma la sentenza impugnata non aveva considerato la prova del conflitto esistente in ordine alla carica di amministratore e non aveva valutato neppure l'unica prova che era nella disponibilità della società M.G. e cioè l'estratto del verbale dell'assemblea dei soci dal quale si ricavava l'avvenuta dazione da parte dei finanziatori della somma contestata dall'Ufficio.
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