Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/09/2022, n. 26938
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e SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5806/2014R.G. proposto da: GRUPPO VALLE IMPERO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. L Q, in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma al viale del Vignola n. 5 presso l’avv. L R –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende –controricorrente – CREDITI DI IMPOSTA L.r.g. n. 5806/2014 Cons. est. F L avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 82/6/13, emessa in data 9 luglio 2013 e pubblicata in data 30 luglio 2013;udita la relazione della causa tenuta , nella pubblica udienza de l 7 luglio 2022, svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal consiglieredott. F L;dato atto che il sostituto Procuratore generale dott. G L ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con atto notificato alla Gruppo Valle Impero s.r.l. l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Bari , recuperava il credito d'imposta di € 320.378,88, di cui la società aveva usufruito in base all’art. 8 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, r i tenuto indebitamente utilizzato negli anni d'imposta 2004, 2005, 2006 e 2007. Il recupero del credito era basato sulle risultanze del p.v.c. del 15 febbraio 2010, redatto a seguito di verifica effettuata presso la società, secondo cui ilbene oggetto dell’investimento , un capannone, non risultava utilizzato per l'attività tessile per la quale era stat o realizzato, non risultava concretizzata e avviata alcuna attività per la quale il credito era stato richiesto e, inoltre, una parte dell'investimento era costituita da unità immobiliari destinate a civili abitazioni, locate a terzi per usi privati. 2. Avverso l'avviso di recupero la società presentava ricorso alla Commissione tributaria provincialedi Bari. Alle singole doglianze la ricorrente premetteva che essa, a seguito di fusione per incorporazione con la Tessicasa s.r.l.,aveva acquisito il diritto al credito di imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000, a quest’ultima riconosciuto dal COP d i Pescara in data 12 settembre 2013, e la cui esistenza era stata riportata nell’atto di fusione. r.g. n. 5806/2014 Cons. est. F L La società proponeva altresì impugnazione contro la cartella emessa per l’iscrizione a ruolo delle somme di cui all’avviso. La Commissione tributaria provinciale di Bari rigettava il ricorso contro l’avviso e accoglieva in parte quello contro la cartella. 3. La Commissione tributaria regionale, con sentenza 82/6/13 emessa in data 9 luglio 2013 e pubblicata il 30 luglio 2013, rigettava l’appello della contribuente. 4. Contro tale sentenza la società propone ricorso, affidato a sei motivi.Il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle entrate sia presso la sede centrale di Roma che presso l’ufficio periferico. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza del 7 luglio 2022 , svoltasi nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla l. 18dicembre 2020, n. 176. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 8,comma 1, della l. n. 388 del 2000 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ.). Premette che il beneficio era stato chiesto dalla Tessicasa s.r.l., avente quale oggetto sociale l’attività tessile, società che essa aveva incorporato, acquisendo anche il credito di imposta;che essa stessa aveva realizzato il nuovo investimento, rappresentato dal capannone industriale, bene ammortizzabile ai fini del t.u.i.r., e che l’ a veva utilizzato per la propria attività di impresa, edile, rientrante anch’essa tra i settori agevolabili previsti dalla legge;deduce che la C.T.R. abbia errato laddove ha ritenuto che l’agevolazione in parola dovesse essere disconosciutain quanto il capannone oggetto del beneficio non risultava essere stato utilizzato per lo scopo per cui era stato r.g. n. 5806/2014 Cons. est. F L originariamente concesso alla società incorporata , cioè l’attività tessile, bensì per l’attività edile;la norma infatti non prevederebbe alcuna finalizzazionead uno scopo predefinito limitandosi a prevedere che, da un punto di vista soggettivo , l’impresa svol g a una delle attività contemplate dal comma 1 dell’art. 8 e, dal punto di vista oggettivo, che gli investimenti siano effettuati nei territori cd. svantaggiati 1.1. Il motivo è inammissibile . Occorre premettere che per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 t.u.i.r. (oggi, artt. 103 e 104), destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, e la strumentalità richiede necessariamente una valutazione dell’impresa esercitata. La questione posta dal motivo è sostanzialmente che il nuovo investimento rientrasse comunque in un’attività agevolabile, quella edile, compresa nell’oggetto sociale della società incorporante, e che quindi fosse irrilevante che l’agevolazione era stata concessa in vista della destinazione dello stesso ad unadiversa attività (tessile). La questione, nei termini indicati dal la ricorrente , è però da considerarsi preclusanel giudizio di legittimità. Ed infatti la sentenza non la esamina nei termini indicati dal la ricorrente;in particolare essa dà atto che il primo motivo d‘appello era relativo all’entrata in funzione del capannone e alla (diversa) questione se il bene immobile dovesse semplicemente essere ultimato o inserito nel ciclo produttivo dell’impresa;inoltre la C.T.R., nell’esaminare il quarto motivo di appello, con il quale la parte si lamentava dell’errata applicazione degli artt. 2709 e 2697 cod. civ., evidenziava, a fronte delle risultanze del p . v . c . da cui emergeva il mancato uso per l’attività tessile e il rinvenimento solo di materiali r.g. n. 5806/2014 Cons. est. F L edili, che la società in questa sede si limitaad affermare l’inclusione dell’attività tessile nell’oggetto sociale. A fronte di ciò, la parte ricorrente, pur trascrivendo un passaggio del ricorso di primo grado in cui la questione, sebbene brevemente, era posta(pag. 11 ) , non ha provato di averla tenuta viva nel giudizio di appello, posto che nella parte dell’appello riportata sul punto la questione della utilizzazione del capannone ne ll’attiv i tà edile non è riproposta (pag. 12: L’attività tessile è co munque prevista dall’oggetto sociale della società appellante il quale comprende espressamente la realizzazione di progetti di arredamento, di parti di arredamento, di infissi, di impianti, di mobili, di tappezzeria e di prodotti tessili: pagg. 9 e ss. dell’appello ). In altri termini dal passaggio riportato espressamente dalla ricorrente emerge che il tema della continuità o meno dell’oggetto sociale tra società incorporata e incorporante era posto, in appello, solo alla luce dell’inclusione dell’attività tessile anche nell’oggetto sociale della Valle Impero s.r.l. Il motivo è altresì inammissibile laddove sostanzialmente mira ad un diverso accertamento in fatto circa l’utilizzazione del capannone nell’ambito del ciclo produttivo della impresa edile an ziché in quella tessile.
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