Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2023, n. 12969
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C G, nato a Venezia il 28/05/1961 avverso l'ordinanza del 22/03/2022 della Corte di Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale L C, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso a G C, relativamente alle pene oggetto della sentenza 7 ottobre 1997 della Pretura di Venezia, sezione distaccata di Mestre, irrevocabile in data 10 dicembre 1997, e della sentenza 20 settembre 2018 della medesima Corte, irrevocabile il 17 febbraio 2020. Il provvedimento di clemenza era stato adottato dal medesimo giudice dell'esecuzione, in data 25 febbraio 2022, nonostante C fosse all'epoca già gravato da condanna ostativa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 (rappresentata dalla sentenza della Corte di appello di Trieste 8 ottobre 2019, irrevocabile dal 10 dicembre 2021, relativa a reato doloso, commesso il 16 luglio 2011, sanzionato in concreto con pena maggiore di due anni di reclusione). L'ordinanza in epigrafe poneva rimedio all'omessa obiettiva rilevazione della causa ostativa.
2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persone del Sostituto Procuratore generale L C, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava l'indulto concesso a G C, relativamente alle pene oggetto della sentenza 7 ottobre 1997 della Pretura di Venezia, sezione distaccata di Mestre, irrevocabile in data 10 dicembre 1997, e della sentenza 20 settembre 2018 della medesima Corte, irrevocabile il 17 febbraio 2020. Il provvedimento di clemenza era stato adottato dal medesimo giudice dell'esecuzione, in data 25 febbraio 2022, nonostante C fosse all'epoca già gravato da condanna ostativa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 (rappresentata dalla sentenza della Corte di appello di Trieste 8 ottobre 2019, irrevocabile dal 10 dicembre 2021, relativa a reato doloso, commesso il 16 luglio 2011, sanzionato in concreto con pena maggiore di due anni di reclusione). L'ordinanza in epigrafe poneva rimedio all'omessa obiettiva rilevazione della causa ostativa.
2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che la
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