Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 26/01/2023, n. 02472
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5443/2020R.G. proposto da: FONTE S.P.A.elettivamente domiciliate in Roma , Via Bruno Bozzi, 102 , presso lo studio del l’Avv . G F che le rappresenta e difende, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, 7391/2018 , depositata il 25/10/2018;IRES AVVISO ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre2022 dal consigliere R A . Rilevato che: 1. L a Fonte s.p.a. ricorr e , con quattro motivi , nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza in epigrafe, che ha rigettatol’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza della C.t.p. di Roma che, a propria volta,aveva rigettato il ricorso originario. 2. L’Ufficio recuperava a tassazione, per l’anno di imposta 2010, ai fini ires, il maggior reddito derivante dall ’ illegittima deduzione , in misura integrale, degli interessi passivi corrisposti dalla società in ragione di un mutuo edilizio contratto con la Banca di Roma dell’importo di venti miliardi di lire . Assumeva, sul punto, che non sussistevano i presupposti per la deduzione integrale di cui all’art. 36, comma 1, legge n. 244 del 2007, sicchéla deduzione era legittima nei limiti di cui all’art. 96 t.u.i.r. 3.L’Amministrazione ha depositato «atto di costituzione» ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza ex art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Considerato che:1. Con il primo motivo(§ 2. del ricorso) la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 , comma 36 , legge24 dicembre 2007 , n. 24 4 , dell’art. 23 Cost., degli artt. 12 e 14 preleggi. Censura la sentenza impugnata nella parte in cuiha ritenuto non deducibili integralmente gli interessi passivi assumendo l’insussistenza del requisito soggettivo dell’art. 1, comma 36 , cit. atteso che la contribuente non era una società di gestione immobiliare, ma solo una holding. A fferma , in proposit o, che detto requisito soggettivo è estraneo alla disposizione in esame.2. Con il secondo motivo (§ 3. r icorso) la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 36, legge 24 dicembre2007, n. 244, dell’art. 23 Cost., degli artt. 12 e 14 preleggi. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non deducibili integralmente gli interessi passivi non sussistendo il requisito oggettivodi cui all’art. 1, comma 36, cit. atteso che il mutuo non era stato contratto per la costruzione o l’acquisto dell’immobile,bensì per la sua ristrutturazione.Assume, in proposito, che anche detto requisito oggettivo è estraneo alla disposizione in esame. 3. Con il terzo motivo (§ 4 ricorso) la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’illegittimità dell’avviso di accertamento, nonostante la mancanza di qualsiasi forma di contraddittorio preventivo. 4. Con il quarto motivo (§ 5, ricorso) la ricorrente denuncia, in relazione, all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 15 d.lgs. n. 158 del 2015. Censura la sentenza impugnata per violazione del principio del favor rei in relazione alle sanzioni applicate. Rileva che nelle more del giudizio il legislatore era intervenuto a rideterminare il sistema sanzionatorio, ivi inclusa la sanzione per l’illecito contestato dall’Ufficio ed in ragione della sopravvenuta normativa favorevole di cui al d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158. Per l’effetto, chiede la rideterminazione della sanzione irrogata nella misura del 90 per cento della maggiore imposta eventualmente dovuta, previa applicazione del cumulo giuridico ove più favorevole rispetto al cumulo materiale.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi